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Regime Fiscale APS: Cosa cambia e come orientarsi tra le nuove regole

Il 1° gennaio 2026 ha segnato una vera e propria rivoluzione copernicana per il mondo del No Profit e, in particolare, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Con l’entrata a pieno regime delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS) e i chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate (in primis la Circolare n. 1/E del 2026), si volta pagina rispetto al passato.

Mettiti comodo: facciamo ordine tra le novità, i regimi forfetari e gli adempimenti da conoscere per gestire l’associazione in modo sicuro e senza rischi.

La novità più pesante per molte APS riguarda l’uscita di scena dei vecchi regimi di favore a cui si era abituati, primo fra tutti la storica Legge 398/1991.

Dal 1° gennaio 2026, per gli Enti del Terzo Settore non è più possibile applicare quel tipo di opzione. Al suo posto subentra l’architettura fiscale delineata direttamente dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), pensata per premiare la trasparenza e distinguere nettamente tra attività commerciali e istituzionali (non commerciali).

Cosa succede se l’associazione svolge anche attività di tipo commerciale (come la vendita di gadget, la gestione di un bar interno o eventi a pagamento rivolti anche a non soci)?

Per le APS che esercitano attività commerciali marginali o comunque contenute, il CTS mette in campo un regime forfettario dedicato (regolato dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017).

  • Il limite di accesso: Il regime può essere applicato se nel periodo d’imposta precedente l’associazione ha conseguito ricavi commerciali ragguagliati ad anno non superiori a 85.000 euro.
  • Come si calcola il reddito: La vera chicca di questo regime è la semplificazione del calcolo dell’imponibile. Il reddito su cui calcolare le imposte si determina applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività super agevolato pari al 3%.

In pratica, su 10.000 euro di ricavi commerciali, le tasse (IRES) si pagheranno solamente su una base imponibile di appena 300 euro.

Il fulcro della nuova fiscalità ruota attorno al concetto di “de-commercializzazione” delle attività istituzionali. Per le APS iscritte al RUNTS, restano escluse dal campo d’applicazione dell’IRES tutte le attività realizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, svolte in favore dei propri associati (anche dietro pagamento di corrispettivi specifici o quote associative).

Attenzione però: è fondamentale monitorare costantemente i parametri attraverso il test di non commercialità, lo strumento introdotto dalla riforma per verificare che l’anima dell’ente resti prevalentemente di natura ideale e non d’impresa.

Gestire la contabilità di un’APS nel 2026 richiede un cambio di passo mentale, ma offre in cambio una forte semplificazione sul fronte degli adempimenti formali per chi rientra nei regimi forfettari:

  • Fatturazione e registrazioni: Le regole per la fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti seguono binari snelli (per le fatture d’acquisto, ad esempio, bastano numerazione e conservazione cartacea/digitale di base, senza l’obbligo della complessa conservazione sostitutiva per quelle ricevute via PEC).
  • Esclusione dagli ISA: Gli enti che optano per i regimi forfettari dedicati sono esonerati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.

Se la tua associazione è regolarmente iscritta al RUNTS, il consiglio pratico è di muoversi su tre binari:

  1. Verificare i volumi d’affari: Controllare che i ricavi commerciali rientrino nella soglia degli 85.000 euro per poter eventualmente optare per il regime forfettario ex art. 86 CTS.
  2. Aggiornare i software e i flussi con il commercialista: Abbandonare del tutto i vecchi automatismi della Legge 398/91.
  3. Mantenere traccia dei requisiti statutari e strutturali: La qualifica di APS e l’accesso a questi vantaggi fiscali dipendono indissolubilmente dalla permanenza nel RUNTS e dal rispetto della vita democratica interna.

Insomma, districarsi tra codici e bilanci da soli è un terno al lotto: fai due chiacchiere con un professionista, così vi mettete al sicuro e cucite la gestione fiscale addosso alla tua associazione senza rischiare brutte sorprese.

ASD e Palestre: Sei Davvero in Regola? Tutti gli Obblighi da Conoscere

Avere una palestra o un’ASD in regola non è solo un dovere normativo, ma la prima garanzia di tutela per dirigenti, soci e tesserati. Spesso si pensa che la dimensione amatoriale o l’assenza di dipendenti esenti dagli obblighi di legge, ma la realtà è ben diversa: dalla prevenzione incendi al GDPR, fino all’HACCP e al Safeguarding, gli adempimenti da monitorare sono differenti e rigorosi. Ecco una panoramica chiara e aggiornata con gli aspetti tecnici essenziali da applicare subito.

L’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro dipende direttamente dalla struttura organizzativa dell’ASD e dalla presenza di collaboratori, volontari o lavoratori retribuiti. La legge individua tre scenari principali:

a) ASD operanti esclusivamente con volontari non retribuiti

Quando l’attività sportiva è sostenuta unicamente da soci e volontari che prestano la propria opera a titolo gratuito e spontaneo, l’ASD non è qualificabile come “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

  • Cosa prevede la legge: Non vi è l’obbligo formale di predisporre il DVR o di nominare il RSPP.
  • Requisiti essenziali: Permane comunque l’obbligo generale di tutela della salute e dell’incolumità (previsto dall’art. 2087 c.c. e dal Codice del Terzo Settore). L’associazione deve pertanto garantire l’idoneità, la manutenzione e la sicurezza di impianti, locali e attrezzature messi a disposizione dei soci.

b) Lavoratori sportivi con compensi fino a 5.000 €/anno

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021, art. 33), per i collaboratori sportivi che percepiscono un compenso annuo pari o inferiore alla soglia di 5.000 € si applica il regime di tutela semplificata (previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 81/2008).

  • Semplificazioni: L’ASD non ha l’obbligo di redigere il DVR, nominare il medico competente né nominare il RSPP.
  • Adempimenti obbligatori: L’associazione deve comunque:
    • Fornire un’adeguata informazione sui rischi specifici legati alle mansioni svolte.
    • Mettere a disposizione attrezzature di lavoro certificate e conformi alle norme.
    • Fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove necessari.

c) Lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000 €/anno

Al superamento della franchigia dei 5.000 € annui, il collaboratore viene equiparato in tutto e per tutto a un lavoratore dipendente ai fini della sicurezza. Di conseguenza, l’ASD assume la piena veste di datore di lavoro.

  • Adempimenti obbligatori:
    • Valutazione dei Rischi: Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
    • Organigramma della Sicurezza: Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed eventuale nomina degli addetti Primo Soccorso e Antincendio.
    • Formazione: Attuazione dei corsi di formazione ed informazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori (art. 37).
    • Sorveglianza Sanitaria: Effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche con il Medico Competente, qualora la valutazione dei rischi lo richieda (es. movimentazione carichi, stress lavoro-correlato).

(Nota: per le collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, gli obblighi di tutela della sicurezza si applicano a prescindere dal limite di compenso percepito).

Se l’ASD o il centro sportivo gestisce un bar interno, un punto ristoro, un’area somministrazione per i soci o vende direttamente prodotti alimentari e integratori, l’associazione assume a tutti gli effetti la qualifica di Operatore del Settore Alimentare (OSA).

