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Partita IVA per un’associazione no profit dal 1 gennaio 2025

INTRODUZIONE

La partita IVA per un\’associazione non è sempre necessaria. A partire, però, dal 1 gennaio 2025, tutte le associazioni no profit saranno obbligate ad aprire una partita IVA per gestire le proprie attività economiche.

Cambia così il panorama fiscale per le attività sportive dilettantistiche in Italia il quale subirà una trasformazione radicale.

l\’art. 36-bis del DL 75/2023

In attesa dell’entrata in vigore, il legislatore ha introdotto l’art. 36-bis del DL 75/2023, convertito dalla legge 112 del 10/8/2023. Questa norma, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Chi dovrà aprire partita IVA

A partire dal 1 gennaio 2025, tutte le associazioni no profit, indipendentemente dal loro volume di attività economiche, saranno obbligate ad aprire una partita IVA.

Avere una partita IVA permette all’associazione di:

  • Fatturare i servizi offerti
  • Detrare l’IVA sugli acquisti
  • Partecipare a gare d’appalto pubbliche

Se l’associazione non svolge attività economiche continuative, può operare con il solo codice fiscale. Questo è sufficiente per la maggior parte delle attività istituzionali e occasionali, anche se a partire dal 2025 sarà comunque obbligatorio avere una partita IVA.

Quando l\’associazione può essere senza partita IVA?

Un\’associazione non deve aprire una partita IVA se percepisce solo:

  • entrate istituzionali, che consistono nelle quote versate dagli associati per l\’iscrizione all\’associazione e i successivi rinnovi
  • donazioni erogate da enti, aziende e privati (associati e non) per sostenere gli scopi dell\’organizzazione
  • entrate \”decommercializzate\” per legge, ad esempio le raccolte fondi o i ricavi delle vendite occasionali di prodotti di modico valore (entro €50) o i contributi corrisposti da enti pubblici sulla base di apposite convenzioni

Aspettiamo insieme maggiore chiarezza ed ulteriori informazioni per saperne di più.

Riforma dello Sport 5 Settembre 2023

Dopo tutte le novità emerse vediamo insieme quali sono le novità imminenti introdotte.

Il tutto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo-bis sulla Riforma dello sport 4 settembre 2023, n. 206 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120\”Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40\”.

Fra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

  • l\’esenzione dall\’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023;
  • l\’erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati da parte delle ASD e SSD iscritte nel Registro Nazionale che nel periodo d\’imposta in corso al 31 dicembre dell\’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi non superiori a euro 100.000;
  • la non concorrenza alla determinazione della base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell\’area del dilettantismo inferiori all\’importo annuo di 5.000 euro;
  • l\’aumento da 18 a 24 ore settimanali del limite entro cui il lavoro sportivo può essere svolto nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • il rimborso delle spese sostenute dai volontari tramite autocertificazione purché le stesse non superino l\’importo di 150 euro mensili.

Vuoi saperne di più?

Per maggiori info non esitare a contattarci

Riforma Dello Sport 2023: Ancora Modifiche?

Ebbene si ci sono molte modifiche. Scopriamo insieme quali sono. Naturalmente, si tratta di una bozza che potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, previsto entro il 15 Luglio 2023.

In questo articolo, vedremo le principali modifiche e integrazioni che potrebbero essere apportate alla bozza di Decreto Legislativo alla Riforma dello Sport del 2021.

Amatori e Volontari (modifica artt. 29 e 34 – D.Lgs. 36/2021)

COSA VUOL DIRE? Il decreto prevede l’abolizione  della categoria degli amatori e la sua sostituzione con quella dei volontari, come prevista dal Testo Unico del Terzo settore.

I volontari non potranno percepire compensi in alcun modo, ma potranno ricevere rimborsi relativi a spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto rese al di fuori dell’ambito di residenza. Su questo ci sarà molto da dire….

Lavoro sportivo (modificati gli artt. 25, 28 e 36 – D.Lgs. 36/2021)

Anche qui si dovrebbe dire tanto. Cosa cambia ed a chi è rivolto? Riguarda i lavoratori sportivi ed i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni sportive disciplinate dall’Organismo Sportivo, esclude invece quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Inoltre, non vi saranno più le attività di lavoro sportivo occasionale. Pertanto, il lavoro sportivo potrà costituire solo oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Al riguardo, lo schema introduce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli Enti Sportivi dovranno comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo che equivarrà alla comunicazione al Centro per l’impiego.

Non saranno soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Ai fini fiscali, per lo sport dilettantistico i compensi concorreranno alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 15.000 Euro annui (attualmente, 10.000 Euro).

Ai fini contributivi, per i compensi sportivi vi sarà l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 Euro.

Attività Diverse (modifica dell’art. 4 – D.Lgs. 36/2021)

Saranno esclusi dal computo delle “attività diverse” rispetto alle “attività principali”, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Ci sono ancora altre novità in merito a questo decreto. Dobbiamo solo attendere la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale per approfondire tutte le modifiche.

Per saperne di più contattaci

www.ngsgroup.it

Associazioni ed IVA

Ciao, le novità sulle Associazioni non smettono ad arrivare. Tra l’altro arrivano come un fulmine al ciel sereno.

Il 15 dicembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (dl n. 146/2021). Che cosa vuol dire? Entriamo nel dettaglio.

Questo decreto contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.

La norma impone alle associazioni, dall’1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale. Infatti, prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci.

Quindi cosa comporta tutto ciò? Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.

Quali sono però le operazioni commercializzate e non commercializzate?

Le operazioni che non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali sono escluse da campo IVA come scritto nell’ex art. 4 comma 4) DPR 633/1972 poiché si tratta di attività de-commercializzata. Invece, le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali, ma esenti da IVA sono scritti nell’ex art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/1972.

Ora ti starai chiedendo: io possiedo i requisiti fondamentali per poter beneficiare dell’esenzione IVA? I requisiti sono semplicemente due: uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo.

Ora mi spiego meglio: il carattere soggettivo riguarda le prestazioni didattiche da organi della pubblica amministrazione. Per le attività sportive ad esempio viene eseguito C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Il carattere oggettivo come ci spiega il Ministero le prestazioni devono essere effettivamente didattiche. Lo so è un po’ complicato. Se io pratico una disciplina devo avere i requisiti tipici per quella disciplina. Puoi dire che vai in bicicletta senza aver la biciletta?

Che cosa comporta tutto ciò? Cambiamenti nella tenuta contabile!!! In particolare, l’attività commerciale ai fini IVA deve essere gestita con contabilità separata da quella principale svolta; la detrazione è concessa soltanto per l’IVA relativa agli acquisti fatti nell’esercizio dell’attività commerciale, mentre per gli acquisti promiscui è possibile la detrazione IVA in base a criteri oggettivi e coerenti alla natura dei beni e dei servizi erogati.

Vuoi saperne di più? Contattaci…

Green Pass ed Associazione

Ciao,
purtroppo viviamo in un periodo che le normative cambiano di giorno in giorno e tu non sai come comportarti vero?
La maggior parte delle persone che ci scrivono si trovano nella tua stessa situazione.

Ti sembra di essere diventato uno sceriffo? Ti pesa controllare la gente? La gente si sente al sicuro entrando nella mia struttura?

