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CU Associazioni ai Professionisti: la guida definitiva su come fare e cosa cambia

Se gestisci un’associazione – che si tratti di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), di un ente del Terzo Settore (ETS) o di un’associazione culturale – ti sarà sicuramente capitato di collaborare con dei professionisti. Che si tratti del commercialista che cura la contabilità, dell’avvocato che ha redatto uno statuto, o di un grafico freelance che ha curato il sito web, c’è un adempimento fiscale obbligatorio che non puoi dimenticare: l’emissione della Certificazione Unica (CU).

Spesso nel mondo dell’associazionismo si pensa che le scadenze fiscali riguardino solo le grandi aziende. Non è così. Facciamo chiarezza su come funziona la CU emessa dalle associazioni ai professionisti esterni.

La Certificazione Unica è il documento con cui l’associazione (in veste di sostituto d’imposta) dichiara al Fisco e al professionista i compensi che gli ha erogato nell’anno precedente e le ritenute d’acconto che ha trattenuto e versato per suo conto tramite modello F24.

Regola d’oro: Se la tua associazione riceve una fattura con ritenuta d’acconto (la classica ritenuta del 20%) e la paga, l’anno successivo ha l’obbligo di certificare quel pagamento inviando la CU all’Agenzia delle Entrate e al professionista stesso.

L’ente deve emettere la CU per tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno emesso fattura con ritenuta. Tra i casi più comuni troviamo:

  • Professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, geometri).
  • Freelance e consulenti con partita IVA ordinaria o semplificata.
  • Prestatori di lavoro autonomo occasionale (le collaborazioni spot senza partita IVA, con ritenuta d’acconto del 20%).

Questo è il dubbio più frequente. I professionisti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto in fattura. Tuttavia, l’associazione deve comunque emettere la CU anche per loro, indicando il compenso erogato con un apposito codice di esclusione. Serve all’Agenzia delle Entrate per incrociare i dati.

La compilazione della CU per il lavoro autonomo richiede l’inserimento di dati specifici nei quadri dedicati:

  1. Dati del sostituto d’imposta: I dati fiscali dell’associazione.
  2. Dati del percipiente: I dati anagrafici e la partita IVA/codice fiscale del professionista.
  3. Ammontare lordo: Il compenso totale pagato (al netto dell’eventuale rivalsa INPS se prevista, ma comprensivo della cassa previdenziale d’albo).
  4. Imponibile e ritenute: L’importo su cui è calcolata la ritenuta e il valore della ritenuta stessa (di solito il 20%).

Nota: Ricorda che il criterio fondamentale è quello di cassa. Nella CU vanno inseriti solo i compensi effettivamente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data in cui è stata emessa la fattura.

Le scadenze per la Certificazione Unica solitamente seguono un doppio binario, ma per i professionisti c’è una flessibilità importante da conoscere:

  • 16 Marzo: È la scadenza ordinaria per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della copia cartacea/digitale al professionista.
  • 31 Ottobre (Scadenza Modello 770): Le CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo “non dichiarabili nel modello 730 precompilato” (come la maggior parte delle fatture dei professionisti a partita IVA) possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del modello 770 (fine ottobre).

Il consiglio del giorno: Anche se la legge permette l’invio flessibile a ottobre per le partite IVA, il consiglio è di consegnare e inviare tutto entro marzo. Questo permette ai professionisti di avere i dati pronti per la loro dichiarazione dei redditi estiva ed evita dimenticanze all’associazione.

Omettere l’invio della CU, inviarla in ritardo o con dati errati comporta delle sanzioni fiscali.

  • La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni certificazione omessa o errata.
  • Se la CU viene corretta e reinviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo (33,33 euro).

Gestire il Terzo Settore o il mondo sportivo è bellissimo, ma la burocrazia non perdona. Per evitare errori, soprattutto se l’associazione ha molte collaborazioni attive, affidarsi a un consulente o al commercialista per l’invio telematico del flusso delle CU è sempre la scelta più sicura.

Il Grande Salto delle APS: Cosa cambia con la Riforma Fiscale del Terzo Settore

Se gestisci un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o ti occupi di no-profit, ti sarai accorto che l’aria è cambiata. Dopo anni di rinvii, bozze e attese, la Riforma Fiscale del Terzo Settore ha incassato il via libera definitivo della Commissione Europea ed è entrata pienamente a regime.

Non parliamo più di “teoria” o di adeguamenti statutari: la svolta è concreta, tocca i portafogli delle associazioni e introduce regole del gioco completamente nuove, in particolare sul fronte dell’IVA e delle attività commerciali.

Facciamo chiarezza sulle novità più importanti e su cosa devi fare subito per non farti trovare impreparato.

Questo è il cambiamento più drastico. Per decenni, moltissime associazioni hanno sfruttato la Legge 398/1991 per gestire in modo forfettario e super-semplificato le piccole attività commerciali (come le sponsorizzazioni o i piccoli bar interni).

La nuova regola è tassativa: se la tua associazione è iscritta al RUNTS come APS, non puoi più applicare la Legge 398/91.

Se la tua associazione è una “ASD-APS” (cioè un ente con la doppia qualifica sia sportiva che di promozione sociale), la veste di APS prevale dal punto di vista fiscale. Devi abbandonare la 398 e passare al nuovo regime del Terzo Settore.

Per sostituire i vecchi vantaggi fiscali, il Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto un nuovo regime forfettario agevolato dedicato alle APS che non superano gli 85.000 € di ricavi commerciali annui.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo meccanismo:

AspettoCome Funziona
Tassazione (IRES)Si applica un coefficiente di redditività bassissimo (pari al 3%) solo sulla parte commerciale. Le tasse si pagano su quella piccola percentuale.
Funzionamento IVADiventa un regime di “franchigia”. L’APS non applica l’IVA sulle proprie fatture di vendita, ma di contro non può detrarre l’IVA sugli acquisti (l’IVA diventa un costo).
AdempimentiNiente dichiarazione IVA annuale, niente obbligo di registrazione delle fatture (ma resta l’obbligo di numerarle e conservarle).