L’obbligo di conformità alla normativa igienico-sanitaria (HACCP) scatta a prescindere dalla presenza di dipendenti retribuiti, applicandosi anche se il servizio è presidiato esclusivamente da soci volontari.

Quando scatta l’obbligo e chi è responsabile:

  • Bar e Punti Ristoro interni (gestione diretta): L’ASD deve adempiere all’intero impianto normativo HACCP.
  • Distributori Automatici di alimenti e bevande:
    • Gestione in comodato/noleggio da terzi: La responsabilità HACCP, la notifica ASL e il mantenimento delle macchine gravano sulla società di vending esterna.
    • Gestione e rifornimento diretti dell’ASD: L’associazione deve includere le macchine distributrici nel proprio piano di autocontrollo HACCP.

I 6 adempimenti igienico-sanitari fondamentali:

  1. Notifica Sanitaria (SCIA): Registrazione dell’attività alimentare presso l’ASL/ATS competente tramite lo sportello SUAP del Comune.
  2. Manuale di Autocontrollo HACCP: Redazione e periodico aggiornamento del piano redatto su misura per i locali e le attività svolte.
  3. Nomina del Responsabile dell’Autocontrollo: Designazione della figura (spesso il Presidente o un delegato) incaricata di vigilare sull’applicazione delle procedure.
  4. Formazione Igiene Alimentare: Attestati HACCP obbligatori per tutti i soggetti (volontari compresi) che manipolano, preparano o somministrano alimenti e bevande.
  5. Procedure Operative e Registri: Tracciabilità dei prodotti, monitoraggio delle temperature di conservazione e schede di pulizia/sanificazione dei locali e delle attrezzature.
  6. Gestione Allergeni: Esposizione chiara ed esaustiva dell’elenco degli allergeni presenti nei prodotti somministrati o venduti.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le palestre gestiscono una grande quantità di informazioni riservate: dai dati anagrafici e bancari fino a dati estremamente delicati, come i certificati medici di idoneità sportiva (dati relativi alla salute) o le foto/video degli eventi.

Per questo motivo, l’ASD assume la qualifica formale di Titolare del Trattamento ed è tenuta a rispettare integralmente il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il D. Lgs. 101/2018.

La Checklist della Privacy per le ASD e Centri Sportivi:

  • Informative Privacy trasparenti e dettagliate: Da consegnare a soci, tesserati, collaboratori e genitori di minori all’atto dell’iscrizione, specificando chiaramente come e per quali finalità vengono impiegati i loro dati.
  • Consensi specifici e distinti: È obbligatorio raccogliere consensi separati per attività non strettamente legate al tesseramento, come:
    • Invio di newsletter o comunicazioni promozionali/commerciali.
    • Pubblicazione di foto e video dei soci sui canali social o sul sito dell’ASD.
    • Cessione di dati a terzi o sponsor.
  • Certificati Medici e Dati Sanitari: La conservazione dei certificati di idoneità richiede misure di sicurezza rafforzate (archivi fisici sotto chiave, file protetti da password forte) e l’accesso limitato esclusivamente alle figure autorizzate.
  • Registro dei Trattamenti: Strumento fondamentale (e caldamente raccomandato anche sotto le dimensioni minime) per mappare quali dati vengono raccolti, dove sono conservati e chi vi ha accesso.
  • Sicurezza Informatica e Cartacea: Adozione di policy per la gestione delle password, backup periodici del gestionale, antivirus e procedure in caso di perdita o furto di dati (data breach con eventuale notifica al Garante Privacy entro 72 ore).
  • Membri autorizzati e Formazione: Chiunque all’interno dell’ASD maneggi schedari o gestionale (es. personale di segreteria o consiglieri) deve ricevere una formale designazione scritta e le relative istruzioni di comportamento.
  • Sito Web e Canali Digitali: Conformità del sito dell’associazione con banner per la gestione dei cookie, informativa privacy facilmente consultabile e moduli di iscrizione online protetti.

Designazione del DPO (Data Protection Officer) e Sanzioni

Di norma, una piccola ASD non ha l’obbligo di nominare un DPO (Responsabile della Protezione dei Dati). Tuttavia, la nomina diventa consigliabile o necessaria se l’associazione gestisce dati su larga scala o effettua un monitoraggio sistematico degli utenti (es. tramite impianti di videosorveglianza avanzati o badge d’accesso intelligenti con profilo sanitario).

L’adeguamento al GDPR non è solo una formalità burocratica: evita contestazioni da parte degli iscritti e alza uno scudo contro le pesanti sanzioni previste dal Garante Privacy.

Il tema della protezione e dell’inclusione ha assunto un ruolo centrale nella gestione delle società sportive. In attuazione della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021) e delle direttive emanate da FSN, DSA ed EPS, tutte le ASD e SSD sono tenute ad adottare il sistema di Safeguarding per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, molestia o discriminazione.

L’obbligo riguarda la totalità dei tesserati, con un focus rafforzato sui minori di età, e si applica a prescindere dalla presenza di lavoratori retribuiti, coinvolgendo anche le realtà composte unicamente da soci volontari.

I 5 pilastri operativi del Safeguarding per l’ASD:

  1. Nomina del Responsabile Safeguarding: Designazione formale (tramite Delibera del Consiglio Direttivo) di una figura autonoma, competente e priva di conflitti di interesse, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle tutele.
  2. Adozione dei Modelli Organizzativi e Codici di Condotta: Redazione ed esposizione (sia nei locali dell’impianto che sul sito web dell’ASD) del Regolamento interno di tutela e del Codice di condotta per istruttori, dirigenti e atleti.
  3. Canale di Segnalazione dedicato: Attivazione di un punto di contatto riservato (es. una casella e-mail dedicata come safeguarding@nomeasd.it) per raccogliere in modo protetto segnalazioni di comportamenti scorretti o presunti abusi.
  4. Controllo Obbligatorio del Casellario Giudiziale: Acquisizione del certificato del casellario giudiziale (ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002) per chiunque operi a contatto diretto e abituale con i minori (istruttori, allenatori, preparatori, accompagnatori), al fine di verificare l’assenza di condanne per reati contro i minori.
  5. Informativa e Sensibilizzazione: Divulgazione attiva delle regole di condotta tra gli atleti, le famiglie e il personale tecnico, promuovendo un ambiente sportivo sicuro, sano e inclusivo.

Mantenere il sistema di Safeguarding aggiornato non è solo un obbligo normativo vincolante per l’affiliazione sportiva, ma rappresenta un requisito fondamentale per la trasparenza e la credibilità dell’associazione verso le famiglie.

La gestione di una palestra, di un centro fitness o di un impianto sportivo comporta il rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza antincendio. Ai sensi del D.P.R. 151/2011, le strutture che superano determinati parametri di superficie o capienza rientrano a pieno titolo tra le attività soggette ai controlli periodici dei Vigili del Fuoco.