Oggi la pandemia ha stressato un pò tutti, anche te vero?

Le normative in vigore stanno iniziando a riaprire le porte precedentemente chiuse in modo da iniziare di nuovo a respirare fino a farlo a pieni polmoni.

Fra non molto si tornerà ad una certa stabilità e tutto ciò lo avrai grazie alla chiarezza dei provvedimenti normativi. Questo ti permetterà di eliminare l’ansia, la depressione, la rabbia e la perdita di motivazione e morale. 

Noi di NGS Group non possiamo risolvere questo problema però possiamo aiutarvi a darvi un pò di chiarezza su come rialzarsi da questa situazione.

Se vuoi sapere di più sul \”Green pass”, ti spiegherò:

1. Utilizzo e gestione del Green pass nelle Associazioni, tra cui ASD (sport al chiuso e sport all’aperto, sport individuali e sport di gruppo, le eccezioni delle Palestre e delle Piscine).

2. Collaboratori, volontari, genitori che entrano in Associazione sono obbligati ad avere il Green pass?

3. che valore ha la “Autodichiarazione ex art. 46, 47, 48 DPR 445/2000, documento sostitutivo alla certificazione Green pass valido ad ogni effetto per legge? 

Bilancio Consuntivo

Tutti gli enti no profit, comprese le Associazioni (ASD, APS, associazioni di volontariato, circoli….), sono obbligati ad elaborare e ad approvare il bilancio annuale.

Perché questo deve essere fatto? Perché è richiesta dalla legge fiscale e dalle varie normative previste sugli enti no profit, ed inoltre un’associazione può usufruire dei vantaggi fiscali ad esso riservato.

Cosa più importante è che il bilancio permette di avere un quadro preciso in merito alla situazione economica-finanziaria dell’associazione, in modo da poter essere gestita al meglio.

Il bilancio annuale deve essere formulato in modo da riportare, suddivise per voci analitiche ed elencate con chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell’associazione.

Nella redazione di questo documento è necessario che il documento sia chiaro, riporti in modo veritiero la situazione patrimoniale dell’ente, e che le voci contabili non siano troppo generiche o accorpate.

Il bilancio potrà essere anche in attivo e verrà riportato nel bilancio dell’anno successivo. Inoltre, se l’associazione svolge anche attività commerciale, queste ultime saranno separate dall’attività non commerciale svolta con gli associati.

Il bilancio può essere, dapprima preparato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, ed approvato dall’assemblea dei soci entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell’anno sociale, oppure può essere preparato anche da persone specializzate nel settore delle Associazioni.

L’assemblea procede all’esame del bilancio in seduta ordinaria ove delibera a maggioranza, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Il verbale di approvazione e il bilancio dovranno essere conservati per 5 anni presso la sede legale.

Quali documenti sono utili per elaborare il giusto Bilancio? Com’è possibile redare un corretto Bilancio? Cosa bisogna fare durante tutto l’anno?  

POS e registratore di cassa 2026: cosa cambia davvero per le ASD?

Dal 1° gennaio 2026 le regole sui pagamenti tracciabili si sono fatte più stringenti, introducendo l’obbligo di connessione tra POS e registratori di cassa. Questa novità ha generato un bel po’ di disorientamento tra chi si occupa della gestione amministrativa di ASD e SSD.

La domanda che ci viene posta più spesso in queste settimane è semplice: “Dobbiamo adeguarci anche noi?”

Per capire cosa fare, bisogna guardare al proprio regime contabile. Chi ha scelto la Legge 398/91, infatti, beneficia di importanti esoneri che rendono questo adempimento non obbligatorio nella maggior parte dei casi. Facciamo chiarezza punto per punto su come muoversi in sicurezza.

📌 Promemoria: Le informazioni riportate sono di natura divulgativa. Poiché ogni ASD ha le sue peculiarità, ti invitiamo a verificare la tua posizione specifica con un consulente fiscale di fiducia.

⚙️ POS e Cassa uniti: cosa dice la legge nel 2026

La normativa attuale (D.Lgs. 127/2015) impone una svolta digitale per le attività commerciali: l’obbligo di interconnessione tra il terminale di pagamento (POS) e il registratore di cassa telematico.

Tradotto in pratica significa che:

  • Prima: Potevi battere lo scontrino sulla cassa e incassare l’importo sul POS in due momenti separati.
  • Oggi: I due strumenti devono essere integrati in un unico flusso, dove il pagamento elettronico genera e convalida l’operazione sulla cassa.

Una mossa pensata per digitalizzare al 100% i flussi d’incasso e semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate. Fortunatamente, come vedremo tra un attimo, esistono eccezioni fondamentali che salvano molte associazioni.

🛡️ Nessun obbligo di collegamento per le ASD in 398: ecco perché

Entriamo nel dettaglio della regola che tutela il mondo dello sport dilettantistico. Se la tua ASD o SSD applica il regime forfettario della Legge 398/91, la risposta al tormentone del 2026 è: no, non devi adeguare i tuoi sistemi.

Ecco perché il meccanismo fila liscio a tuo favore:

  • L’esonero alla base: La normativa ha sempre previsto che chi applica la 398 non debba emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali e commerciali connesse.
  • La conferma successiva: I successivi decreti del Ministero dell’Economia hanno chiarito che chi è escluso dalla certificazione dei corrispettivi non deve attivare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
  • L’effetto sul 2026: Poiché l’obbligo di unire POS e cassa riguarda solo chi trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, per te questa regola non esiste.

Il verdetto pratico: Puoi continuare a usare il tuo POS per ricevere i pagamenti dei soci e dei tesserati esattamente come facevi prima.

🔄 Il bivio: come gestire il POS tra quote dei soci e incassi del bar

Nella realtà di tutti i giorni, pochissime associazioni fanno solo attività istituzionale. Spesso la vita del centro sportivo si regge anche sul bar della sede, sulla vendita del merchandising con il logo del club o sull’affitto degli spazi per i tornei.

Se la tua realtà rientra in questa categoria “ibrida”, è qui che nasce la vera confusione sul POS 2026. La regola d’oro da ricordare è che la natura dell’entrata cambia le regole del gioco fiscale.

Per fare ordine ed evitare sanzioni senza spendere soldi inutilmente, analizziamo i tre casi specifici in cui può sdoppiarsi la gestione della tua ASD o SSD.

Scenario 1: Solo POS per tutto (Sia istituzionale che commerciale, sfruttando l’esonero della 398 ed emettendo fatture/registrando i corrispettivi sul registro cartaceo ex 398 ➔ Nessun obbligo di collegamento).

Scenario 2: Uso facoltativo del Registratore Telematico per il bar (Se l’ASD ha scelto volontariamente di usare una cassa per il bar ➔ Qui scatta l’obbligo di collegamento POS-Cassa, ma solo per il terminale dedicato al bar).

Scenario 3: Doppio POS separato (Un POS per le quote associative e un POS/Cassa integrato per l’attività commerciale ➔ La soluzione più pulita per evitare contestazioni).

