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Verbali dell’Associazione: la Guida Pratica per non Sbagliare un Colpo

Quando si fonda o si gestisce un’associazione, l’entusiasmo è tutto rivolto ai progetti, agli eventi e alla causa. Poi, però, arriva il momento dell’assemblea o del Consiglio Direttivo e spunta la domanda temuta: “Chi scrive il verbale?”.

Tenere e conservare i registri verbali viene spesso visto come un obbligo noioso. In realtà, il registro delle adunanze non è solo un mucchio di fogli burocratici: è la carta d’identità storica e legale della tua associazione. Protegge le decisioni del direttivo, garantisce la trasparenza di fronte agli associati e, soprattutto, è fondamentale in caso di controlli fiscali.

Ecco una guida semplice e senza fronzoli su come redigerli, gestirli e conservarli a norma di legge.

1. Cosa deve contenere un verbale perfetto?

Non serve scrivere un romanzo, ma ci sono alcuni elementi strutturali che non possono assolutamente mancare affinché il verbale sia valido. Assicurati di inserire sempre:

  • Dati di base: Data, ora e luogo dell’incontro (specificando se si tiene online/in videoconferenza).
  • Chi c’è: Nome del Presidente, del Segretario e l’elenco dei presenti (o il conteggio per verificare il raggiungimento del quorum).
  • L’Ordine del Giorno (ODG): La lista dei punti da discutere, stabilita nell’avviso di convocazione.
  • Discussione e Delibere: Un riassunto fedele ma sintetico del dibattito e, cosa fondamentale, l’esito delle votazioni (quanti favorevoli, contrari, astenuti).
  • Le Firme: In calce, il verbale deve essere sempre firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

2. Come tenere il registro: cartaceo o digitale?

La legge (in particolare con la riforma del Terzo Settore) richiede che i registri siano tenuti in modo da garantire l’inalterabilità dei testi. Oggi hai due strade:

La via tradizionale (Cartacea)

Se preferisci la carta, il metodo migliore è utilizzare un libro verbali a pagine numerate (puoi acquistarli già pronti in buffetteria).

  • Il consiglio in più: Se stampi i verbali al computer e poi li incolli sul libro, applica il timbro dell’associazione e la firma a cavallo tra il foglio incollato e la pagina del libro. Questo eviterà qualsiasi accusa di “sostituzione” dei fogli.

La via moderna (Digitale)

È possibile tenere i registri in formato digitale? Sì, ma non basta un semplice file Word sul desktop. Per avere valore legale ed essere opponibile a terzi (ad esempio all’Agenzia delle Entrate), il documento informatico deve essere salvato in formato PDF/A (non modificabile), firmato digitalmente con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) dal Presidente e dal Segretario, e idealmente marcato temporalmente.

3. Dove e per quanto tempo vanno conservati?

La regola d’oro della burocrazia associativa è una sola: i libri verbali si conservano per sempre. Non scadono dopo 5 o 10 anni come le fatture. Rappresentano la vita stessa dell’ente.

  • Sede legale: I registri devono essere custoditi presso la sede legale dell’associazione. Devono essere sempre disponibili qualora un socio chieda di consultarli (un diritto garantito dal Codice Civile e dagli statuti).
  • Sicurezza: Se sono cartacei, occhio all’umidità e ai posti fisicamente accessibili a chiunque. Se sono digitali, fai sempre un doppio backup (uno in cloud sicuro e uno su un hard disk esterno).

💡 Un ultimo consiglio pratico: Non ridurti all’ultimo. Scrivere il verbale tre mesi dopo l’incontro significa dimenticare dettagli cruciali o rischiare di non raccogliere le firme in tempo. Prendi l’abitudine di redigere la bozza entro 48 ore dall’assemblea: i ricordi saranno freschi e il lavoro risulterà molto più leggero.

Il Grande Salto delle APS: Cosa cambia con la Riforma Fiscale del Terzo Settore

Se gestisci un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o ti occupi di no-profit, ti sarai accorto che l’aria è cambiata. Dopo anni di rinvii, bozze e attese, la Riforma Fiscale del Terzo Settore ha incassato il via libera definitivo della Commissione Europea ed è entrata pienamente a regime.