In particolare, per i locali adibiti a palestre o attività sportive con capienza complessiva superiore a 100 persone o con superficie lorda superiore a 200 m² (parametri che variano in base alla specifica tipologia di attività e affollamento), l’ASD deve attivare iter burocratici e strutturali precisi.

Gli adempimenti chiave per la conformità antincendio:

  • Presentazione della SCIA Antincendio: Invio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (distinta per categorie di rischio A, B o C in base alla complessità e alla capienza) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’apertura al pubblico.
  • Progettazione e Documentazione Impiantistica: Redazione del progetto antincendio da parte di un professionista abilitato e conservazione di tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici, termici e di rivelazione fumi (certificati di conformità, dichiarazioni di corretta posa).
  • Gestione dei Presidi di Sicurezza: Installazione, controllo e manutenzione semestrale/annuale di estintori, luci di emergenza, segnaletica luminosa e, ove previsti, sistemi di evacuazione o idranti.
  • Mantenimento delle Vie di Fuga: Garanzia che le uscite di sicurezza e i corridoi di esodo siano costantemente liberi da ostacoli, con porte dotate di maniglioni antipanico funzionanti e apribili nel verso dell’esodo.
  • Formazione del Personale e Piano di Emergenza: Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, frequentazione dei corsi di formazione antincendio obbligatori e stesura di un piano di evacuazione chiaro e affisso nei locali.

La conformità antincendio non tutela solo l’associazione da sanzioni amministrative e penali, ma rappresenta un requisito imprescindibile per la salvaguardia dell’incolumità di atleti, soci e visitatori.

Mettersi in regola significa, prima di tutto, prendersi cura della propria comunità sportiva. Dalla protezione dei dati degli iscritti alla sicurezza degli spazi, ogni adempimento rappresenta una risorsa per far crescere l’associazione su basi solide e al riparo da sanzioni.

Tuttavia, con le continue evoluzioni normative — dalla Riforma dello Sport al Safeguarding —, stare dietro a tutte le scadenze rischia di sottrarre tempo prezioso alla gestione delle attività sportive.

Per questo Lo Studio Ardizzone S.r.l. si propone come unico partner tecnico di riferimento per le associazioni e i centri fitness, guidandoti passo dopo passo in:

  • Valutazione dei Rischi e RSPP esterno
  • Autocontrollo igienico-sanitario HACCP
  • Protezione dei dati personali (GDPR)
  • Politiche e Responsabile Safeguarding
  • Pratiche per la Sicurezza Antincendio

Non aspettare un controllo per scoprire se la tua ASD è in regola. Contatta gli esperti dello Studio Ardizzone S.r.l. per un’analisi completa dei tuoi adempimenti.

1. Se nell’ASD operano solo volontari non retribuiti, sono obbligato a nominare il RSPP o a redigere il DVR?

No. Se l’associazione si avvale esclusivamente dell’operato di soci volontari a titolo gratuito, non scattano gli obblighi formali previsti dal D. Lgs. 81/2008 (come la stesura del DVR o la nomina del RSPP). Tuttavia, l’ASD ha l’obbligo generale (art. 2087 c.c.) di garantire che gli ambienti di allenamento, gli impianti e le attrezzature siano a norma, sicuri e regolarmente sottoposti a manutenzione.

2. Il bar o il punto ristoro dell’ASD è gestito da volontari: serve comunque il Manuale HACCP?

Sì, sempre. La normativa igienico-sanitaria europea recepisce l’associazione come Operatore del Settore Alimentare (OSA), indipendentemente dal fatto che chi manipoli o somministri cibo e bevande percepisca un compenso. È quindi obbligatorio disporre del piano di autocontrollo HACCP, effettuare le notifiche ASL e garantire la formazione igienica del personale volontario.

3. Il Responsabile Safeguarding è obbligatorio anche se l’ASD non ha atleti minorenni?

Sì. La Riforma dello Sport e le direttive d’affiliazione emesse da FSN, DSA ed EPS impongono l’adozione delle politiche di Safeguarding a tutte le ASD e SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). La tutela si estende infatti all’intero corpo dei tesserati, a prescindere dall’età.

4. Una piccola ASD deve obbligatoriamente nominare il DPO per la Privacy?

Generalmente no, ma va valutato caso per caso. La nomina del Data Protection Officer non è automatica per le piccole realtà. Diventa tuttavia raccomandata o necessaria laddove si effettuino trattamenti su larga scala o si trattino in modo sistematico dati sensibili (come l’archiviazione digitale strutturata di certificati medici) o si impieghino sistemi complessi di videosorveglianza e controllo accessi.

5. Cosa si rischia in caso di mancata conformità alle normative su sicurezza, privacy e igiene?

Le conseguenze possono essere molto severe. Le sanzioni variano in base al settore violato:

  • Privacy (GDPR): multe amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.
  • Sicurezza e Antincendio: sanzioni amministrative, responsabilità penali per i dirigenti/legali rappresentanti e la sospensione cautelare delle attività o la chiusura dell’impianto in caso di gravità.
  • Safeguarding: sanzioni disciplinari da parte degli organi di giustizia sportiva, fino alla perdita dell’affiliazione o della qualifica di ASD.

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Riforma dello Sport: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice

Negli ultimi anni il mondo dello sport dilettantistico e professionistico ha attraversato una vera e propria rivoluzione con la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021). Tra rimborsi, sconti sulle tasse, gestione dell’IVA e collaborazioni, muoversi tra le regole non è sempre facile per dirigenti, atleti e consulenti.

Per fare chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, rispondendo ai dubbi più diffusi.

Ecco un riassunto semplice e pratico dei punti chiave chiariti dal Fisco.

Il dubbio: Le società di capitali o cooperative sportive (SSD) possono beneficiare dei soliti benefici fiscali anche se la riforma permette loro di distribuire una piccola parte di utili ai soci?

La risposta: Sì, ma a una condizione. Le SSD che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali devono integrare e confermare nei propri statuti il divieto (assoluto) di distribuzione degli utili previsto dalla normativa fiscale. Chi adotta la clausola di “lucratività attenuata” (ovvero distribuisce utili anche in piccola parte) perde questi specifici vantaggi fiscali.

Il dubbio: Se un volontario riceve rimborsi spesa forfettari (fino a 400 € al mese per eventi/manifestazioni), questi fanno cumulo con gli altri compensi da lavoro sportivo?

La risposta: I rimborsi forfettari entro i 400 € mensili non sono di per sé tassati, ma concorrono a raggiungere la soglia di non imponibilità di 15.000 € all’anno.

  • Se un volontario riceve rimborsi ma ha già superato i 15.000 € percepiti come lavoratore autonomo in ambito sportivo, i rimborsi della quota eccedente diventano imponibili e vanno tassati come lavoro autonomo.

Il dubbio: La soglia di esenzione dalle tasse sui primi 15.000 € vale solo per i collaboratori occasionali o autonomi, o si applica anche ai dipendenti (lavoro subordinato)?