Tipo di incassoCodice POSTrasmissione AdEIVA
Attività commercialeCodice commercialeApplicata (aliquota pertinente)
Attività istituzionaleCodice istituzionaleSì (fuori campo IVA)Non applicata

Nota pratica: Anche se l’attività istituzionale è fuori campo IVA e non richiede lo scontrino, la dicitura “Trasmissione AdE: Sì” per i pagamenti tracciabili serve a dimostrare al fisco la trasparenza dei flussi finanziari dell’associazione (obbligatoria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali del mondo sportivo).

📠 E se in sede c’è un vecchio registratore di cassa?

Può capitare che una ASD o SSD abbia in bacheca o sul bancone un registratore di cassa telematico ereditato da una precedente gestione in regime ordinario, o acquistato prima di passare al regime agevolato 398/91.

Cosa bisogna fare con questo apparecchio per evitare sanzioni sul POS nel 2026?

La regola è semplice: se la tua associazione è oggi in regime 398, non ha l’obbligo di trasmettere i corrispettivi. Di conseguenza, quel dispositivo non deve risultare attivo e censito come “In servizio” sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

⚠️ Attenzione a non fare errori: Non basta staccare il cavo internet. Per essere in regola e non dover collegare il POS, l’apparecchio deve essere formalmente disattivato (messo “fuori servizio”) dal tuo tecnico abilitato. Se lo usi solo come una “calcolatrice” interna per stampare promemoria non fiscali per i soci, assicurati che la cassa non stia inviando dati al fisco a tua insaputa.

💡 Tiriamo le somme: cosa cambia davvero per te?

Per evitare la confusione generata dalle novità del 2026, ecco i concetti chiave che ogni dirigente sportivo deve tenere a mente:

  1. Il regime 398/91 ti esonera dalla cassa telematica, quindi il tuo POS può rimanere “indipendente”.
  2. Se hai un’attività commerciale parallela (come il bar della sede), l’obbligo di collegamento POS-Cassa scatta solo per quel tipo di incassi.
  3. I vecchi registratori non più attivi fiscalmente non creano vincoli sul POS.
  4. Digitalizzare e tracciare le quote dei soci non è solo una tutela contro i controlli, ma una comodità per la tua segreteria.

Prima di fare qualsiasi modifica ai tuoi sistemi, confrontati sempre con un consulente esperto di Terzo Settore e Sport.

Vuoi eliminare lo stress della riscossione delle quote? Smetti di rincorrere i genitori per i pagamenti o di inserire a mano ogni singola entrata.

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🛑 DOMANDE FREQUENTI. POS nelle ASD: Vero o Falso? Facciamo chiarezza

  • Nel 2026 tutte le ASD devono cambiare il POS.FALSO. L’obbligo di collegamento POS-Cassa riguarda solo chi usa il registratore telematico. Se la tua ASD/SSD è in regime 398/91, sei esonerato.
  • Se l’associazione gestisce un bar, il POS va adeguato. canali dedicati sul terminale per non mischiare le entrate del bar (commerciali) con le quote dei corsi (istituzionali). Per queste ultime, soluzioni come Golee Pay ti permettono di dormire sonni tranquilli.
  • Usare un solo POS per quote associative e sponsorizzazioni è vietato.FALSO. È assolutamente possibile, a patto che il terminale sia configurato a codici distinti per indirizzare correttamente i flussi (con o senza IVA) all’Agenzia delle Entrate.
  • Se il POS invia i dati al fisco, le quote dei soci diventano commerciali.FALSO. La natura giuridica dell’incasso non cambia: una quota associativa resta fuori campo IVA anche se tracciata telematicamente.
  • La presenza di una vecchia cassa in segreteria fa scattare l’obbligo.FALSO. Conta solo lo stato fiscale del dispositivo: se è formalmente fuori servizio sul portale dell’AdE, il tuo POS non deve essere collegato a nulla.
Sportivi e Partita IVA: scattano le nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia a metà maggio

Il mondo del lavoro sportivo dilettantistico si evolve ancora. Se sei un istruttore, un allenatore, un personal trainer o un professionista dello sport con partita IVA, oppure se gestisci una ASD o una SSD, c’è una novità tecnica molto importante di cui devi tenere conto.

Dal 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1). La novità più rilevante per il nostro settore è l’introduzione di un codice ad hoc nel tracciato XML: il codice ESENZSPORT.

Vediamo insieme cosa significa, come si usa e perché non sostituisce i vecchi adempimenti.

Che cos’è il codice ESENZSPORT e a cosa serve?

La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito un principio ormai noto: i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono imponibili a fini fiscali fino a 15.000 euro all’anno.

Fino ad oggi, chi emetteva fattura elettronica inseriva questa esenzione “a testo libero” nelle note o nella descrizione della prestazione, lasciando alle ASD e ai commercialisti l’onere di decifrare la natura del compenso.

Dal 15 maggio 2026 tutto questo diventa standardizzato. Il codice ESENZSPORT serve proprio a comunicare direttamente al Sistema di Interscambio (SdI) e al committente che quel preciso compenso beneficia della franchigia dei 15.000 euro.

Nota bene: Questa modifica è puramente tecnica e descrittiva. Non cambia i requisiti fiscali, non modifica le aliquote e non tocca le regole sull’IVA (che dipendono dal tuo regime fiscale, es. forfettario o ordinario). Serve a fare chiarezza ed evitare errori di calcolo sulle ritenute.

Come compilare la nuova fattura elettronica

Se utilizzi un software di fatturazione, troverai un campo specifico all’interno della sezione dedicata ai dati gestionali. Tecnicamente, la stringa si posiziona in questo modo all’interno del file XML:

XML

<AltriDatiGestionali> <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato> </AltriDatiGestionali>

Quando va inserito il codice?

  • Sotto i 15.000 euro di compensi annui: Quando emetti la fattura e sai di essere ancora dentro la franchigia esente, il codice va inserito per segnalare che la somma non deve essere tassata.
  • Al superamento dei 15.000 euro: Sulla quota che eccede la franchigia (quella che diventa imponibile e su cui si applica la ritenuta o la tassazione ordinaria), il codice non va inserito.

Occhio al Regime Forfettario!

Se operi in regime forfettario, la franchigia dei 15.000 euro si comporta in modo particolare:

  1. I primi 15.000 euro non subiscono l’applicazione della ritenuta e non concorrono al calcolo dell’imposta sostitutiva (il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente).
  2. Attenzione al limite degli 85.000 euro: Anche se i primi 15.000 euro sono esenti da tasse, contano comunque come fatturato totale per verificare se puoi rimanere nel regime forfettario l’anno successivo.

Il grande malinteso: l’autocertificazione serve ancora?

Sì, assolutamente. Questo è l’errore più comune che si sta diffondendo da quando è entrata in vigore la novità.

Il codice ESENZSPORT in fattura facilita la comunicazione, ma non ha valore legale sostitutivo. L’unico documento che tutela legalmente l’ASD o la SSD prima di effettuare un pagamento senza ritenuta rimane l’autocertificazione firmata dal lavoratore.

DocumentoObbligatorio?A cosa serve?
Codice ESENZSPORTConsigliato / Richiesto dai softwareStandardizza il file XML e chiarisce la natura del compenso.
Autocertificazione cartacea/digitaleSì, sempre obbligatoriaAttesta i compensi già percepiti nell’anno solare e tutela l’ente sportivo da sanzioni.