Se la tua APS supera gli 85.000 € di entrate commerciali, passerà automaticamente al regime contabile ordinario del Terzo Settore a partire dall’anno successivo.

La Riforma impone una separazione netta e trasparente di ciò che l’associazione fa. Le entrate si dividono ora in due grandi macro-aree:

  • Attività di Interesse Generale (Istituzionali): Sono i corsi, i laboratori e le attività rivolte ai soci che rientrano nelle finalità dello statuto. Se svolte dietro corrispettivi specifici che non superano i costi effettivi di gestione, rimangono decommercializzate (non ci paghi le tasse).
  • Attività Diverse (Commerciali): Le sponsorizzazioni, la vendita di merchandising ai non soci o la gestione di un bar aperto al pubblico. Queste attività sono permesse, ma devono restare secondarie e strumentali rispetto a quelle principali (secondo i limiti percentuali previsti dai decreti ministeriali).

Una buona notizia sul fronte della burocrazia: per tutte le APS regolarmente iscritte al RUNTS decade l’obbligo di presentare il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate. I dati necessari per i controlli di trasparenza vengono infatti già estratti direttamente dal Registro Unico Nazionale.

Cosa bisogna fare, concretamente, nei prossimi giorni? Ecco i passi fondamentali:

  1. Verifica i ricavi commerciali

    Analisi di bilancio. Controlla il bilancio dell’anno precedente: i ricavi derivanti da attività commerciali (es. sponsor) sono inferiori o superiori a 85.000 €?

    2. Scegli il regime fiscale

    Confronto con il tuo commercialista. Pianifica con il tuo consulente fiscale l’opzione migliore per la transizione formale verso il nuovo regime dell’Articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

    3. Aggiorna i sistemi di fatturazione

    Adeguamento tecnico. Se emetti fatture commerciali (es. per sponsor), aggiorna i codici IVA sul tuo software di fatturazione elettronica per riflettere l’esenzione/franchigia del nuovo regime forfettario.

    4. Monitora i limiti di strumentalità

    Tenuta della contabilità. Imposta una contabilità separata per tenere sotto controllo che le “attività diverse” non superino i limiti di legge rispetto alle attività istituzionali.

    La Riforma del Terzo Settore non va vista come una punizione, ma come un’opportunità di crescita e trasparenza. Il nuovo regime forfettario per le APS sotto gli 85.000 € offre ottime sponde di risparmio fiscale, a patto di abbandonare i vecchi automatismi e gestire l’associazione con una mentalità più attenta e rigorosa.

    E la tua APS è già pronta per il nuovo regime fiscale? Hai già pianificato il passaggio con il tuo consulente? Parliamone nei commenti!

    Identikit del Volontario Sportivo: Regole e Rimborsi

    La Riforma dello Sport ha ridisegnato i confini del lavoro e dell’impegno gratuito nel terzo settore e nelle associazioni. Tra le figure centrali di questo nuovo ecosistema c’è, senza dubbio, il volontario sportivo.

    Spesso si tende a confondere il volontariato con una forma di “lavoro in nero legalizzato” o, al contrario, si applicano regole troppo rigide per paura di sanzioni. Facciamo chiarezza sulla disciplina normativa, sui limiti dei rimborsi spese e sugli adempimenti pratici che le ASD e SSD devono obbligatoriamente seguire.

    Chi è il Volontario Sportivo? L’identikit normativo

    Il volontario sportivo è chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (nemmeno indiretto).

    Esistono due paletti fondamentali stabiliti dalla legge:

    1. Incompatibilità: La figura del volontario è totalmente incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l’ente di cui fa parte. In breve: non si può essere segretari dipendenti e allenatori volontari nella stessa ASD.
    2. Natura delle mansioni: Le prestazioni devono essere strettamente collegate allo svolgimento delle attività istituzionali della società sportiva.

    Il nodo dei Rimborsi Spese: Cosa è ammesso?

    La gratuità è la colonna portante del volontariato, ma questo non significa che il volontario debba rimetterci di tasca propria. La normativa prevede la possibilità di erogare dei rimborsi, ma con regole molto rigide per evitare abusi.

    ❌ No ai rimborsi forfettari

    I vecchi “rimborsi forfettari” mensili (quelli slegati dalle spese reali) non sono più ammessi per i volontari. Qualsiasi somma fissa erogata senza pezza d’appoggio rischia di essere riqualificata come lavoro subordinato, con conseguenti sanzioni pesanti.

    Sì ai rimborsi documentati

    Il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta fuori dal proprio comune di residenza (viaggio, vitto, alloggio).

    La novità del rimborso autocertificato (Autocertificazione)

    La legge prevede una semplificazione: è possibile rimborsare spese tramite autocertificazione (senza presentare i singoli scontrini) a patto che:

    • Le spese siano previste dall’ente.
    • Riguardino attività svolte fuori dal comune di residenza.
    • Non superino il limite massimo di 400 euro mensili.

    Attenzione: Questo limite di 400 euro non è un “premio” o una quota fissa, ma un tetto massimo entro cui autocertificare spese reali (es. chilometraggio, piccoli acquisti per l’associazione).

    Gli adempimenti pratici per le ASD e SSD

    Per essere in regola e tutelare sia l’associazione che il volontario, i dirigenti sportivi devono smarcare tre adempimenti fondamentali:

    1. Registro dei Volontari

    Ogni ASD/SSD deve istituire e tenere aggiornato un apposito registro dei volontari (che può essere integrato in quello dei soci o tenuto separatamente). I volontari che prestano attività in modo sistematico vanno iscritti in questo registro.

    2. L’Assicurazione Obbligatoria

    I volontari non possono scendere in campo (o stare dietro una scrivania) senza tutele. L’ente ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per:

    • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Per i danni che il volontario potrebbe causare.
    • Infortuni e Malattia: Legati allo svolgimento dell’attività di volontariato.