La risposta: Vale per tutti i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico, a prescindere dal tipo di contratto (autonomo, co.co.co. o dipendente). L’esenzione dei primi 15.000 € si applica alla radice e la quota oltre questo importo verrà tassata secondo le regole ordinarie del lavoro dipendente.

Il dubbio: L’esclusione dall’IRAP per i compensi sotto gli 85.000 € si applica anche a chi svolge ruoli amministrativo-gestionali?

La risposta: Sì. Sia i compensi dei collaboratori (co.co.co.) sportivi, sia quelli di chi si occupa della gestione e dell’amministrazione all’interno dell’associazione o società sportiva, fino all’importo annuo di 85.000 € per singolo contratto, non pagano l’IRAP.

Il dubbio: Chi offre servizi strettamente legati alla pratica dello sport ed è esente da IVA può richiedere la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione?

La risposta: Sì. Gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività sportive ed esenti da IVA possono fruire della dispensa dalle formalità burocratiche (come l’emissione continuativa di fatture e registrazione) prevista dall’art. 36-bis del Decreto IVA.

Il dubbio: Se un’associazione dilettantistica (ASD) cede il contratto di un atleta a una società professionistica dietro compenso, quell’operazione è esente da IVA?

La risposta: No, si paga l’IVA. L’esenzione IVA si applica solo ai servizi rivolti direttamente a chi pratica lo sport. La compravendita o cessione del diritto alle prestazioni di un atleta verso una società professionistica è un’operazione economico-finanziaria tra aziende e va quindi assoggettata ad IVA ordinaria.

Il dubbio: Le società sportive dilettantistiche (SSD) oltre alle ASD possono ancora beneficiare della detassazione sui proventi commerciali e raccolte fondi fino a 2 manifestazioni all’anno e 51.645,69 €?

La risposta: Sì. Con le recenti modifiche legislative, la norma è stata ufficialmente aggiornata per includere tutte le forme giuridiche previste dalla riforma (comprese le SSD costituite come società di capitali o cooperative) che hanno optato per il regime fiscale agevolato della Legge 398/1991.

Il consiglio di NGS Group

La Riforma dello Sport offre importanti opportunità di semplificazione ed esenzione fiscale, ma richiede un’attenta conformità statutaria e una corretta gestione amministrativa per evitare sanzioni.

Hai dubbi sulla gestione della tua associazione o società sportiva?

Il team di esperti di NGS Group è a tua disposizione per una consulenza fiscale e amministrativa su misura.

CU Associazioni ai Professionisti: la guida definitiva su come fare e cosa cambia

Se gestisci un’associazione – che si tratti di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), di un ente del Terzo Settore (ETS) o di un’associazione culturale – ti sarà sicuramente capitato di collaborare con dei professionisti. Che si tratti del commercialista che cura la contabilità, dell’avvocato che ha redatto uno statuto, o di un grafico freelance che ha curato il sito web, c’è un adempimento fiscale obbligatorio che non puoi dimenticare: l’emissione della Certificazione Unica (CU).

Spesso nel mondo dell’associazionismo si pensa che le scadenze fiscali riguardino solo le grandi aziende. Non è così. Facciamo chiarezza su come funziona la CU emessa dalle associazioni ai professionisti esterni.

La Certificazione Unica è il documento con cui l’associazione (in veste di sostituto d’imposta) dichiara al Fisco e al professionista i compensi che gli ha erogato nell’anno precedente e le ritenute d’acconto che ha trattenuto e versato per suo conto tramite modello F24.

Regola d’oro: Se la tua associazione riceve una fattura con ritenuta d’acconto (la classica ritenuta del 20%) e la paga, l’anno successivo ha l’obbligo di certificare quel pagamento inviando la CU all’Agenzia delle Entrate e al professionista stesso.

L’ente deve emettere la CU per tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno emesso fattura con ritenuta. Tra i casi più comuni troviamo:

  • Professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, geometri).
  • Freelance e consulenti con partita IVA ordinaria o semplificata.
  • Prestatori di lavoro autonomo occasionale (le collaborazioni spot senza partita IVA, con ritenuta d’acconto del 20%).

Questo è il dubbio più frequente. I professionisti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto in fattura. Tuttavia, l’associazione deve comunque emettere la CU anche per loro, indicando il compenso erogato con un apposito codice di esclusione. Serve all’Agenzia delle Entrate per incrociare i dati.

La compilazione della CU per il lavoro autonomo richiede l’inserimento di dati specifici nei quadri dedicati:

  1. Dati del sostituto d’imposta: I dati fiscali dell’associazione.
  2. Dati del percipiente: I dati anagrafici e la partita IVA/codice fiscale del professionista.
  3. Ammontare lordo: Il compenso totale pagato (al netto dell’eventuale rivalsa INPS se prevista, ma comprensivo della cassa previdenziale d’albo).
  4. Imponibile e ritenute: L’importo su cui è calcolata la ritenuta e il valore della ritenuta stessa (di solito il 20%).

Nota: Ricorda che il criterio fondamentale è quello di cassa. Nella CU vanno inseriti solo i compensi effettivamente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data in cui è stata emessa la fattura.

Le scadenze per la Certificazione Unica solitamente seguono un doppio binario, ma per i professionisti c’è una flessibilità importante da conoscere:

  • 16 Marzo: È la scadenza ordinaria per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della copia cartacea/digitale al professionista.
  • 31 Ottobre (Scadenza Modello 770): Le CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo “non dichiarabili nel modello 730 precompilato” (come la maggior parte delle fatture dei professionisti a partita IVA) possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del modello 770 (fine ottobre).

Il consiglio del giorno: Anche se la legge permette l’invio flessibile a ottobre per le partite IVA, il consiglio è di consegnare e inviare tutto entro marzo. Questo permette ai professionisti di avere i dati pronti per la loro dichiarazione dei redditi estiva ed evita dimenticanze all’associazione.

Omettere l’invio della CU, inviarla in ritardo o con dati errati comporta delle sanzioni fiscali.

  • La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni certificazione omessa o errata.
  • Se la CU viene corretta e reinviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo (33,33 euro).

Gestire il Terzo Settore o il mondo sportivo è bellissimo, ma la burocrazia non perdona. Per evitare errori, soprattutto se l’associazione ha molte collaborazioni attive, affidarsi a un consulente o al commercialista per l’invio telematico del flusso delle CU è sempre la scelta più sicura.

Il Grande Salto delle APS: Cosa cambia con la Riforma Fiscale del Terzo Settore

Se gestisci un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o ti occupi di no-profit, ti sarai accorto che l’aria è cambiata. Dopo anni di rinvii, bozze e attese, la Riforma Fiscale del Terzo Settore ha incassato il via libera definitivo della Commissione Europea ed è entrata pienamente a regime.

Non parliamo più di “teoria” o di adeguamenti statutari: la svolta è concreta, tocca i portafogli delle associazioni e introduce regole del gioco completamente nuove, in particolare sul fronte dell’IVA e delle attività commerciali.

Facciamo chiarezza sulle novità più importanti e su cosa devi fare subito per non farti trovare impreparato.