Cosa devono fare ASD e SSD adesso?

Se gestisci un’associazione o una società sportiva, i tuoi compiti principali per evitare sanzioni non cambiano, ma si digitalizzano:

  • Richiedi sempre l’autocertificazione aggiornata ai tuoi collaboratori prima di disporre il bonifico di ogni fattura.
  • Verifica la fattura: Controlla che i tuoi istruttori stiano inserendo correttamente il codice ESENZSPORT se sono sotto soglia, così da avere una contabilità perfettamente allineata in caso di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Tieni il conto: Monitora costantemente la somma dei compensi erogati ad ogni singolo collaboratore durante l’anno solare per accorgerti subito quando si avvicina il tetto dei 15.000 euro.
Svolta RUNTS: adempimenti più facili con la delega

Gestire il RUNTS richiede tempo, precisione e scadenze fisse: un carico di lavoro che spesso pesa interamente sulle spalle del solo rappresentante legale, rallentando l’attività dell’ente. Fortunatamente, le cose stanno per cambiare. Grazie alla novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, gli Enti del Terzo Settore possono finalmente respirare: è stata infatti introdotta la possibilità di delegare a un soggetto terzo le operazioni sul portale.

Il quadro normativo: le date da segnare in agenda

Facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche. Le nuove regole arrivano con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo. Questo provvedimento aggiorna le vecchie linee guida del 2020. Segnati questa data: 9 aprile 2026. È questo il giorno in cui il sistema informatico sarà pronto e la delega a terzi diventerà ufficialmente operativa.

I 5 punti chiave della nuova delega RUNTS

Vediamo concretamente come cambia la gestione delle pratiche attraverso 5 punti fondamentali:

  • Libertà di scelta: Il legale rappresentante (o la Rete associativa) può delegare qualsiasi persona di fiducia, senza vincoli di iscrizione ad albi professionali.
  • Delega “Su Misura”: Decidi tu cosa affidare all’esterno. Puoi delegare tutto o solo singole operazioni, come il deposito dei bilanci, le variazioni dei dati o l’iscrizione al 5×1000.
  • Questione Firma: Autonomia vs Controllo. Puoi scegliere la Delega con sottoscrizione, in cui il delegato firma digitalmente e si assume la responsabilità dei documenti, oppure la Delega senza sottoscrizione, dove il delegato compila e invia l’istanza, ma la firma finale (e la responsabilità) resta in capo al presidente.
  • Massima flessibilità: Non c’è nulla di definitivo. Tramite la nuova area dedicata sul portale RUNTS puoi attivare, monitorare, modificare o revocare le deleghe in pochi clic.

Responsabilità e sanzioni: chi paga in caso di errori o ritardi?

Se il delegato ritarda l’invio di una pratica, chi riceve la multa? A fare chiarezza ci ha pensato la nota esplicativa n. 5003 del 27 marzo del Ministero del Lavoro (MLPS).

La risposta è netta: la sanzione amministrativa arriva sempre al Presidente (o agli amministratori dell’ente). Per il principio di tipicità dell’illecito, lo Stato non può fare multe dirette al delegato.

Cosa rischia allora il delegato? Gli uffici del RUNTS restano estranei ai rapporti interni tra le parti. Tuttavia, se il delegato non rispetta i patti e le tempistiche, il legale rappresentante può rivalersi privatamente su di lui per chiedere il risarcimento del danno (la multa pagata), sulla base del contratto di mandato che li lega.

Cosa cambia, quindi, da oggi per il tuo ente?

Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la gestione degli ETS. Delegare le pratiche RUNTS a una persona di fiducia non è solo un modo per alleggerire gli oneri del legale rappresentante, ma una vera opportunità per rendere l’intera gestione dell’ente più fluida e professionale.

Con le giuste cautele sulla scelta del delegato e sul tipo di firma, la burocrazia fa meno paura.

💡 Hai bisogno di aiuto con la nuova delega RUNTS? I nostri esperti sono a tua disposizione. Scegli come preferisci contattarci:

Responsabile Tecnico vs Dirigente Tecnico: Ruoli, Differenze e Sinergie

Nel mondo dell’associazionismo, delle società sportive e delle aziende ad alto contenuto tecnologico, sentiamo spesso parlare di Responsabile Tecnico e Dirigente Tecnico. Sebbene i nomi possano sembrare simili, queste due figure operano su piani differenti: uno è il “motore” dell’operatività, l’altro è la “mente” della strategia.

In questo articolo faremo chiarezza sulle loro competenze, responsabilità e su come la loro collaborazione possa fare la fortuna di un’organizzazione.

1. Il Responsabile Tecnico: Il Cuore del Campo

Il Responsabile Tecnico è l’anima pratica dell’organizzazione. È colui che possiede le competenze specifiche (il “know-how”) e si assicura che l’attività quotidiana venga svolta secondo gli standard prefissati.

Cosa fa concretamente?

  • Coordinamento dello staff: Gestisce istruttori, allenatori o tecnici operativi.
  • Programmazione didattica/operativa: Decide come si lavora, definendo i protocolli tecnici o i programmi di allenamento.
  • Controllo qualità: Verifica che gli obiettivi tecnici vengano raggiunti e interviene in caso di errori metodologici.
  • Aggiornamento: È il primo a dover essere aggiornato sulle nuove normative o tecniche del settore.

In sintesi: Il Responsabile Tecnico risponde alla domanda: “Come dobbiamo svolgere questa attività nel modo migliore?”

2. Il Dirigente Tecnico: La Visione Strategica

Il Dirigente Tecnico si colloca a un livello più alto nella gerarchia gestionale. Non sempre deve saper “fare” nel dettaglio ciò che fa il tecnico, ma deve saperlo gestire all’interno di un quadro economico e normativo.

Cosa fa concretamente?

  • Pianificazione e Budget: Valuta la sostenibilità dei progetti tecnici e alloca le risorse necessarie.
  • Rapporti Istituzionali: Gestisce i contatti con federazioni, enti pubblici o partner commerciali.
  • Gestione Risorse Umane: Si occupa della contrattualistica e della selezione del personale (su indicazione del Responsabile Tecnico).
  • Responsabilità Legale: Spesso è la figura che si interfaccia con le normative di sicurezza e conformità.

In sintesi: Il Dirigente Tecnico risponde alla domanda: “Quali risorse servono e quali obiettivi societari dobbiamo raggiungere?”

CaratteristicaResponsabile TecnicoDirigente Tecnico
FocusOperatività e MetodologiaStrategia e Gestione
AmbienteCampo, Laboratorio, OfficinaUfficio, CDA, Relazioni esterne
CompetenzaSpecialistica/SettorialeManageriale/Gestionale
ObiettivoEccellenza della prestazioneSostenibilità e crescita del progetto

Perché la distinzione è importante?

Molte piccole realtà commettono l’errore di sovrapporre queste due figure in una sola persona. Se da un lato ciò garantisce risparmio, dall’altro crea un corto circuito: un ottimo tecnico potrebbe non avere le doti gestionali necessarie, e un bravo manager potrebbe ignorare le necessità pratiche dello staff.