    3. La Comunicazione al Registro Nazionale (RASD)

    I dati dei volontari e i relativi rimborsi spese erogati devono essere tracciati e, dove richiesto dalle ultime disposizioni, comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che centralizza la gestione burocratica dello sport italiano.

    Tabella di sintesi: Volontario vs Lavoratore Sportivo

    Per non fare confusione, ecco un riepilogo visivo delle differenze macroscopiche:

    CaratteristicaVolontario SportivoLavoratore Sportivo (es. Co.co.co)
    CompensoAssente (Solo rimborsi spese documentati)Previsto (Fino a 5.000€ esente, poi scaglioni)
    CompatibilitàNon può avere altri contratti con la stessa ASDPuò cumulare più contratti se compatibili
    AssicurazionePolizza specifica Volontari (Infortuni/RC)INAIL (se prevista) + tutele previdenziali
    RegistroIscrizione nel Registro Volontari dell’enteComunicazione Unificata / RASD

    Conclusioni

    Il volontariato resta il motore pulsante dello sport dilettantistico, ma la Riforma impone un cambio di mentalità: trasparenza e tracciabilità. Regolamentare correttamente i tuoi volontari, assicurarli e gestire i rimborsi con rigore non è solo un obbligo di legge, ma è il modo migliore per proteggere la tua associazione da controlli e contestazioni fiscali.

    Vuoi approfondire come redigere il modello di autocertificazione per i rimborsi spese dei tuoi volontari? Lascia un commento o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri modelli pronti all’uso!

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    POS e registratore di cassa 2026: cosa cambia davvero per le ASD?

    Dal 1° gennaio 2026 le regole sui pagamenti tracciabili si sono fatte più stringenti, introducendo l’obbligo di connessione tra POS e registratori di cassa. Questa novità ha generato un bel po’ di disorientamento tra chi si occupa della gestione amministrativa di ASD e SSD.

    La domanda che ci viene posta più spesso in queste settimane è semplice: “Dobbiamo adeguarci anche noi?”

    Per capire cosa fare, bisogna guardare al proprio regime contabile. Chi ha scelto la Legge 398/91, infatti, beneficia di importanti esoneri che rendono questo adempimento non obbligatorio nella maggior parte dei casi. Facciamo chiarezza punto per punto su come muoversi in sicurezza.

    📌 Promemoria: Le informazioni riportate sono di natura divulgativa. Poiché ogni ASD ha le sue peculiarità, ti invitiamo a verificare la tua posizione specifica con un consulente fiscale di fiducia.

    ⚙️ POS e Cassa uniti: cosa dice la legge nel 2026

    La normativa attuale (D.Lgs. 127/2015) impone una svolta digitale per le attività commerciali: l’obbligo di interconnessione tra il terminale di pagamento (POS) e il registratore di cassa telematico.

    Tradotto in pratica significa che:

    • Prima: Potevi battere lo scontrino sulla cassa e incassare l’importo sul POS in due momenti separati.
    • Oggi: I due strumenti devono essere integrati in un unico flusso, dove il pagamento elettronico genera e convalida l’operazione sulla cassa.

    Una mossa pensata per digitalizzare al 100% i flussi d’incasso e semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate. Fortunatamente, come vedremo tra un attimo, esistono eccezioni fondamentali che salvano molte associazioni.

    🛡️ Nessun obbligo di collegamento per le ASD in 398: ecco perché

    Entriamo nel dettaglio della regola che tutela il mondo dello sport dilettantistico. Se la tua ASD o SSD applica il regime forfettario della Legge 398/91, la risposta al tormentone del 2026 è: no, non devi adeguare i tuoi sistemi.

    Ecco perché il meccanismo fila liscio a tuo favore:

    • L’esonero alla base: La normativa ha sempre previsto che chi applica la 398 non debba emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali e commerciali connesse.
    • La conferma successiva: I successivi decreti del Ministero dell’Economia hanno chiarito che chi è escluso dalla certificazione dei corrispettivi non deve attivare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
    • L’effetto sul 2026: Poiché l’obbligo di unire POS e cassa riguarda solo chi trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, per te questa regola non esiste.

    Il verdetto pratico: Puoi continuare a usare il tuo POS per ricevere i pagamenti dei soci e dei tesserati esattamente come facevi prima.

    🔄 Il bivio: come gestire il POS tra quote dei soci e incassi del bar

    Nella realtà di tutti i giorni, pochissime associazioni fanno solo attività istituzionale. Spesso la vita del centro sportivo si regge anche sul bar della sede, sulla vendita del merchandising con il logo del club o sull’affitto degli spazi per i tornei.

    Se la tua realtà rientra in questa categoria “ibrida”, è qui che nasce la vera confusione sul POS 2026. La regola d’oro da ricordare è che la natura dell’entrata cambia le regole del gioco fiscale.

    Per fare ordine ed evitare sanzioni senza spendere soldi inutilmente, analizziamo i tre casi specifici in cui può sdoppiarsi la gestione della tua ASD o SSD.

    Scenario 1: Solo POS per tutto (Sia istituzionale che commerciale, sfruttando l’esonero della 398 ed emettendo fatture/registrando i corrispettivi sul registro cartaceo ex 398 ➔ Nessun obbligo di collegamento).

    Scenario 2: Uso facoltativo del Registratore Telematico per il bar (Se l’ASD ha scelto volontariamente di usare una cassa per il bar ➔ Qui scatta l’obbligo di collegamento POS-Cassa, ma solo per il terminale dedicato al bar).

    Scenario 3: Doppio POS separato (Un POS per le quote associative e un POS/Cassa integrato per l’attività commerciale ➔ La soluzione più pulita per evitare contestazioni).