Non parliamo più di “teoria” o di adeguamenti statutari: la svolta è concreta, tocca i portafogli delle associazioni e introduce regole del gioco completamente nuove, in particolare sul fronte dell’IVA e delle attività commerciali.

Facciamo chiarezza sulle novità più importanti e su cosa devi fare subito per non farti trovare impreparato.

Questo è il cambiamento più drastico. Per decenni, moltissime associazioni hanno sfruttato la Legge 398/1991 per gestire in modo forfettario e super-semplificato le piccole attività commerciali (come le sponsorizzazioni o i piccoli bar interni).

La nuova regola è tassativa: se la tua associazione è iscritta al RUNTS come APS, non puoi più applicare la Legge 398/91.

Se la tua associazione è una “ASD-APS” (cioè un ente con la doppia qualifica sia sportiva che di promozione sociale), la veste di APS prevale dal punto di vista fiscale. Devi abbandonare la 398 e passare al nuovo regime del Terzo Settore.

Per sostituire i vecchi vantaggi fiscali, il Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto un nuovo regime forfettario agevolato dedicato alle APS che non superano gli 85.000 € di ricavi commerciali annui.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo meccanismo:

AspettoCome Funziona
Tassazione (IRES)Si applica un coefficiente di redditività bassissimo (pari al 3%) solo sulla parte commerciale. Le tasse si pagano su quella piccola percentuale.
Funzionamento IVADiventa un regime di “franchigia”. L’APS non applica l’IVA sulle proprie fatture di vendita, ma di contro non può detrarre l’IVA sugli acquisti (l’IVA diventa un costo).
AdempimentiNiente dichiarazione IVA annuale, niente obbligo di registrazione delle fatture (ma resta l’obbligo di numerarle e conservarle).

Se la tua APS supera gli 85.000 € di entrate commerciali, passerà automaticamente al regime contabile ordinario del Terzo Settore a partire dall’anno successivo.

La Riforma impone una separazione netta e trasparente di ciò che l’associazione fa. Le entrate si dividono ora in due grandi macro-aree:

  • Attività di Interesse Generale (Istituzionali): Sono i corsi, i laboratori e le attività rivolte ai soci che rientrano nelle finalità dello statuto. Se svolte dietro corrispettivi specifici che non superano i costi effettivi di gestione, rimangono decommercializzate (non ci paghi le tasse).
  • Attività Diverse (Commerciali): Le sponsorizzazioni, la vendita di merchandising ai non soci o la gestione di un bar aperto al pubblico. Queste attività sono permesse, ma devono restare secondarie e strumentali rispetto a quelle principali (secondo i limiti percentuali previsti dai decreti ministeriali).

Una buona notizia sul fronte della burocrazia: per tutte le APS regolarmente iscritte al RUNTS decade l’obbligo di presentare il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate. I dati necessari per i controlli di trasparenza vengono infatti già estratti direttamente dal Registro Unico Nazionale.

Cosa bisogna fare, concretamente, nei prossimi giorni? Ecco i passi fondamentali:

  1. Verifica i ricavi commerciali

    Analisi di bilancio. Controlla il bilancio dell’anno precedente: i ricavi derivanti da attività commerciali (es. sponsor) sono inferiori o superiori a 85.000 €?

    2. Scegli il regime fiscale

    Confronto con il tuo commercialista. Pianifica con il tuo consulente fiscale l’opzione migliore per la transizione formale verso il nuovo regime dell’Articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

    3. Aggiorna i sistemi di fatturazione

    Adeguamento tecnico. Se emetti fatture commerciali (es. per sponsor), aggiorna i codici IVA sul tuo software di fatturazione elettronica per riflettere l’esenzione/franchigia del nuovo regime forfettario.

    4. Monitora i limiti di strumentalità

    Tenuta della contabilità. Imposta una contabilità separata per tenere sotto controllo che le “attività diverse” non superino i limiti di legge rispetto alle attività istituzionali.