La sinergia vincente: Il Dirigente Tecnico mette a disposizione il “terreno” (risorse, strutture, permessi), mentre il Responsabile Tecnico coltiva i “frutti” (risultati, qualità del servizio, crescita degli atleti o del prodotto).

Conclusione

Che tu stia gestendo una scuola calcio, un’accademia di formazione o un’azienda di servizi, identificare correttamente chi comanda “tecnicamente” e chi gestisce “dirigenzialmente” è il primo passo verso una struttura solida.

E tu, nella tua organizzazione, hai già definito chiaramente questi ruoli?


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MANSIONI OLTRE LE ASD
Non solo atleti: come inquadrare correttamente chi si prende cura del centro sportivo. Pulizie, manutenzione e custodia

“Dietro il successo di ogni ASD o SSD pulsa un motore silenzioso: è quello di chi cura i campi, mantiene gli impianti e garantisce l’igiene degli spazi. Senza di loro, lo sport si fermerebbe. Eppure, queste figure indispensabili sono spesso al centro di pericolosi passi falsi burocratici. Sbagliare il loro inquadramento non è solo un rischio legale o economico — che può sfociare in pesanti sanzioni e vertenze — ma è soprattutto una miopia gestionale. Regolarizzare correttamente ogni collaboratore significa proteggere il futuro dell’associazione e dare il giusto valore a chi, ogni giorno, rende possibile l’attività sportiva.”

Chi è (davvero) il lavoratore sportivo?

Con la riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023, i dubbi sono stati chiariti: la qualifica di “lavoratore sportivo” non è più generica, ma segue un perimetro ben definito. Secondo l’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, rientrano in questa categoria figure come atleti, allenatori, istruttori e preparatori che operano dietro corrispettivo per un ente iscritto al RASD. Ma c’è di più: la norma accoglie anche altri tesserati indicati nei mansionari tecnici delle singole Federazioni.

Il punto di rottura?

Le mansioni amministrativo-gestionali e, soprattutto, quelle operative. Se un collaboratore si occupa di pulizie, manutenzione o custodia, non è un lavoratore sportivo. Per queste figure “extra-campo”, il diritto dello sport cede il passo alle regole del lavoro ordinario: un dettaglio che, se ignorato, può costare caro in termini di sanzioni.

Il gioco delle etichette: perché il contratto “giusto” non basta

Molte ASD e SSD pensano, spesso in buona fede, di essere in regola inquadrando chi pulisce o cura i campi come collaboratore occasionale o volontario. La verità è più complessa: ciò che conta per gli ispettori del lavoro non è il titolo dell’accordo, ma la quotidianità. Se il collaboratore opera sotto la direzione e il controllo dell’ente, siamo di fronte a un rapporto di lavoro dipendente. Confondere queste categorie non è solo un errore formale, ma un rischio economico che nessuna società sportiva dovrebbe correre.

Identikit del lavoro dipendente: la tua ASD è a rischio?

In parole semplici, un collaboratore è considerato un dipendente (subordinato) quando non ha autonomia decisionale e “obbedisce” all’organizzazione dell’ente. Non contano le etichette, contano i fatti. Ecco i segnali tipici a cui prestare attenzione:

  • Paga e regole: Se riceve un compenso fisso (spesso calcolato sulle ore) ed è tenuto a rispettare il regolamento disciplinare interno, rischiando richiami in caso di inadempienza.
  • Chi decide cosa fare? Se il lavoratore riceve istruzioni precise e costanti su come svolgere le mansioni (Eterodirezione).
  • Il vincolo dell’orologio: Se deve rispettare turni o orari d’ufficio stabiliti rigorosamente dalla società (Orario fisso).
  • Attrezzi del mestiere: Se utilizza esclusivamente i prodotti, i macchinari o le divise forniti dall’associazione.
  • Presenza costante: Se l’attività non è un “una tantum”, ma una collaborazione stabile e continuativa nel tempo.

Un rapporto è subordinato, in sintesi, se presenta queste caratteristiche:

CaratteristicaCosa significa in pratica
DirezioneIl lavoratore segue ordini e istruzioni specifiche del datore.
OrarioLa prestazione avviene in orari fissi e prestabiliti.
StrumentiL’attrezzatura è fornita dalla ASD/SSD.
ContinuitàIl lavoro è abituale e inserito stabilmente nell’ente.
CompensoLa paga è fissa, periodica e spesso legata alle ore svolte.

Co.co.co. o Dipendente? Ecco cosa cambia davvero

La differenza tra un collaboratore (co.co.co.) e un dipendente sta tutta nel “come” si lavora. Nel lavoro parasubordinato, il collaboratore concorda l’obiettivo con l’ente ma mantiene la libertà di organizzare il proprio tempo e le proprie modalità. Al contrario, nel lavoro subordinato questa autonomia scompare: il lavoratore è inserito stabilmente nell’ingranaggio societario e deve seguire fedelmente ogni disposizione organizzativa del datore di lavoro.

Facciamo i nomi: le figure più “a rischio” subordinazione

Non tutte le mansioni in una società sportiva sono uguali. Per queste quattro categorie di lavoratori, il confine tra “aiuto occasionale” e “lavoro dipendente” è sottilissimo e spesso già superato nei fatti. Vediamo nel dettaglio perché:

🧼 Pulizie e Sanificazione: Non solo chi pulisce gli spogliatoi e le tribune, ma anche chi si occupa del lavaggio delle divise e della gestione dei rifiuti.

🛠️ Manutenzione Impianti: Dai tecnici della piscina (filtri e cloro) ai manutentori di macchinari fitness, fino agli operai specializzati e ai giardinieri che curano i campi.

🔑 Logistica e Custodia: Le figure che gestiscono le chiavi, la sicurezza degli accessi, il magazzino e i trasporti (autisti e addetti ai mezzi sociali).

Come inquadrare correttamente il personale non sportivo?

Una volta identificata la necessità di un inquadramento subordinato, la domanda diventa: quale contratto si adatta meglio alle esigenze della mia ASD? Le soluzioni sono diverse e vanno scelte con cura:

  • Stabilità o flessibilità? Si può optare per il tempo determinato o indeterminato, modulando l’orario tra Full Time o Part Time.
  • Gestire l’imprevedibilità: Per esigenze discontinue, il lavoro intermittente (o “a chiamata”) è spesso la soluzione ideale.
  • Stagionalità e giovani: Esistono percorsi specifici come i contratti stagionali o l’apprendistato, per investire sulla formazione dei più giovani.
  • Interventi saltuari: Per prestazioni davvero sporadiche, è possibile valutare il lavoro occasionale tramite la piattaforma INPS, sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Il consiglio d’oro: Non esiste una “taglia unica”. Per evitare sanzioni e costruire una gestione sostenibile, è fondamentale confrontarsi con un consulente esperto che sappia cucire il contratto corretto sulla reale attività svolta dal collaboratore.

Per maggiori info contattaci

RUNTS: La Guida Definitiva al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Se operi nel mondo del no-profit, avrai sicuramente sentito parlare del RUNTS. Non è solo l’ennesimo acronimo burocratico, ma il vero “cuore pulsante” della Riforma del Terzo Settore. In questo articolo vedremo cos’è, come funziona e perché la tua associazione non può più farne a meno.

Cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha sostituito i vecchi registri regionali delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), oltre all’anagrafe delle ONLUS.