    Tipo di incassoCodice POSTrasmissione AdEIVA
    Attività commercialeCodice commercialeApplicata (aliquota pertinente)
    Attività istituzionaleCodice istituzionaleSì (fuori campo IVA)Non applicata

    Nota pratica: Anche se l’attività istituzionale è fuori campo IVA e non richiede lo scontrino, la dicitura “Trasmissione AdE: Sì” per i pagamenti tracciabili serve a dimostrare al fisco la trasparenza dei flussi finanziari dell’associazione (obbligatoria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali del mondo sportivo).

    📠 E se in sede c’è un vecchio registratore di cassa?

    Può capitare che una ASD o SSD abbia in bacheca o sul bancone un registratore di cassa telematico ereditato da una precedente gestione in regime ordinario, o acquistato prima di passare al regime agevolato 398/91.

    Cosa bisogna fare con questo apparecchio per evitare sanzioni sul POS nel 2026?

    La regola è semplice: se la tua associazione è oggi in regime 398, non ha l’obbligo di trasmettere i corrispettivi. Di conseguenza, quel dispositivo non deve risultare attivo e censito come “In servizio” sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

    ⚠️ Attenzione a non fare errori: Non basta staccare il cavo internet. Per essere in regola e non dover collegare il POS, l’apparecchio deve essere formalmente disattivato (messo “fuori servizio”) dal tuo tecnico abilitato. Se lo usi solo come una “calcolatrice” interna per stampare promemoria non fiscali per i soci, assicurati che la cassa non stia inviando dati al fisco a tua insaputa.

    💡 Tiriamo le somme: cosa cambia davvero per te?

    Per evitare la confusione generata dalle novità del 2026, ecco i concetti chiave che ogni dirigente sportivo deve tenere a mente:

    1. Il regime 398/91 ti esonera dalla cassa telematica, quindi il tuo POS può rimanere “indipendente”.
    2. Se hai un’attività commerciale parallela (come il bar della sede), l’obbligo di collegamento POS-Cassa scatta solo per quel tipo di incassi.
    3. I vecchi registratori non più attivi fiscalmente non creano vincoli sul POS.
    4. Digitalizzare e tracciare le quote dei soci non è solo una tutela contro i controlli, ma una comodità per la tua segreteria.

    Prima di fare qualsiasi modifica ai tuoi sistemi, confrontati sempre con un consulente esperto di Terzo Settore e Sport.

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    🛑 DOMANDE FREQUENTI. POS nelle ASD: Vero o Falso? Facciamo chiarezza

    • Nel 2026 tutte le ASD devono cambiare il POS.FALSO. L’obbligo di collegamento POS-Cassa riguarda solo chi usa il registratore telematico. Se la tua ASD/SSD è in regime 398/91, sei esonerato.
    • Se l’associazione gestisce un bar, il POS va adeguato. canali dedicati sul terminale per non mischiare le entrate del bar (commerciali) con le quote dei corsi (istituzionali). Per queste ultime, soluzioni come Golee Pay ti permettono di dormire sonni tranquilli.
    • Usare un solo POS per quote associative e sponsorizzazioni è vietato.FALSO. È assolutamente possibile, a patto che il terminale sia configurato a codici distinti per indirizzare correttamente i flussi (con o senza IVA) all’Agenzia delle Entrate.
    • Se il POS invia i dati al fisco, le quote dei soci diventano commerciali.FALSO. La natura giuridica dell’incasso non cambia: una quota associativa resta fuori campo IVA anche se tracciata telematicamente.
    • La presenza di una vecchia cassa in segreteria fa scattare l’obbligo.FALSO. Conta solo lo stato fiscale del dispositivo: se è formalmente fuori servizio sul portale dell’AdE, il tuo POS non deve essere collegato a nulla.
    Sportivi e Partita IVA: scattano le nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia a metà maggio

    Il mondo del lavoro sportivo dilettantistico si evolve ancora. Se sei un istruttore, un allenatore, un personal trainer o un professionista dello sport con partita IVA, oppure se gestisci una ASD o una SSD, c’è una novità tecnica molto importante di cui devi tenere conto.

    Dal 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1). La novità più rilevante per il nostro settore è l’introduzione di un codice ad hoc nel tracciato XML: il codice ESENZSPORT.

    Vediamo insieme cosa significa, come si usa e perché non sostituisce i vecchi adempimenti.

    Che cos’è il codice ESENZSPORT e a cosa serve?

    La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito un principio ormai noto: i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono imponibili a fini fiscali fino a 15.000 euro all’anno.

    Fino ad oggi, chi emetteva fattura elettronica inseriva questa esenzione “a testo libero” nelle note o nella descrizione della prestazione, lasciando alle ASD e ai commercialisti l’onere di decifrare la natura del compenso.

    Dal 15 maggio 2026 tutto questo diventa standardizzato. Il codice ESENZSPORT serve proprio a comunicare direttamente al Sistema di Interscambio (SdI) e al committente che quel preciso compenso beneficia della franchigia dei 15.000 euro.

    Nota bene: Questa modifica è puramente tecnica e descrittiva. Non cambia i requisiti fiscali, non modifica le aliquote e non tocca le regole sull’IVA (che dipendono dal tuo regime fiscale, es. forfettario o ordinario). Serve a fare chiarezza ed evitare errori di calcolo sulle ritenute.

    Come compilare la nuova fattura elettronica

    Se utilizzi un software di fatturazione, troverai un campo specifico all’interno della sezione dedicata ai dati gestionali. Tecnicamente, la stringa si posiziona in questo modo all’interno del file XML:

    XML

    <AltriDatiGestionali> <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato> </AltriDatiGestionali>

    Quando va inserito il codice?

    • Sotto i 15.000 euro di compensi annui: Quando emetti la fattura e sai di essere ancora dentro la franchigia esente, il codice va inserito per segnalare che la somma non deve essere tassata.
    • Al superamento dei 15.000 euro: Sulla quota che eccede la franchigia (quella che diventa imponibile e su cui si applica la ritenuta o la tassazione ordinaria), il codice non va inserito.

