Svolta RUNTS: adempimenti più facili con la delega
Gestire il RUNTS richiede tempo, precisione e scadenze fisse: un carico di lavoro che spesso pesa interamente sulle spalle del solo rappresentante legale, rallentando l’attività dell’ente. Fortunatamente, le cose stanno per cambiare. Grazie alla novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, gli Enti del Terzo Settore possono finalmente respirare: è stata infatti introdotta la possibilità di delegare a un soggetto terzo le operazioni sul portale.
Il quadro normativo: le date da segnare in agenda
Facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche. Le nuove regole arrivano con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo. Questo provvedimento aggiorna le vecchie linee guida del 2020. Segnati questa data: 9 aprile 2026. È questo il giorno in cui il sistema informatico sarà pronto e la delega a terzi diventerà ufficialmente operativa.
I 5 punti chiave della nuova delega RUNTS
Vediamo concretamente come cambia la gestione delle pratiche attraverso 5 punti fondamentali:
- Libertà di scelta: Il legale rappresentante (o la Rete associativa) può delegare qualsiasi persona di fiducia, senza vincoli di iscrizione ad albi professionali.
- Delega “Su Misura”: Decidi tu cosa affidare all’esterno. Puoi delegare tutto o solo singole operazioni, come il deposito dei bilanci, le variazioni dei dati o l’iscrizione al 5×1000.
- Questione Firma: Autonomia vs Controllo. Puoi scegliere la Delega con sottoscrizione, in cui il delegato firma digitalmente e si assume la responsabilità dei documenti, oppure la Delega senza sottoscrizione, dove il delegato compila e invia l’istanza, ma la firma finale (e la responsabilità) resta in capo al presidente.
- Massima flessibilità: Non c’è nulla di definitivo. Tramite la nuova area dedicata sul portale RUNTS puoi attivare, monitorare, modificare o revocare le deleghe in pochi clic.
Responsabilità e sanzioni: chi paga in caso di errori o ritardi?
Se il delegato ritarda l’invio di una pratica, chi riceve la multa? A fare chiarezza ci ha pensato la nota esplicativa n. 5003 del 27 marzo del Ministero del Lavoro (MLPS).
La risposta è netta: la sanzione amministrativa arriva sempre al Presidente (o agli amministratori dell’ente). Per il principio di tipicità dell’illecito, lo Stato non può fare multe dirette al delegato.
Cosa rischia allora il delegato? Gli uffici del RUNTS restano estranei ai rapporti interni tra le parti. Tuttavia, se il delegato non rispetta i patti e le tempistiche, il legale rappresentante può rivalersi privatamente su di lui per chiedere il risarcimento del danno (la multa pagata), sulla base del contratto di mandato che li lega.
Cosa cambia, quindi, da oggi per il tuo ente?
Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la gestione degli ETS. Delegare le pratiche RUNTS a una persona di fiducia non è solo un modo per alleggerire gli oneri del legale rappresentante, ma una vera opportunità per rendere l’intera gestione dell’ente più fluida e professionale.
Con le giuste cautele sulla scelta del delegato e sul tipo di firma, la burocrazia fa meno paura.
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