In breve: È la carta d’identità digitale di tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS). Se non sei iscritto, per lo Stato non sei ufficialmente un ETS.

Chi può iscriversi?

L’iscrizione non è un obbligo assoluto per tutte le associazioni, ma è la condizione necessaria per acquisire la qualifica di ETS. In particolare, il registro è suddiviso in 7 sezioni:

  1. Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  2. Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  3. Enti Filantropici
  4. Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali)
  5. Reti Associative
  6. Società di Mutuo Soccorso
  7. Altri Enti del Terzo Settore

I vantaggi dell’iscrizione: Perché farlo?

Molti vedono il RUNTS solo come un carico di lavoro extra, ma i benefici sono tangibili e sostanziosi:

  • Agevolazioni Fiscali: Accesso a regimi di tassazione agevolata e detrazioni/deduzioni per i donatori.
  • 5 per mille: Solo gli enti iscritti al RUNTS possono accedere a questa importante fonte di finanziamento.
  • Contributi Pubblici: Possibilità di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e partecipare a bandi riservati.
  • Personalità Giuridica: Una procedura semplificata per ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta (proteggendo il patrimonio personale degli amministratori).
  • Trasparenza: Maggiore credibilità agli occhi di partner, donatori e cittadini.

Come ci si iscrive? La procedura

L’iscrizione avviene esclusivamente in via telematica. Per procedere, l’ente deve essere in possesso di tre strumenti fondamentali:

  1. SPID o CIE del rappresentante legale.
  2. Firma Digitale (necessaria per firmare i documenti da inviare).
  3. PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’associazione.

I documenti necessari

Per la domanda dovrai allegare:

  • Atto Costitutivo.
  • Statuto aggiornato alle norme del Codice del Terzo Settore.
  • Ultimi due bilanci approvati (se l’ente è già esistente).

Obblighi post-iscrizione: Non finisce qui

Una volta entrati nel RUNTS, l’ente deve mantenere aggiornate le informazioni. In particolare, è obbligatorio depositare ogni anno:

  • Il Bilancio d’esercizio (o il rendiconto per cassa per i piccoli enti).
  • Il Bilancio Sociale (obbligatorio solo sopra un certo fatturato).
  • Eventuali variazioni delle cariche sociali o modifiche statutarie.

Conclusione

Il RUNTS è lo strumento che porta il no-profit italiano nella modernità, garantendo trasparenza e certezza del diritto. Sebbene richieda un rigore gestionale maggiore rispetto al passato, i vantaggi in termini di crescita e sostenibilità sono imprescindibili per un’associazione che vuole guardare al futuro.

La tua associazione è già in regola o hai ancora dubbi sullo statuto? Non aspettare l’ultimo momento: la trasparenza è la tua miglior risorsa.

Ti è stato utile questo articolo?

Se hai bisogno di una consulenza specifica sulla modifica dello statuto o sulla procedura tecnica di caricamento dati, scrivici nei commenti o contattaci!

Riforma Palestre Aperte: tutte le nuove opportunità per ASD e SSD

“Hai mai dovuto dire di no a un nuovo gruppo di atleti solo perché non avevi ore a disposizione in palestra? Questo paradosso tutto italiano ha finalmente una soluzione legislativa. Con la nascita della Legge ‘Palestre Aperte’, il diritto allo spazio sportivo diventa concreto. Scopriamo insieme i punti chiave del testo firmato da Mauro Berruto e i passaggi pratici per permettere alla tua società di crescere, sfruttando le nuove opportunità di convenzione con gli istituti scolastici.”

Non è solo una questione di logistica, ma di diritti: rendere le palestre accessibili significa dare gambe a quel ‘diritto allo sport’ che dal 2023 brilla nella nostra Costituzione.

Legge ‘Palestre Aperte’

“Troppe palestre chiuse dopo le lezioni, troppe società senza una casa. Questa legge nasce per risolvere questo cortocircuito, trasformando le scuole in centri di aggregazione sportiva accessibili a tutti, senza più distinzioni tra comuni fortunati e aree scoperte.”

Cosa prevede concretamente la legge

Il provvedimento modifica due norme esistenti: il Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994) e il D.Lgs. 38/2021 in materia di impianti sportivi. Ecco i punti chiave.

1. Gestione centralizzata degli spazi: basta richieste porta a porta Finalmente una regola chiara: le palestre scolastiche devono essere aperte al territorio. La legge affida a Comuni e Province il compito di gestire le assegnazioni tramite apposite convenzioni. Il vantaggio pratico: Le società sportive hanno ora un unico referente istituzionale. La scuola non può più decidere arbitrariamente di tenere chiusi i cancelli se l’attività non interferisce con l’offerta formativa.

2. Operatività 12 mesi su 12 La legge garantisce l’uso delle strutture anche quando la scuola è chiusa. Questa novità trasforma le palestre in risorse attive tutto l’anno, eliminando i problemi logistici che colpiscono ASD e SSD tra giugno e settembre, proprio nel momento clou della programmazione della nuova stagione.

3. Via libera alle gare ufficiali: ora è legge Niente più dubbi: le palestre delle scuole possono ospitare non solo gli allenamenti, ma anche le partite di calendario. La nuova legge lo mette per iscritto, eliminando le incertezze del passato e garantendo alle società una “casa” sicura anche per i momenti più importanti della stagione agonistica.

4. Ristrutturi la palestra? L’affitto è gratis La novità più ghiotta per le società strutturate: puoi presentare un piano di riqualificazione per la palestra che utilizzi. Una volta approvato, l’investimento fatto viene “scalato” dal canone di affitto, garantendoti l’uso gratuito dell’impianto per un periodo concordato. In sintesi: i soldi che avresti speso in affitto li investi per migliorare la tua “casa” sportiva, assicurandoti una concessione a lungo termine.

5. Una mappatura chiara degli spazi disponibili Con la nuova legge, l’uso della palestra diventa la regola e l’indisponibilità l’eccezione. Il Consiglio d’Istituto ha il compito di mappare e comunicare al Comune gli orari in cui la palestra è occupata dai progetti scolastici. Il vantaggio: Questa chiarezza evita i conflitti dell’ultimo minuto. Se una fascia oraria non è ufficialmente occupata da un’attività didattica certificata, quella fascia diventa potenzialmente accessibile per la tua società sportiva.

Chi sono i beneficiari? Una platea ampia ma definita La Legge Berruto non apre le porte a tutti indiscriminatamente, ma distingue i soggetti in base all’obiettivo:

  • Per l’uso quotidiano (Convenzioni): L’accesso è garantito a tutte le società e associazioni sportive.
  • Per l’agonismo (Gare e Allenamenti): La legge tutela specificamente ASD e SSD, legittimando la loro attività istituzionale nelle scuole.
  • Per i lavori di restyling (Uso gratuito): La possibilità di ristrutturare l’impianto in cambio del canone zero è riservata esclusivamente ai sodalizi senza scopo di lucro.