    Occhio al Regime Forfettario!

    Se operi in regime forfettario, la franchigia dei 15.000 euro si comporta in modo particolare:

    1. I primi 15.000 euro non subiscono l’applicazione della ritenuta e non concorrono al calcolo dell’imposta sostitutiva (il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente).
    2. Attenzione al limite degli 85.000 euro: Anche se i primi 15.000 euro sono esenti da tasse, contano comunque come fatturato totale per verificare se puoi rimanere nel regime forfettario l’anno successivo.

    Il grande malinteso: l’autocertificazione serve ancora?

    Sì, assolutamente. Questo è l’errore più comune che si sta diffondendo da quando è entrata in vigore la novità.

    Il codice ESENZSPORT in fattura facilita la comunicazione, ma non ha valore legale sostitutivo. L’unico documento che tutela legalmente l’ASD o la SSD prima di effettuare un pagamento senza ritenuta rimane l’autocertificazione firmata dal lavoratore.

    DocumentoObbligatorio?A cosa serve?
    Codice ESENZSPORTConsigliato / Richiesto dai softwareStandardizza il file XML e chiarisce la natura del compenso.
    Autocertificazione cartacea/digitaleSì, sempre obbligatoriaAttesta i compensi già percepiti nell’anno solare e tutela l’ente sportivo da sanzioni.

    Cosa devono fare ASD e SSD adesso?

    Se gestisci un’associazione o una società sportiva, i tuoi compiti principali per evitare sanzioni non cambiano, ma si digitalizzano:

    • Richiedi sempre l’autocertificazione aggiornata ai tuoi collaboratori prima di disporre il bonifico di ogni fattura.
    • Verifica la fattura: Controlla che i tuoi istruttori stiano inserendo correttamente il codice ESENZSPORT se sono sotto soglia, così da avere una contabilità perfettamente allineata in caso di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
    • Tieni il conto: Monitora costantemente la somma dei compensi erogati ad ogni singolo collaboratore durante l’anno solare per accorgerti subito quando si avvicina il tetto dei 15.000 euro.
    Svolta RUNTS: adempimenti più facili con la delega

    Gestire il RUNTS richiede tempo, precisione e scadenze fisse: un carico di lavoro che spesso pesa interamente sulle spalle del solo rappresentante legale, rallentando l’attività dell’ente. Fortunatamente, le cose stanno per cambiare. Grazie alla novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, gli Enti del Terzo Settore possono finalmente respirare: è stata infatti introdotta la possibilità di delegare a un soggetto terzo le operazioni sul portale.

    Il quadro normativo: le date da segnare in agenda

    Facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche. Le nuove regole arrivano con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo. Questo provvedimento aggiorna le vecchie linee guida del 2020. Segnati questa data: 9 aprile 2026. È questo il giorno in cui il sistema informatico sarà pronto e la delega a terzi diventerà ufficialmente operativa.

    I 5 punti chiave della nuova delega RUNTS

    Vediamo concretamente come cambia la gestione delle pratiche attraverso 5 punti fondamentali:

    • Libertà di scelta: Il legale rappresentante (o la Rete associativa) può delegare qualsiasi persona di fiducia, senza vincoli di iscrizione ad albi professionali.
    • Delega “Su Misura”: Decidi tu cosa affidare all’esterno. Puoi delegare tutto o solo singole operazioni, come il deposito dei bilanci, le variazioni dei dati o l’iscrizione al 5×1000.
    • Questione Firma: Autonomia vs Controllo. Puoi scegliere la Delega con sottoscrizione, in cui il delegato firma digitalmente e si assume la responsabilità dei documenti, oppure la Delega senza sottoscrizione, dove il delegato compila e invia l’istanza, ma la firma finale (e la responsabilità) resta in capo al presidente.
    • Massima flessibilità: Non c’è nulla di definitivo. Tramite la nuova area dedicata sul portale RUNTS puoi attivare, monitorare, modificare o revocare le deleghe in pochi clic.

    Responsabilità e sanzioni: chi paga in caso di errori o ritardi?

    Se il delegato ritarda l’invio di una pratica, chi riceve la multa? A fare chiarezza ci ha pensato la nota esplicativa n. 5003 del 27 marzo del Ministero del Lavoro (MLPS).

    La risposta è netta: la sanzione amministrativa arriva sempre al Presidente (o agli amministratori dell’ente). Per il principio di tipicità dell’illecito, lo Stato non può fare multe dirette al delegato.

    Cosa rischia allora il delegato? Gli uffici del RUNTS restano estranei ai rapporti interni tra le parti. Tuttavia, se il delegato non rispetta i patti e le tempistiche, il legale rappresentante può rivalersi privatamente su di lui per chiedere il risarcimento del danno (la multa pagata), sulla base del contratto di mandato che li lega.

    Cosa cambia, quindi, da oggi per il tuo ente?

    Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la gestione degli ETS. Delegare le pratiche RUNTS a una persona di fiducia non è solo un modo per alleggerire gli oneri del legale rappresentante, ma una vera opportunità per rendere l’intera gestione dell’ente più fluida e professionale.

    Con le giuste cautele sulla scelta del delegato e sul tipo di firma, la burocrazia fa meno paura.

    💡 Hai bisogno di aiuto con la nuova delega RUNTS? I nostri esperti sono a tua disposizione. Scegli come preferisci contattarci:

    Responsabile Tecnico vs Dirigente Tecnico: Ruoli, Differenze e Sinergie

    Nel mondo dell’associazionismo, delle società sportive e delle aziende ad alto contenuto tecnologico, sentiamo spesso parlare di Responsabile Tecnico e Dirigente Tecnico. Sebbene i nomi possano sembrare simili, queste due figure operano su piani differenti: uno è il “motore” dell’operatività, l’altro è la “mente” della strategia.

    In questo articolo faremo chiarezza sulle loro competenze, responsabilità e su come la loro collaborazione possa fare la fortuna di un’organizzazione.