Questo è il cambiamento più drastico. Per decenni, moltissime associazioni hanno sfruttato la Legge 398/1991 per gestire in modo forfettario e super-semplificato le piccole attività commerciali (come le sponsorizzazioni o i piccoli bar interni).

La nuova regola è tassativa: se la tua associazione è iscritta al RUNTS come APS, non puoi più applicare la Legge 398/91.

Se la tua associazione è una “ASD-APS” (cioè un ente con la doppia qualifica sia sportiva che di promozione sociale), la veste di APS prevale dal punto di vista fiscale. Devi abbandonare la 398 e passare al nuovo regime del Terzo Settore.

Per sostituire i vecchi vantaggi fiscali, il Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto un nuovo regime forfettario agevolato dedicato alle APS che non superano gli 85.000 € di ricavi commerciali annui.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo meccanismo:

AspettoCome Funziona
Tassazione (IRES)Si applica un coefficiente di redditività bassissimo (pari al 3%) solo sulla parte commerciale. Le tasse si pagano su quella piccola percentuale.
Funzionamento IVADiventa un regime di “franchigia”. L’APS non applica l’IVA sulle proprie fatture di vendita, ma di contro non può detrarre l’IVA sugli acquisti (l’IVA diventa un costo).
AdempimentiNiente dichiarazione IVA annuale, niente obbligo di registrazione delle fatture (ma resta l’obbligo di numerarle e conservarle).

Se la tua APS supera gli 85.000 € di entrate commerciali, passerà automaticamente al regime contabile ordinario del Terzo Settore a partire dall’anno successivo.

La Riforma impone una separazione netta e trasparente di ciò che l’associazione fa. Le entrate si dividono ora in due grandi macro-aree:

  • Attività di Interesse Generale (Istituzionali): Sono i corsi, i laboratori e le attività rivolte ai soci che rientrano nelle finalità dello statuto. Se svolte dietro corrispettivi specifici che non superano i costi effettivi di gestione, rimangono decommercializzate (non ci paghi le tasse).
  • Attività Diverse (Commerciali): Le sponsorizzazioni, la vendita di merchandising ai non soci o la gestione di un bar aperto al pubblico. Queste attività sono permesse, ma devono restare secondarie e strumentali rispetto a quelle principali (secondo i limiti percentuali previsti dai decreti ministeriali).

Una buona notizia sul fronte della burocrazia: per tutte le APS regolarmente iscritte al RUNTS decade l’obbligo di presentare il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate. I dati necessari per i controlli di trasparenza vengono infatti già estratti direttamente dal Registro Unico Nazionale.

Cosa bisogna fare, concretamente, nei prossimi giorni? Ecco i passi fondamentali:

  1. Verifica i ricavi commerciali

    Analisi di bilancio. Controlla il bilancio dell’anno precedente: i ricavi derivanti da attività commerciali (es. sponsor) sono inferiori o superiori a 85.000 €?

    2. Scegli il regime fiscale

    Confronto con il tuo commercialista. Pianifica con il tuo consulente fiscale l’opzione migliore per la transizione formale verso il nuovo regime dell’Articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

    3. Aggiorna i sistemi di fatturazione

    Adeguamento tecnico. Se emetti fatture commerciali (es. per sponsor), aggiorna i codici IVA sul tuo software di fatturazione elettronica per riflettere l’esenzione/franchigia del nuovo regime forfettario.

    4. Monitora i limiti di strumentalità

    Tenuta della contabilità. Imposta una contabilità separata per tenere sotto controllo che le “attività diverse” non superino i limiti di legge rispetto alle attività istituzionali.

    La Riforma del Terzo Settore non va vista come una punizione, ma come un’opportunità di crescita e trasparenza. Il nuovo regime forfettario per le APS sotto gli 85.000 € offre ottime sponde di risparmio fiscale, a patto di abbandonare i vecchi automatismi e gestire l’associazione con una mentalità più attenta e rigorosa.

    E la tua APS è già pronta per il nuovo regime fiscale? Hai già pianificato il passaggio con il tuo consulente? Parliamone nei commenti!

    Identikit del Volontario Sportivo: Regole e Rimborsi

    La Riforma dello Sport ha ridisegnato i confini del lavoro e dell’impegno gratuito nel terzo settore e nelle associazioni. Tra le figure centrali di questo nuovo ecosistema c’è, senza dubbio, il volontario sportivo.

    Spesso si tende a confondere il volontariato con una forma di “lavoro in nero legalizzato” o, al contrario, si applicano regole troppo rigide per paura di sanzioni. Facciamo chiarezza sulla disciplina normativa, sui limiti dei rimborsi spese e sugli adempimenti pratici che le ASD e SSD devono obbligatoriamente seguire.

    Chi è il Volontario Sportivo? L’identikit normativo

    Il volontario sportivo è chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (nemmeno indiretto).

    Esistono due paletti fondamentali stabiliti dalla legge:

    1. Incompatibilità: La figura del volontario è totalmente incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l’ente di cui fa parte. In breve: non si può essere segretari dipendenti e allenatori volontari nella stessa ASD.
    2. Natura delle mansioni: Le prestazioni devono essere strettamente collegate allo svolgimento delle attività istituzionali della società sportiva.

    Il nodo dei Rimborsi Spese: Cosa è ammesso?

    La gratuità è la colonna portante del volontariato, ma questo non significa che il volontario debba rimetterci di tasca propria. La normativa prevede la possibilità di erogare dei rimborsi, ma con regole molto rigide per evitare abusi.

    ❌ No ai rimborsi forfettari

    I vecchi “rimborsi forfettari” mensili (quelli slegati dalle spese reali) non sono più ammessi per i volontari. Qualsiasi somma fissa erogata senza pezza d’appoggio rischia di essere riqualificata come lavoro subordinato, con conseguenti sanzioni pesanti.

    Sì ai rimborsi documentati

    Il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta fuori dal proprio comune di residenza (viaggio, vitto, alloggio).

    La novità del rimborso autocertificato (Autocertificazione)

    La legge prevede una semplificazione: è possibile rimborsare spese tramite autocertificazione (senza presentare i singoli scontrini) a patto che:

    • Le spese siano previste dall’ente.
    • Riguardino attività svolte fuori dal comune di residenza.
    • Non superino il limite massimo di 400 euro mensili.

    Attenzione: Questo limite di 400 euro non è un “premio” o una quota fissa, ma un tetto massimo entro cui autocertificare spese reali (es. chilometraggio, piccoli acquisti per l’associazione).

    Gli adempimenti pratici per le ASD e SSD

    Per essere in regola e tutelare sia l’associazione che il volontario, i dirigenti sportivi devono smarcare tre adempimenti fondamentali:

    1. Registro dei Volontari

    Ogni ASD/SSD deve istituire e tenere aggiornato un apposito registro dei volontari (che può essere integrato in quello dei soci o tenuto separatamente). I volontari che prestano attività in modo sistematico vanno iscritti in questo registro.