Cosa fare da domani: la tua lista di controllo Non perdere tempo, la programmazione della prossima stagione inizia ora:

  • Individua l’ente proprietario: Non andare dal Preside, vai in Comune o in Provincia.
  • Controlla il PTOF: Assicurati di sapere quando la scuola ha effettivamente bisogno della palestra.
  • Invia la PEC: Scrivi all’ufficio sport allegando i dati della tua società (codice fiscale e affiliazione).
  • Specifica l’attività: Scrivi chiaramente se ti servono spazi per allenamenti o per gare ufficiali.
  • Opzione Riqualificazione: Valuta se proporre un lavoro di miglioria in cambio dell’uso gratuito.

“Il tempo dei ‘no’ immotivati e delle palestre chiuse è finito. Con la Legge Berruto, lo sport torna al centro della comunità: sta a noi dirigenti, ora, bussare alle porte giuste e rivendicare il diritto dei nostri atleti ad avere una casa.”

💡 Un ultimo consiglio: Ogni Comune ha le sue procedure. Controlla regolarmente il sito del tuo ente locale e resta in contatto con la tua Federazione per non farti sfuggire i dettagli operativi e le scadenze della tua zona.

La chiave del successo: una gestione attenta e rispettosa Per far sì che il rapporto con l’ente locale e la scuola funzioni, la società sportiva deve dimostrarsi un custode affidabile. La legge pone in capo al concessionario la cura e la pulizia degli impianti e delle attrezzature. La tua Checklist di responsabilità:

  • Lasciare gli impianti funzionali e puliti al termine di ogni utilizzo.
  • Garantire la sicurezza di atleti e pubblico.
  • Comunicare tempestivamente ogni danno per la manutenzione. Essere dei buoni inquilini è l’unico modo per trasformare una semplice convenzione in una partnership duratura.

💡 Suggerimento: Documenta sempre con delle foto lo stato della palestra all’inizio e alla fine dei tuoi turni. È la tua migliore assicurazione in caso di contestazioni da parte della scuola.

🚨 Guida rapida: cosa NON fare

  • Sbagliare interlocutore: Il referente è il Comune, non il Preside.
  • Chiedere alla cieca: Verifica sempre il PTOF per evitare sovrapposizioni con la scuola.
  • Essere un ospite sgradito: Ignorare pulizia e decoro porta dritto alla revoca.
  • Sottovalutare il “baratto”: La riqualificazione è un’arma potente per avere stabilità; usala.
  • Aspettare troppo: Il momento di presentare le richieste è adesso.

“In sintesi: la Legge Palestre Aperte è uno strumento potente, ma richiede dirigenti preparati e propositivi. Non subire il cambiamento, guidalo.”

Flavia

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Premi sportivi: l’esenzione di 300 euro è realtà. Ma attenzione al superamento della soglia

Gestione premi: perché la soglia dei 300 € semplifica la vita

Solitamente, premiare un atleta significa dover gestire la ritenuta fiscale del 20%: un obbligo che trasforma l’associazione in un piccolo “esattore” per conto del fisco. Immaginate di dover scorporare e versare 40 € su un premio di soli 200 €: il tempo speso per la burocrazia spesso supera il valore economico dell’operazione.

  • Senza esenzione: Premio di 200 € 160 € all’atleta e 40 € al Fisco.
  • Con la nuova esenzione: Premio di 200 € 200 € interamente all’atleta.

L’esenzione introdotta per il 2026 nasce proprio per eliminare questo paradosso, permettendo alle ASD/SSD di consegnare l’importo lordo direttamente all’atleta, a patto di non superare i 300 €.

Attenzione al passato: il regime fiscale 2025 non cambia

Non fate confusione con le premiazioni effettuate lo scorso anno. Se nel 2025 avete applicato la ritenuta del 20% anche su premi minimi (es. 50 €), avete agito correttamente: in quel periodo l’esenzione non era in vigore. Purtroppo, la normativa attuale non prevede finestre di recupero né rimborsi per i versamenti effettuati nel 2025. La nuova “area tax-free” sotto i 300 € è una novità esclusiva del calendario 2026.

Calendario alla mano: quando scatta il “Tax Free”

Attenzione alle date: l’esenzione non copre l’intero anno solare. È possibile erogare premi senza ritenuta solo per le competizioni che si svolgono dal 28 marzo 2026 fino a fine anno. Se la vostra associazione ha in programma eventi autunnali, potete pianificare i budget sapendo che sotto i 300 euro non avrete oneri fiscali. Ricordate però che, ad oggi, dal 1° gennaio 2027 si tornerà alle regole rigide del 2025.

‘esonero dalla ritenuta del 20% segue un cronoprogramma preciso:

  • Data di inizio: 28 marzo 2026.
  • Data di fine: 31 dicembre 2026.
  • Natura della norma: Temporanea.

Il meccanismo “Tutto o Niente”: la differenza tra soglia e franchigia

È fondamentale non confondere questa agevolazione con una franchigia. A differenza di altri bonus fiscali, dove si paga solo sulla parte che eccede il limite, qui vige la regola del “dentro o fuori”. Se il valore del premio oltrepassa anche di un solo euro il tetto dei 300 €, l’agevolazione decade totalmente e la tassazione del 20% viene applicata sull’intero importo.

  • Scenario A: Premio da 250 € Sotto la soglia: 0 € di tasse.
  • Scenario B: Premio da 350 € Sopra la soglia: 70 € di ritenuta (il 20% di 350 €).

Più premi, più esenzioni: come funziona tra diverse associazioni

La soglia dei 300 euro non è un “tesoretto” annuale dell’atleta, ma un limite che si azzera per ogni diversa società sportiva. In pratica, se un atleta vince premi di 250 euro in tre gare organizzate da tre club differenti, non pagherà alcuna ritenuta su nessuno di essi. L’esenzione “cade” solo se è la singola associazione a corrispondere allo stesso atleta, nell’anno solare, premi per un totale superiore ai 300 euro.

L’obbligo di attestazione: la tutela per il dirigente

L’applicazione dell’esenzione non è automatica, ma subordinata alla sottoscrizione di un’apposita autocertificazione da parte del percipiente. In questo documento, l’atleta deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver superato il limite di 300 euro per premi ricevuti dal medesimo ente nel corso dell’anno. In assenza di tale modulo firmato, l’ASD/SSD decade dal diritto di esenzione e deve obbligatoriamente procedere con la trattenuta fiscale del 20%, indipendentemente dall’entità della somma.

✅ I 5 step per non sbagliare

  • Controlla la cifra: Il premio rientra nel limite dei 300 €?
  • Firma obbligatoria: L’atleta ha sottoscritto la dichiarazione di esenzione?
  • Pagamento “Full”: In caso di esito positivo, paga il 100% della somma.
  • Attenzione allo sforamento: Sopra i 300 €, la tassazione del 20% scatta su tutto il premio.
  • Fascicolo fiscale: Archivia autocertificazioni e distinte di pagamento in modo ordinato.

“Come evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate”

I “Mai Più” della tassazione premi 2026

  • MAI pagare senza autocertificazione (anche se l’importo è minimo).
  • MAI tassare solo la differenza sopra i 300 € (si tassa tutto il premio).
  • MAI dimenticare di sommare i premi erogati allo stesso atleta durante l’anno solare.
  • MAI applicare queste regole ai pagamenti effettuati nel 2025.

Richiedi Info contattandoci

ASD/SSD e comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni: Scadenza e Oggetto

Iniziamo con una domanda: perchè una ASD/SSD deve comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e cosa?