    1. Il Responsabile Tecnico: Il Cuore del Campo

    Il Responsabile Tecnico è l’anima pratica dell’organizzazione. È colui che possiede le competenze specifiche (il “know-how”) e si assicura che l’attività quotidiana venga svolta secondo gli standard prefissati.

    Cosa fa concretamente?

    • Coordinamento dello staff: Gestisce istruttori, allenatori o tecnici operativi.
    • Programmazione didattica/operativa: Decide come si lavora, definendo i protocolli tecnici o i programmi di allenamento.
    • Controllo qualità: Verifica che gli obiettivi tecnici vengano raggiunti e interviene in caso di errori metodologici.
    • Aggiornamento: È il primo a dover essere aggiornato sulle nuove normative o tecniche del settore.

    In sintesi: Il Responsabile Tecnico risponde alla domanda: “Come dobbiamo svolgere questa attività nel modo migliore?”

    2. Il Dirigente Tecnico: La Visione Strategica

    Il Dirigente Tecnico si colloca a un livello più alto nella gerarchia gestionale. Non sempre deve saper “fare” nel dettaglio ciò che fa il tecnico, ma deve saperlo gestire all’interno di un quadro economico e normativo.

    Cosa fa concretamente?

    • Pianificazione e Budget: Valuta la sostenibilità dei progetti tecnici e alloca le risorse necessarie.
    • Rapporti Istituzionali: Gestisce i contatti con federazioni, enti pubblici o partner commerciali.
    • Gestione Risorse Umane: Si occupa della contrattualistica e della selezione del personale (su indicazione del Responsabile Tecnico).
    • Responsabilità Legale: Spesso è la figura che si interfaccia con le normative di sicurezza e conformità.

    In sintesi: Il Dirigente Tecnico risponde alla domanda: “Quali risorse servono e quali obiettivi societari dobbiamo raggiungere?”

    CaratteristicaResponsabile TecnicoDirigente Tecnico
    FocusOperatività e MetodologiaStrategia e Gestione
    AmbienteCampo, Laboratorio, OfficinaUfficio, CDA, Relazioni esterne
    CompetenzaSpecialistica/SettorialeManageriale/Gestionale
    ObiettivoEccellenza della prestazioneSostenibilità e crescita del progetto

    Perché la distinzione è importante?

    Molte piccole realtà commettono l’errore di sovrapporre queste due figure in una sola persona. Se da un lato ciò garantisce risparmio, dall’altro crea un corto circuito: un ottimo tecnico potrebbe non avere le doti gestionali necessarie, e un bravo manager potrebbe ignorare le necessità pratiche dello staff.

    La sinergia vincente: Il Dirigente Tecnico mette a disposizione il “terreno” (risorse, strutture, permessi), mentre il Responsabile Tecnico coltiva i “frutti” (risultati, qualità del servizio, crescita degli atleti o del prodotto).

    Conclusione

    Che tu stia gestendo una scuola calcio, un’accademia di formazione o un’azienda di servizi, identificare correttamente chi comanda “tecnicamente” e chi gestisce “dirigenzialmente” è il primo passo verso una struttura solida.

    E tu, nella tua organizzazione, hai già definito chiaramente questi ruoli?


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    MANSIONI OLTRE LE ASD
    Non solo atleti: come inquadrare correttamente chi si prende cura del centro sportivo. Pulizie, manutenzione e custodia

    “Dietro il successo di ogni ASD o SSD pulsa un motore silenzioso: è quello di chi cura i campi, mantiene gli impianti e garantisce l’igiene degli spazi. Senza di loro, lo sport si fermerebbe. Eppure, queste figure indispensabili sono spesso al centro di pericolosi passi falsi burocratici. Sbagliare il loro inquadramento non è solo un rischio legale o economico — che può sfociare in pesanti sanzioni e vertenze — ma è soprattutto una miopia gestionale. Regolarizzare correttamente ogni collaboratore significa proteggere il futuro dell’associazione e dare il giusto valore a chi, ogni giorno, rende possibile l’attività sportiva.”

    Chi è (davvero) il lavoratore sportivo?

    Con la riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023, i dubbi sono stati chiariti: la qualifica di “lavoratore sportivo” non è più generica, ma segue un perimetro ben definito. Secondo l’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, rientrano in questa categoria figure come atleti, allenatori, istruttori e preparatori che operano dietro corrispettivo per un ente iscritto al RASD. Ma c’è di più: la norma accoglie anche altri tesserati indicati nei mansionari tecnici delle singole Federazioni.

    Il punto di rottura?

    Le mansioni amministrativo-gestionali e, soprattutto, quelle operative. Se un collaboratore si occupa di pulizie, manutenzione o custodia, non è un lavoratore sportivo. Per queste figure “extra-campo”, il diritto dello sport cede il passo alle regole del lavoro ordinario: un dettaglio che, se ignorato, può costare caro in termini di sanzioni.

    Il gioco delle etichette: perché il contratto “giusto” non basta

    Molte ASD e SSD pensano, spesso in buona fede, di essere in regola inquadrando chi pulisce o cura i campi come collaboratore occasionale o volontario. La verità è più complessa: ciò che conta per gli ispettori del lavoro non è il titolo dell’accordo, ma la quotidianità. Se il collaboratore opera sotto la direzione e il controllo dell’ente, siamo di fronte a un rapporto di lavoro dipendente. Confondere queste categorie non è solo un errore formale, ma un rischio economico che nessuna società sportiva dovrebbe correre.

    Identikit del lavoro dipendente: la tua ASD è a rischio?