    2. L’Assicurazione Obbligatoria

    I volontari non possono scendere in campo (o stare dietro una scrivania) senza tutele. L’ente ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per:

    • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Per i danni che il volontario potrebbe causare.
    • Infortuni e Malattia: Legati allo svolgimento dell’attività di volontariato.

    3. La Comunicazione al Registro Nazionale (RASD)

    I dati dei volontari e i relativi rimborsi spese erogati devono essere tracciati e, dove richiesto dalle ultime disposizioni, comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che centralizza la gestione burocratica dello sport italiano.

    Tabella di sintesi: Volontario vs Lavoratore Sportivo

    Per non fare confusione, ecco un riepilogo visivo delle differenze macroscopiche:

    CaratteristicaVolontario SportivoLavoratore Sportivo (es. Co.co.co)
    CompensoAssente (Solo rimborsi spese documentati)Previsto (Fino a 5.000€ esente, poi scaglioni)
    CompatibilitàNon può avere altri contratti con la stessa ASDPuò cumulare più contratti se compatibili
    AssicurazionePolizza specifica Volontari (Infortuni/RC)INAIL (se prevista) + tutele previdenziali
    RegistroIscrizione nel Registro Volontari dell’enteComunicazione Unificata / RASD

    Conclusioni

    Il volontariato resta il motore pulsante dello sport dilettantistico, ma la Riforma impone un cambio di mentalità: trasparenza e tracciabilità. Regolamentare correttamente i tuoi volontari, assicurarli e gestire i rimborsi con rigore non è solo un obbligo di legge, ma è il modo migliore per proteggere la tua associazione da controlli e contestazioni fiscali.

    Vuoi approfondire come redigere il modello di autocertificazione per i rimborsi spese dei tuoi volontari? Lascia un commento o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri modelli pronti all’uso!

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    POS e registratore di cassa 2026: cosa cambia davvero per le ASD?

    Dal 1° gennaio 2026 le regole sui pagamenti tracciabili si sono fatte più stringenti, introducendo l’obbligo di connessione tra POS e registratori di cassa. Questa novità ha generato un bel po’ di disorientamento tra chi si occupa della gestione amministrativa di ASD e SSD.

    La domanda che ci viene posta più spesso in queste settimane è semplice: “Dobbiamo adeguarci anche noi?”

    Per capire cosa fare, bisogna guardare al proprio regime contabile. Chi ha scelto la Legge 398/91, infatti, beneficia di importanti esoneri che rendono questo adempimento non obbligatorio nella maggior parte dei casi. Facciamo chiarezza punto per punto su come muoversi in sicurezza.

    📌 Promemoria: Le informazioni riportate sono di natura divulgativa. Poiché ogni ASD ha le sue peculiarità, ti invitiamo a verificare la tua posizione specifica con un consulente fiscale di fiducia.

    ⚙️ POS e Cassa uniti: cosa dice la legge nel 2026

    La normativa attuale (D.Lgs. 127/2015) impone una svolta digitale per le attività commerciali: l’obbligo di interconnessione tra il terminale di pagamento (POS) e il registratore di cassa telematico.

    Tradotto in pratica significa che:

    • Prima: Potevi battere lo scontrino sulla cassa e incassare l’importo sul POS in due momenti separati.
    • Oggi: I due strumenti devono essere integrati in un unico flusso, dove il pagamento elettronico genera e convalida l’operazione sulla cassa.

    Una mossa pensata per digitalizzare al 100% i flussi d’incasso e semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate. Fortunatamente, come vedremo tra un attimo, esistono eccezioni fondamentali che salvano molte associazioni.

    🛡️ Nessun obbligo di collegamento per le ASD in 398: ecco perché

    Entriamo nel dettaglio della regola che tutela il mondo dello sport dilettantistico. Se la tua ASD o SSD applica il regime forfettario della Legge 398/91, la risposta al tormentone del 2026 è: no, non devi adeguare i tuoi sistemi.

    Ecco perché il meccanismo fila liscio a tuo favore:

    • L’esonero alla base: La normativa ha sempre previsto che chi applica la 398 non debba emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali e commerciali connesse.
    • La conferma successiva: I successivi decreti del Ministero dell’Economia hanno chiarito che chi è escluso dalla certificazione dei corrispettivi non deve attivare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
    • L’effetto sul 2026: Poiché l’obbligo di unire POS e cassa riguarda solo chi trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, per te questa regola non esiste.

    Il verdetto pratico: Puoi continuare a usare il tuo POS per ricevere i pagamenti dei soci e dei tesserati esattamente come facevi prima.

    🔄 Il bivio: come gestire il POS tra quote dei soci e incassi del bar

    Nella realtà di tutti i giorni, pochissime associazioni fanno solo attività istituzionale. Spesso la vita del centro sportivo si regge anche sul bar della sede, sulla vendita del merchandising con il logo del club o sull’affitto degli spazi per i tornei.

    Se la tua realtà rientra in questa categoria “ibrida”, è qui che nasce la vera confusione sul POS 2026. La regola d’oro da ricordare è che la natura dell’entrata cambia le regole del gioco fiscale.

    Per fare ordine ed evitare sanzioni senza spendere soldi inutilmente, analizziamo i tre casi specifici in cui può sdoppiarsi la gestione della tua ASD o SSD.

    Scenario 1: Solo POS per tutto (Sia istituzionale che commerciale, sfruttando l’esonero della 398 ed emettendo fatture/registrando i corrispettivi sul registro cartaceo ex 398 ➔ Nessun obbligo di collegamento).

    Scenario 2: Uso facoltativo del Registratore Telematico per il bar (Se l’ASD ha scelto volontariamente di usare una cassa per il bar ➔ Qui scatta l’obbligo di collegamento POS-Cassa, ma solo per il terminale dedicato al bar).

    Scenario 3: Doppio POS separato (Un POS per le quote associative e un POS/Cassa integrato per l’attività commerciale ➔ La soluzione più pulita per evitare contestazioni).

    Tipo di incassoCodice POSTrasmissione AdEIVA
    Attività commercialeCodice commercialeSìApplicata (aliquota pertinente)
    Attività istituzionaleCodice istituzionaleSì (fuori campo IVA)Non applicata

    Nota pratica: Anche se l’attività istituzionale è fuori campo IVA e non richiede lo scontrino, la dicitura “Trasmissione AdE: Sì” per i pagamenti tracciabili serve a dimostrare al fisco la trasparenza dei flussi finanziari dell’associazione (obbligatoria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali del mondo sportivo).

    📠 E se in sede c’è un vecchio registratore di cassa?

    Può capitare che una ASD o SSD abbia in bacheca o sul bancone un registratore di cassa telematico ereditato da una precedente gestione in regime ordinario, o acquistato prima di passare al regime agevolato 398/91.

    Cosa bisogna fare con questo apparecchio per evitare sanzioni sul POS nel 2026?

