Rimborsi Forfetari ai Volontari Sportivi: Guida Pratica al Calcolo e Agli Adempimenti

Nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), la figura del volontario è fondamentale. A differenza del lavoratore sportivo retribuito, il volontario offre le proprie prestazioni a titolo gratuito. Tuttavia, la normativa consente di erogare rimborsi spese forfetari a determinate condizioni ben precise.

In questo articolo vediamo come calcolare correttamente i rimborsi, quali sono i tetti da rispettare e come evitare sanzioni o contestazioni.

Per poter erogare un rimborso forfetario a un volontario sportivo, devono sussistere contemporaneamente i seguenti elementi:

  1. Manifestazioni ed Eventi Riconosciuti: Il rimborso forfetario è ammesso esclusivamente per spese sostenute durante eventi e gare ufficiali riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) o dal CONI/CIP.
  2. Tipologie di Spesa Deliberate: L’organismo sportivo di appartenenza (FSN/EPS) deve aver definito con apposita delibera quali attività e voci di spesa sono rimborsabili in modo forfetario.
  3. Incompatibilità: Il volontario non può ricevere compensi da lavoratore sportivo (co.co.co., P.IVA, ecc.) dalla medesima ASD/SSD per la quale presta attività di volontariato.

Il calcolo corretto si basa su due limiti principali:

  • Tetto Massimo Mensile (Soglia Forfettaria): Fino a un massimo di 400,00 € al mese per ciascun volontario.
  • Cumulo con il Tetto Annuale dei 15.000 €: Ai fini fiscali e previdenziali, i rimborsi forfetari erogati concorrono al raggiungimento del plafond complessivo annuo di 15.000 € per persona (sommati ad eventuali compensi da lavoro sportivo ricevuti presso altri sodalizi).
Importo Cumulato AnnuoTrattamento IRPEF (Fiscale)Trattamento INPS (Previdenziale)Adempimenti ASD/SSD
Entro i 5.000 €EsenteEsenteComunicazione al RASD + Autocertificazione
Tra 5.001 € e 15.000 €EsenteRilevante ai fini previdenziali (Soglia Inps superata)Iscrizione Gestione Separata / Contributi
Oltre i 15.000 €Soggetto a IRPEF sulla parte eccedenteSoggetto a Contributi INPSRitenuta d’imposta + Adempimenti ordinari (CU, 770)

Esempio A: Volontario con sola attività dilettantistica (Sotto Soglia)

  • Contesto: Marco è volontario per la ASD “Sport e Vita”. Partecipa a 4 tornei ufficiali in un mese.
  • Rimborso: L’associazione gli eroga 100 € per evento, per un totale mensile di 400 €.
  • Esito: Il rimborso rispetta il limite mensile di 400 €. Se su base annua Marco non supera i 5.000 € totali, l’importo è interamente esente da tasse e contributi.
  • Contesto: Laura fa la volontaria presso l’ASD “Alfa” e riceve 400 €/mese di rimborso forfetario (totale annuo: 4.800 €). Contemporaneamente, collabora come lavoratrice sportiva presso la SSD “Beta” ricevendo 12.000 €/anno.
  • Calcolo Cumulativo:
    • Totale entrate sportive annue: € 4.800 + € 12.000 = 16.800 €.
  • Esito:
    • La quota fino a 15.000 € beneficia delle franchigie di legge.
    • La parte eccedente (1.800 €) sarà soggetta ad IRPEF e a contribuzione previdenziale. Per questo motivo è fondamentale raccogliere l’autocertificazione all’atto del pagamento.

Per erogare i rimborsi forfetari in modo trasparente e conforme, la società sportiva deve seguire questa procedura:

  1. Delibera del Consiglio Direttivo: Formalizzare l’elenco dei volontari e gli eventi ufficiali a cui partecipano.
  2. Autocertificazione del Volontario: Prima dell’erogazione, richiedere una dichiarazione sostitutiva in cui il volontario attesti di non superare la soglia di 400 € mensili e indichi eventuali altri compensi/rimborsi percepiti da differenti sodalizi sportivi.
  3. Comunicazione al RASD: Inviare la comunicazione dei nominativi e degli importi tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento in cui è stata prestata l’attività.
  4. Tracciabilità dei Pagamenti: Effettuare i rimborsi unicamente tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, carte, assegno).

I rimborsi forfetari non devono mai costituire una retribuzione mascherata. Qualora gli organi di controllo (INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate) dovessero riscontrare che i rimborsi vengono erogati a fronte di un’attività lavorativa continuativa senza i requisiti di gratuità/eventi riconosciuti, la prestazione potrà essere riqualificata come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente addebito di sanzioni e contributi arretrati.

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