    In parole semplici, un collaboratore è considerato un dipendente (subordinato) quando non ha autonomia decisionale e “obbedisce” all’organizzazione dell’ente. Non contano le etichette, contano i fatti. Ecco i segnali tipici a cui prestare attenzione:

    • Paga e regole: Se riceve un compenso fisso (spesso calcolato sulle ore) ed è tenuto a rispettare il regolamento disciplinare interno, rischiando richiami in caso di inadempienza.
    • Chi decide cosa fare? Se il lavoratore riceve istruzioni precise e costanti su come svolgere le mansioni (Eterodirezione).
    • Il vincolo dell’orologio: Se deve rispettare turni o orari d’ufficio stabiliti rigorosamente dalla società (Orario fisso).
    • Attrezzi del mestiere: Se utilizza esclusivamente i prodotti, i macchinari o le divise forniti dall’associazione.
    • Presenza costante: Se l’attività non è un “una tantum”, ma una collaborazione stabile e continuativa nel tempo.

    Un rapporto è subordinato, in sintesi, se presenta queste caratteristiche:

    CaratteristicaCosa significa in pratica
    DirezioneIl lavoratore segue ordini e istruzioni specifiche del datore.
    OrarioLa prestazione avviene in orari fissi e prestabiliti.
    StrumentiL’attrezzatura è fornita dalla ASD/SSD.
    ContinuitàIl lavoro è abituale e inserito stabilmente nell’ente.
    CompensoLa paga è fissa, periodica e spesso legata alle ore svolte.

    Co.co.co. o Dipendente? Ecco cosa cambia davvero

    La differenza tra un collaboratore (co.co.co.) e un dipendente sta tutta nel “come” si lavora. Nel lavoro parasubordinato, il collaboratore concorda l’obiettivo con l’ente ma mantiene la libertà di organizzare il proprio tempo e le proprie modalità. Al contrario, nel lavoro subordinato questa autonomia scompare: il lavoratore è inserito stabilmente nell’ingranaggio societario e deve seguire fedelmente ogni disposizione organizzativa del datore di lavoro.

    Facciamo i nomi: le figure più “a rischio” subordinazione

    Non tutte le mansioni in una società sportiva sono uguali. Per queste quattro categorie di lavoratori, il confine tra “aiuto occasionale” e “lavoro dipendente” è sottilissimo e spesso già superato nei fatti. Vediamo nel dettaglio perché:

    🧼 Pulizie e Sanificazione: Non solo chi pulisce gli spogliatoi e le tribune, ma anche chi si occupa del lavaggio delle divise e della gestione dei rifiuti.

    🛠️ Manutenzione Impianti: Dai tecnici della piscina (filtri e cloro) ai manutentori di macchinari fitness, fino agli operai specializzati e ai giardinieri che curano i campi.

    🔑 Logistica e Custodia: Le figure che gestiscono le chiavi, la sicurezza degli accessi, il magazzino e i trasporti (autisti e addetti ai mezzi sociali).

    Come inquadrare correttamente il personale non sportivo?

    Una volta identificata la necessità di un inquadramento subordinato, la domanda diventa: quale contratto si adatta meglio alle esigenze della mia ASD? Le soluzioni sono diverse e vanno scelte con cura:

    • Stabilità o flessibilità? Si può optare per il tempo determinato o indeterminato, modulando l’orario tra Full Time o Part Time.
    • Gestire l’imprevedibilità: Per esigenze discontinue, il lavoro intermittente (o “a chiamata”) è spesso la soluzione ideale.
    • Stagionalità e giovani: Esistono percorsi specifici come i contratti stagionali o l’apprendistato, per investire sulla formazione dei più giovani.
    • Interventi saltuari: Per prestazioni davvero sporadiche, è possibile valutare il lavoro occasionale tramite la piattaforma INPS, sempre nel rispetto dei limiti di legge.

    Il consiglio d’oro: Non esiste una “taglia unica”. Per evitare sanzioni e costruire una gestione sostenibile, è fondamentale confrontarsi con un consulente esperto che sappia cucire il contratto corretto sulla reale attività svolta dal collaboratore.

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    RUNTS: La Guida Definitiva al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

    Se operi nel mondo del no-profit, avrai sicuramente sentito parlare del RUNTS. Non è solo l’ennesimo acronimo burocratico, ma il vero “cuore pulsante” della Riforma del Terzo Settore. In questo articolo vedremo cos’è, come funziona e perché la tua associazione non può più farne a meno.

    Cos’è il RUNTS?

    Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha sostituito i vecchi registri regionali delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), oltre all’anagrafe delle ONLUS.

    In breve: È la carta d’identità digitale di tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS). Se non sei iscritto, per lo Stato non sei ufficialmente un ETS.

    Chi può iscriversi?

    L’iscrizione non è un obbligo assoluto per tutte le associazioni, ma è la condizione necessaria per acquisire la qualifica di ETS. In particolare, il registro è suddiviso in 7 sezioni:

    1. Organizzazioni di Volontariato (ODV)
    2. Associazioni di Promozione Sociale (APS)
    3. Enti Filantropici
    4. Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali)
    5. Reti Associative
    6. Società di Mutuo Soccorso
    7. Altri Enti del Terzo Settore

    I vantaggi dell’iscrizione: Perché farlo?

    Molti vedono il RUNTS solo come un carico di lavoro extra, ma i benefici sono tangibili e sostanziosi:

    • Agevolazioni Fiscali: Accesso a regimi di tassazione agevolata e detrazioni/deduzioni per i donatori.
    • 5 per mille: Solo gli enti iscritti al RUNTS possono accedere a questa importante fonte di finanziamento.
    • Contributi Pubblici: Possibilità di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e partecipare a bandi riservati.
    • Personalità Giuridica: Una procedura semplificata per ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta (proteggendo il patrimonio personale degli amministratori).
    • Trasparenza: Maggiore credibilità agli occhi di partner, donatori e cittadini.

    Come ci si iscrive? La procedura

    L’iscrizione avviene esclusivamente in via telematica. Per procedere, l’ente deve essere in possesso di tre strumenti fondamentali:

    1. SPID o CIE del rappresentante legale.
    2. Firma Digitale (necessaria per firmare i documenti da inviare).
    3. PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’associazione.