    La regola è semplice: se la tua associazione è oggi in regime 398, non ha l’obbligo di trasmettere i corrispettivi. Di conseguenza, quel dispositivo non deve risultare attivo e censito come “In servizio” sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

    ⚠️ Attenzione a non fare errori: Non basta staccare il cavo internet. Per essere in regola e non dover collegare il POS, l’apparecchio deve essere formalmente disattivato (messo “fuori servizio”) dal tuo tecnico abilitato. Se lo usi solo come una “calcolatrice” interna per stampare promemoria non fiscali per i soci, assicurati che la cassa non stia inviando dati al fisco a tua insaputa.

    💡 Tiriamo le somme: cosa cambia davvero per te?

    Per evitare la confusione generata dalle novità del 2026, ecco i concetti chiave che ogni dirigente sportivo deve tenere a mente:

    1. Il regime 398/91 ti esonera dalla cassa telematica, quindi il tuo POS può rimanere “indipendente”.
    2. Se hai un’attività commerciale parallela (come il bar della sede), l’obbligo di collegamento POS-Cassa scatta solo per quel tipo di incassi.
    3. I vecchi registratori non più attivi fiscalmente non creano vincoli sul POS.
    4. Digitalizzare e tracciare le quote dei soci non è solo una tutela contro i controlli, ma una comodità per la tua segreteria.

    Prima di fare qualsiasi modifica ai tuoi sistemi, confrontati sempre con un consulente esperto di Terzo Settore e Sport.

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    🛑 DOMANDE FREQUENTI. POS nelle ASD: Vero o Falso? Facciamo chiarezza

    • Nel 2026 tutte le ASD devono cambiare il POS. ❌ FALSO. L’obbligo di collegamento POS-Cassa riguarda solo chi usa il registratore telematico. Se la tua ASD/SSD è in regime 398/91, sei esonerato.
    • Se l’associazione gestisce un bar, il POS va adeguato. canali dedicati sul terminale per non mischiare le entrate del bar (commerciali) con le quote dei corsi (istituzionali). Per queste ultime, soluzioni come Golee Pay ti permettono di dormire sonni tranquilli.
    • Usare un solo POS per quote associative e sponsorizzazioni è vietato. ❌ FALSO. È assolutamente possibile, a patto che il terminale sia configurato a codici distinti per indirizzare correttamente i flussi (con o senza IVA) all’Agenzia delle Entrate.
    • Se il POS invia i dati al fisco, le quote dei soci diventano commerciali. ❌ FALSO. La natura giuridica dell’incasso non cambia: una quota associativa resta fuori campo IVA anche se tracciata telematicamente.
    • La presenza di una vecchia cassa in segreteria fa scattare l’obbligo. ❌ FALSO. Conta solo lo stato fiscale del dispositivo: se è formalmente fuori servizio sul portale dell’AdE, il tuo POS non deve essere collegato a nulla.
    Sportivi e Partita IVA: scattano le nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia a metà maggio

    Il mondo del lavoro sportivo dilettantistico si evolve ancora. Se sei un istruttore, un allenatore, un personal trainer o un professionista dello sport con partita IVA, oppure se gestisci una ASD o una SSD, c’è una novità tecnica molto importante di cui devi tenere conto.

    Dal 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1). La novità più rilevante per il nostro settore è l’introduzione di un codice ad hoc nel tracciato XML: il codice ESENZSPORT.

    Vediamo insieme cosa significa, come si usa e perché non sostituisce i vecchi adempimenti.

    Che cos’è il codice ESENZSPORT e a cosa serve?

    La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito un principio ormai noto: i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono imponibili a fini fiscali fino a 15.000 euro all’anno.

    Fino ad oggi, chi emetteva fattura elettronica inseriva questa esenzione “a testo libero” nelle note o nella descrizione della prestazione, lasciando alle ASD e ai commercialisti l’onere di decifrare la natura del compenso.

    Dal 15 maggio 2026 tutto questo diventa standardizzato. Il codice ESENZSPORT serve proprio a comunicare direttamente al Sistema di Interscambio (SdI) e al committente che quel preciso compenso beneficia della franchigia dei 15.000 euro.

    Nota bene: Questa modifica è puramente tecnica e descrittiva. Non cambia i requisiti fiscali, non modifica le aliquote e non tocca le regole sull’IVA (che dipendono dal tuo regime fiscale, es. forfettario o ordinario). Serve a fare chiarezza ed evitare errori di calcolo sulle ritenute.

    Come compilare la nuova fattura elettronica

    Se utilizzi un software di fatturazione, troverai un campo specifico all’interno della sezione dedicata ai dati gestionali. Tecnicamente, la stringa si posiziona in questo modo all’interno del file XML:

    XML

    <AltriDatiGestionali> <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato> </AltriDatiGestionali>

    Quando va inserito il codice?

    • Sotto i 15.000 euro di compensi annui: Quando emetti la fattura e sai di essere ancora dentro la franchigia esente, il codice va inserito per segnalare che la somma non deve essere tassata.
    • Al superamento dei 15.000 euro: Sulla quota che eccede la franchigia (quella che diventa imponibile e su cui si applica la ritenuta o la tassazione ordinaria), il codice non va inserito.

    Occhio al Regime Forfettario!

    Se operi in regime forfettario, la franchigia dei 15.000 euro si comporta in modo particolare:

    1. I primi 15.000 euro non subiscono l’applicazione della ritenuta e non concorrono al calcolo dell’imposta sostitutiva (il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente).
    2. Attenzione al limite degli 85.000 euro: Anche se i primi 15.000 euro sono esenti da tasse, contano comunque come fatturato totale per verificare se puoi rimanere nel regime forfettario l’anno successivo.

    Il grande malinteso: l’autocertificazione serve ancora?

    Sì, assolutamente. Questo è l’errore più comune che si sta diffondendo da quando è entrata in vigore la novità.

    Il codice ESENZSPORT in fattura facilita la comunicazione, ma non ha valore legale sostitutivo. L’unico documento che tutela legalmente l’ASD o la SSD prima di effettuare un pagamento senza ritenuta rimane l’autocertificazione firmata dal lavoratore.

    DocumentoObbligatorio?A cosa serve?
    Codice ESENZSPORTConsigliato / Richiesto dai softwareStandardizza il file XML e chiarisce la natura del compenso.
    Autocertificazione cartacea/digitaleSì, sempre obbligatoriaAttesta i compensi già percepiti nell’anno solare e tutela l’ente sportivo da sanzioni.

    Cosa devono fare ASD e SSD adesso?

    Se gestisci un’associazione o una società sportiva, i tuoi compiti principali per evitare sanzioni non cambiano, ma si digitalizzano:

    • Richiedi sempre l’autocertificazione aggiornata ai tuoi collaboratori prima di disporre il bonifico di ogni fattura.
    • Verifica la fattura: Controlla che i tuoi istruttori stiano inserendo correttamente il codice ESENZSPORT se sono sotto soglia, così da avere una contabilità perfettamente allineata in caso di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
    • Tieni il conto: Monitora costantemente la somma dei compensi erogati ad ogni singolo collaboratore durante l’anno solare per accorgerti subito quando si avvicina il tetto dei 15.000 euro.
    Svolta RUNTS: adempimenti più facili con la delega

    Gestire il RUNTS richiede tempo, precisione e scadenze fisse: un carico di lavoro che spesso pesa interamente sulle spalle del solo rappresentante legale, rallentando l’attività dell’ente. Fortunatamente, le cose stanno per cambiare. Grazie alla novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, gli Enti del Terzo Settore possono finalmente respirare: è stata infatti introdotta la possibilità di delegare a un soggetto terzo le operazioni sul portale.