Una piccola novità che non è poi così piccola come vedremo.

A partire dal 2026, le ASD/SSD che emettono compensi a collaboratori sportivi, i quali sono anche dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono obbligati a comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore, come previsto dall’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) entro il 30 gennaio dell’anno successivo i compensi erogati.  La mancata comunicazione comporta sanzioni pari al doppio del compenso. 

Tutto ciò, come puoi comprendere, è finalizzato a garantire la trasparenza e la compatibilità delle attività extra-istituzionali svolte dai dipendenti pubblici. 

Chi è obbligato a comunicare i compensi?

L’obbligo riguarda gli enti sportivi che:

  • hanno erogato compensi sportivi superiori a 5.000 euro annui;
  • a soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Adesso vediamo chi rientra come Dipendente della Pubblica Amministrazione:

  • insegnanti e personale scolastico;
  • forze dell’ordine e di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, ecc.)
  • dipendenti di enti locali (comuni, province, regioni, ecc.)
  • personale sanitario pubblico;
  • dipendenti universitari;
  • dipendenti di enti pubblici economici;
  • personale governativo.

Per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui complessivi, invece:

  • non è richiesta l’autorizzazione;
  • non è necessaria la comunicazione annuale degli importi;

Come effettuare la comunicazione?

Effettuala tramite modalità tracciabili:

  • PEC all’indirizzo dell’amministrazione;
  • Protocollazione presso l’ufficio competente, anche tramite il collaboratore;
  • Raccomandata A/R.

Entro quando va effettuata la comunicazione?

la comunicazione deve essere effettuata:

  • entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento (entro il 30 gennaio),

oppure

  • entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, se avvenuta prima della fine dell’anno.
  • Sono esclusi i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale, i quali seguono le regole ordinarie, ossia l’obbligo comunicativo deve essere adempiuto entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.

Cosa deve contenere la comunicazione?

La comunicazione deve includere i seguenti elementi utili a identificare il rapporto:

  • Dati della tua ASD/SSD e i dati anagrafici del dipendente pubblico;
  • l\’importo totale dei compensi corrisposti nel periodo di riferimento.

Cosa succede se non effettui la comunicazione?

Se decidi di non comunicare l\’importo all\’Amministrazione Pubblica esponi la tua ASD/SSD ad una sanzione amministrativa. Dovrai erogare il doppio dei compensi corrisposti al dipendente pubblico.

Consiglio per te che sai leggendo:

  • verifica se nel 2025 sono stati pagati compensi per lavoro sportivo a dipendenti pubblici;
  • verifica se il totale annuo del dipendente supera 5.000 euro;
  • invia la comunicazione entro il 30 gennaio, conservando prova dell’invio e della ricezione.

Codice di Comportamento EPS (Enti di Promozione sportiva)

Un passo storico e significativo per disciplinare in modo chiaro e condiviso la presenza degli Enti di Promozione Sportiva sul territorio.

Il Codice di Comportamento EPS è un documento, un insieme di linee guida e principi fondamentali finalizzati a garantire un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente. Definisce con maggior rigore i rapporti tra gli Enti: correttezza, responsabilità e coerenza nella promozione di uno sport per tutti, anche se competitiva, contribuire alla coesione sociale del Paese.

Gli Enti devono promuovere la lealtà e il fair play nella quotidianità e nelle competizioni, contrastando qualsiasi condotta che possa compromettere l\’integrità dei risultati sportivi e generare forme di concorrenza contrastanti con le previsioni del codice.

Gli EPS devono diffondere una pratica sportiva sicura e accessibile a tutti i livelli, privilegiando percorsi formativi di qualità che elevino le competenze a vario titolo e valorizzino, attraverso lo sport, la salute e il benessere, l’inclusione e l’integrazione sociale, l’educazione e la cultura sportiva e ambientale.

Il Codice di Comportamento vuole rimarcare e rafforzare i seguenti principi:
Etica e Sport: Lo sport non è solo competizione, ma anche un potente strumento di crescita personale e sociale. Gli EPS adottano comportamenti che riflettono i valori dello sport, come il rispetto, la lealtà, l\’integrità e il fair play.
Inclusione e trasparenza: Gli EPS promuovono un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente, valorizzando le diversità e garantendo pari opportunità a tutti i partecipanti.
Collaborazione e leale concorrenza: Gli EPS favoriscono la collaborazione e la cooperazione per il bene comune dello sport, pur mantenendo una sana competizione basata sul rispetto reciproco e sull\’assoluta necessità di evitare comportamenti antisportivi e di concorrenza sleale.
Responsabilità e Sostenibilità: Gli EPS gestiscono le risorse in modo responsabile, garantendo efficienza, trasparenza e rendicontazione. Promuovono inoltre pratiche sostenibili per ridurre l\’impatto ambientale e tutelare l\’ecosistema.

Per assolvere a questo ruolo e adottare il Codice gli EPS si impegnano primariamente a:

Trasparenza e onestà, lealtà sportiva. Privilegiare l\’accuratezza e la veridicità di informazioni, favorendo una comunicazione chiara e trasparente. Promuovere la lealtà e il fair play, come già detto antecedentemente, incoraggiando anche iniziative pubbliche congiunte.

    Rispetto reciproco. Riconoscere i valori, gli obiettivi, le differenze , la cultura e le competenze di ogni singola Organizzazione. In particolare deve evitare atti e azioni finalizzate a sottrarre in modo improprio e con promozioni sleali, attività e tesserati ad altri EPS, come le proposte con costi ridotti o nulli delle affiliazioni e del tesseramento.

    Educazione, Formazione e Attività Sportiva. Promuovere iniziative educative, anche congiunte, opportunità per migliorare le competenze e la conoscenza collettiva. Gli EPS devono operare affinché l\’educazione e la formazione nello sport siano guidate da principi etici fondamentali che promuovono un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i partecipanti. Per questi motivi si impegnano a rilasciare titoli di formazione (titoli tecnici), nonché la validità nel proprio ambito.

    Gestione delle Risorse. Gli EPS devono garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche per assicurare trasparenza, efficienza e responsabilità. Gli EPS sono quindi tenuti a:

    • rispettare specifiche regole amministrative e al deposito del bilancio o rendiconto presso il RUNTS (APS), pubblicando sul sito istituzionale;
    • adottare procedure amministrative chiare e definite per la gestione delle risorse pubbliche;
    • disporre di personale qualificato con le competenze necessarie per gestire le risorse pubbliche in modo efficiente e conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili;
    • implementare sistemi di controllo interno adeguati per prevenire e rilevare frodi, sperperi e altri abusi delle risorse pubbliche;
    • monitorare e valutare regolarmente la propria gestione delle risorse pubbliche, al fine di identificare aree di miglioramento e apportare le necessarie modifiche.

    Si attende inoltre una ulteriore appendice che delineerà le procedure di rilevamento delle eventuali violazioni al Codice e di irrogazione delle relative sanzioni e per la quale verrà richiesto un approfondimento specifico nell’ambito dell’attuale discussione sulla Riforma della giustizia sportiva.

    Tu hai già chi ti segue affinché hai tutto sotto controllo? Contattaci per saperne di più…