    I documenti necessari

    Per la domanda dovrai allegare:

    • Atto Costitutivo.
    • Statuto aggiornato alle norme del Codice del Terzo Settore.
    • Ultimi due bilanci approvati (se l’ente è già esistente).

    Obblighi post-iscrizione: Non finisce qui

    Una volta entrati nel RUNTS, l’ente deve mantenere aggiornate le informazioni. In particolare, è obbligatorio depositare ogni anno:

    • Il Bilancio d’esercizio (o il rendiconto per cassa per i piccoli enti).
    • Il Bilancio Sociale (obbligatorio solo sopra un certo fatturato).
    • Eventuali variazioni delle cariche sociali o modifiche statutarie.

    Conclusione

    Il RUNTS è lo strumento che porta il no-profit italiano nella modernità, garantendo trasparenza e certezza del diritto. Sebbene richieda un rigore gestionale maggiore rispetto al passato, i vantaggi in termini di crescita e sostenibilità sono imprescindibili per un’associazione che vuole guardare al futuro.

    La tua associazione è già in regola o hai ancora dubbi sullo statuto? Non aspettare l’ultimo momento: la trasparenza è la tua miglior risorsa.

    Ti è stato utile questo articolo?

    Se hai bisogno di una consulenza specifica sulla modifica dello statuto o sulla procedura tecnica di caricamento dati, scrivici nei commenti o contattaci!

    Codice di Comportamento EPS (Enti di Promozione sportiva)

    Un passo storico e significativo per disciplinare in modo chiaro e condiviso la presenza degli Enti di Promozione Sportiva sul territorio.

    Il Codice di Comportamento EPS è un documento, un insieme di linee guida e principi fondamentali finalizzati a garantire un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente. Definisce con maggior rigore i rapporti tra gli Enti: correttezza, responsabilità e coerenza nella promozione di uno sport per tutti, anche se competitiva, contribuire alla coesione sociale del Paese.

    Gli Enti devono promuovere la lealtà e il fair play nella quotidianità e nelle competizioni, contrastando qualsiasi condotta che possa compromettere l\’integrità dei risultati sportivi e generare forme di concorrenza contrastanti con le previsioni del codice.

    Gli EPS devono diffondere una pratica sportiva sicura e accessibile a tutti i livelli, privilegiando percorsi formativi di qualità che elevino le competenze a vario titolo e valorizzino, attraverso lo sport, la salute e il benessere, l’inclusione e l’integrazione sociale, l’educazione e la cultura sportiva e ambientale.

    Il Codice di Comportamento vuole rimarcare e rafforzare i seguenti principi:
    Etica e Sport: Lo sport non è solo competizione, ma anche un potente strumento di crescita personale e sociale. Gli EPS adottano comportamenti che riflettono i valori dello sport, come il rispetto, la lealtà, l\’integrità e il fair play.
    Inclusione e trasparenza: Gli EPS promuovono un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente, valorizzando le diversità e garantendo pari opportunità a tutti i partecipanti.
    Collaborazione e leale concorrenza: Gli EPS favoriscono la collaborazione e la cooperazione per il bene comune dello sport, pur mantenendo una sana competizione basata sul rispetto reciproco e sull\’assoluta necessità di evitare comportamenti antisportivi e di concorrenza sleale.
    Responsabilità e Sostenibilità: Gli EPS gestiscono le risorse in modo responsabile, garantendo efficienza, trasparenza e rendicontazione. Promuovono inoltre pratiche sostenibili per ridurre l\’impatto ambientale e tutelare l\’ecosistema.

    Per assolvere a questo ruolo e adottare il Codice gli EPS si impegnano primariamente a:

    Trasparenza e onestà, lealtà sportiva. Privilegiare l\’accuratezza e la veridicità di informazioni, favorendo una comunicazione chiara e trasparente. Promuovere la lealtà e il fair play, come già detto antecedentemente, incoraggiando anche iniziative pubbliche congiunte.

      Rispetto reciproco. Riconoscere i valori, gli obiettivi, le differenze , la cultura e le competenze di ogni singola Organizzazione. In particolare deve evitare atti e azioni finalizzate a sottrarre in modo improprio e con promozioni sleali, attività e tesserati ad altri EPS, come le proposte con costi ridotti o nulli delle affiliazioni e del tesseramento.

      Educazione, Formazione e Attività Sportiva. Promuovere iniziative educative, anche congiunte, opportunità per migliorare le competenze e la conoscenza collettiva. Gli EPS devono operare affinché l\’educazione e la formazione nello sport siano guidate da principi etici fondamentali che promuovono un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i partecipanti. Per questi motivi si impegnano a rilasciare titoli di formazione (titoli tecnici), nonché la validità nel proprio ambito.

      Gestione delle Risorse. Gli EPS devono garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche per assicurare trasparenza, efficienza e responsabilità. Gli EPS sono quindi tenuti a:

      • rispettare specifiche regole amministrative e al deposito del bilancio o rendiconto presso il RUNTS (APS), pubblicando sul sito istituzionale;
      • adottare procedure amministrative chiare e definite per la gestione delle risorse pubbliche;
      • disporre di personale qualificato con le competenze necessarie per gestire le risorse pubbliche in modo efficiente e conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili;
      • implementare sistemi di controllo interno adeguati per prevenire e rilevare frodi, sperperi e altri abusi delle risorse pubbliche;
      • monitorare e valutare regolarmente la propria gestione delle risorse pubbliche, al fine di identificare aree di miglioramento e apportare le necessarie modifiche.

      Si attende inoltre una ulteriore appendice che delineerà le procedure di rilevamento delle eventuali violazioni al Codice e di irrogazione delle relative sanzioni e per la quale verrà richiesto un approfondimento specifico nell’ambito dell’attuale discussione sulla Riforma della giustizia sportiva.

      Tu hai già chi ti segue affinché hai tutto sotto controllo? Contattaci per saperne di più…