    Il quadro normativo: le date da segnare in agenda

    Facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche. Le nuove regole arrivano con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo. Questo provvedimento aggiorna le vecchie linee guida del 2020. Segnati questa data: 9 aprile 2026. È questo il giorno in cui il sistema informatico sarà pronto e la delega a terzi diventerà ufficialmente operativa.

    I 5 punti chiave della nuova delega RUNTS

    Vediamo concretamente come cambia la gestione delle pratiche attraverso 5 punti fondamentali:

    • Libertà di scelta: Il legale rappresentante (o la Rete associativa) può delegare qualsiasi persona di fiducia, senza vincoli di iscrizione ad albi professionali.
    • Delega “Su Misura”: Decidi tu cosa affidare all’esterno. Puoi delegare tutto o solo singole operazioni, come il deposito dei bilanci, le variazioni dei dati o l’iscrizione al 5×1000.
    • Questione Firma: Autonomia vs Controllo. Puoi scegliere la Delega con sottoscrizione, in cui il delegato firma digitalmente e si assume la responsabilità dei documenti, oppure la Delega senza sottoscrizione, dove il delegato compila e invia l’istanza, ma la firma finale (e la responsabilità) resta in capo al presidente.
    • Massima flessibilità: Non c’è nulla di definitivo. Tramite la nuova area dedicata sul portale RUNTS puoi attivare, monitorare, modificare o revocare le deleghe in pochi clic.

    Responsabilità e sanzioni: chi paga in caso di errori o ritardi?

    Se il delegato ritarda l’invio di una pratica, chi riceve la multa? A fare chiarezza ci ha pensato la nota esplicativa n. 5003 del 27 marzo del Ministero del Lavoro (MLPS).

    La risposta è netta: la sanzione amministrativa arriva sempre al Presidente (o agli amministratori dell’ente). Per il principio di tipicità dell’illecito, lo Stato non può fare multe dirette al delegato.

    Cosa rischia allora il delegato? Gli uffici del RUNTS restano estranei ai rapporti interni tra le parti. Tuttavia, se il delegato non rispetta i patti e le tempistiche, il legale rappresentante può rivalersi privatamente su di lui per chiedere il risarcimento del danno (la multa pagata), sulla base del contratto di mandato che li lega.

    Cosa cambia, quindi, da oggi per il tuo ente?

    Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la gestione degli ETS. Delegare le pratiche RUNTS a una persona di fiducia non è solo un modo per alleggerire gli oneri del legale rappresentante, ma una vera opportunità per rendere l’intera gestione dell’ente più fluida e professionale.

    Con le giuste cautele sulla scelta del delegato e sul tipo di firma, la burocrazia fa meno paura.

    💡 Hai bisogno di aiuto con la nuova delega RUNTS? I nostri esperti sono a tua disposizione. Scegli come preferisci contattarci:

    Responsabile Tecnico vs Dirigente Tecnico: Ruoli, Differenze e Sinergie

    Nel mondo dell’associazionismo, delle società sportive e delle aziende ad alto contenuto tecnologico, sentiamo spesso parlare di Responsabile Tecnico e Dirigente Tecnico. Sebbene i nomi possano sembrare simili, queste due figure operano su piani differenti: uno è il “motore” dell’operatività, l’altro è la “mente” della strategia.

    In questo articolo faremo chiarezza sulle loro competenze, responsabilità e su come la loro collaborazione possa fare la fortuna di un’organizzazione.

    1. Il Responsabile Tecnico: Il Cuore del Campo

    Il Responsabile Tecnico è l’anima pratica dell’organizzazione. È colui che possiede le competenze specifiche (il “know-how”) e si assicura che l’attività quotidiana venga svolta secondo gli standard prefissati.

    Cosa fa concretamente?

    • Coordinamento dello staff: Gestisce istruttori, allenatori o tecnici operativi.
    • Programmazione didattica/operativa: Decide come si lavora, definendo i protocolli tecnici o i programmi di allenamento.
    • Controllo qualità: Verifica che gli obiettivi tecnici vengano raggiunti e interviene in caso di errori metodologici.
    • Aggiornamento: È il primo a dover essere aggiornato sulle nuove normative o tecniche del settore.

    In sintesi: Il Responsabile Tecnico risponde alla domanda: “Come dobbiamo svolgere questa attività nel modo migliore?”

    2. Il Dirigente Tecnico: La Visione Strategica

    Il Dirigente Tecnico si colloca a un livello più alto nella gerarchia gestionale. Non sempre deve saper “fare” nel dettaglio ciò che fa il tecnico, ma deve saperlo gestire all’interno di un quadro economico e normativo.

    Cosa fa concretamente?

    • Pianificazione e Budget: Valuta la sostenibilità dei progetti tecnici e alloca le risorse necessarie.
    • Rapporti Istituzionali: Gestisce i contatti con federazioni, enti pubblici o partner commerciali.
    • Gestione Risorse Umane: Si occupa della contrattualistica e della selezione del personale (su indicazione del Responsabile Tecnico).
    • Responsabilità Legale: Spesso è la figura che si interfaccia con le normative di sicurezza e conformità.

    In sintesi: Il Dirigente Tecnico risponde alla domanda: “Quali risorse servono e quali obiettivi societari dobbiamo raggiungere?”

    CaratteristicaResponsabile TecnicoDirigente Tecnico
    FocusOperatività e MetodologiaStrategia e Gestione
    AmbienteCampo, Laboratorio, OfficinaUfficio, CDA, Relazioni esterne
    CompetenzaSpecialistica/SettorialeManageriale/Gestionale
    ObiettivoEccellenza della prestazioneSostenibilità e crescita del progetto

    Perché la distinzione è importante?

    Molte piccole realtà commettono l’errore di sovrapporre queste due figure in una sola persona. Se da un lato ciò garantisce risparmio, dall’altro crea un corto circuito: un ottimo tecnico potrebbe non avere le doti gestionali necessarie, e un bravo manager potrebbe ignorare le necessità pratiche dello staff.

    La sinergia vincente: Il Dirigente Tecnico mette a disposizione il “terreno” (risorse, strutture, permessi), mentre il Responsabile Tecnico coltiva i “frutti” (risultati, qualità del servizio, crescita degli atleti o del prodotto).

    Conclusione

    Che tu stia gestendo una scuola calcio, un’accademia di formazione o un’azienda di servizi, identificare correttamente chi comanda “tecnicamente” e chi gestisce “dirigenzialmente” è il primo passo verso una struttura solida.

    E tu, nella tua organizzazione, hai già definito chiaramente questi ruoli?


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