    La Riforma del Terzo Settore non va vista come una punizione, ma come un’opportunità di crescita e trasparenza. Il nuovo regime forfettario per le APS sotto gli 85.000 € offre ottime sponde di risparmio fiscale, a patto di abbandonare i vecchi automatismi e gestire l’associazione con una mentalità più attenta e rigorosa.

    E la tua APS è già pronta per il nuovo regime fiscale? Hai già pianificato il passaggio con il tuo consulente? Parliamone nei commenti!

    Identikit del Volontario Sportivo: Regole e Rimborsi

    La Riforma dello Sport ha ridisegnato i confini del lavoro e dell’impegno gratuito nel terzo settore e nelle associazioni. Tra le figure centrali di questo nuovo ecosistema c’è, senza dubbio, il volontario sportivo.

    Spesso si tende a confondere il volontariato con una forma di “lavoro in nero legalizzato” o, al contrario, si applicano regole troppo rigide per paura di sanzioni. Facciamo chiarezza sulla disciplina normativa, sui limiti dei rimborsi spese e sugli adempimenti pratici che le ASD e SSD devono obbligatoriamente seguire.

    Chi è il Volontario Sportivo? L’identikit normativo

    Il volontario sportivo è chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (nemmeno indiretto).

    Esistono due paletti fondamentali stabiliti dalla legge:

    1. Incompatibilità: La figura del volontario è totalmente incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l’ente di cui fa parte. In breve: non si può essere segretari dipendenti e allenatori volontari nella stessa ASD.
    2. Natura delle mansioni: Le prestazioni devono essere strettamente collegate allo svolgimento delle attività istituzionali della società sportiva.

    Il nodo dei Rimborsi Spese: Cosa è ammesso?

    La gratuità è la colonna portante del volontariato, ma questo non significa che il volontario debba rimetterci di tasca propria. La normativa prevede la possibilità di erogare dei rimborsi, ma con regole molto rigide per evitare abusi.

    ❌ No ai rimborsi forfettari

    I vecchi “rimborsi forfettari” mensili (quelli slegati dalle spese reali) non sono più ammessi per i volontari. Qualsiasi somma fissa erogata senza pezza d’appoggio rischia di essere riqualificata come lavoro subordinato, con conseguenti sanzioni pesanti.

    Sì ai rimborsi documentati

    Il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta fuori dal proprio comune di residenza (viaggio, vitto, alloggio).

    La novità del rimborso autocertificato (Autocertificazione)

    La legge prevede una semplificazione: è possibile rimborsare spese tramite autocertificazione (senza presentare i singoli scontrini) a patto che:

    • Le spese siano previste dall’ente.
    • Riguardino attività svolte fuori dal comune di residenza.
    • Non superino il limite massimo di 400 euro mensili.

    Attenzione: Questo limite di 400 euro non è un “premio” o una quota fissa, ma un tetto massimo entro cui autocertificare spese reali (es. chilometraggio, piccoli acquisti per l’associazione).

    Gli adempimenti pratici per le ASD e SSD

    Per essere in regola e tutelare sia l’associazione che il volontario, i dirigenti sportivi devono smarcare tre adempimenti fondamentali:

    1. Registro dei Volontari

    Ogni ASD/SSD deve istituire e tenere aggiornato un apposito registro dei volontari (che può essere integrato in quello dei soci o tenuto separatamente). I volontari che prestano attività in modo sistematico vanno iscritti in questo registro.

    2. L’Assicurazione Obbligatoria

    I volontari non possono scendere in campo (o stare dietro una scrivania) senza tutele. L’ente ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per:

    • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Per i danni che il volontario potrebbe causare.
    • Infortuni e Malattia: Legati allo svolgimento dell’attività di volontariato.

    3. La Comunicazione al Registro Nazionale (RASD)

    I dati dei volontari e i relativi rimborsi spese erogati devono essere tracciati e, dove richiesto dalle ultime disposizioni, comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che centralizza la gestione burocratica dello sport italiano.

    Tabella di sintesi: Volontario vs Lavoratore Sportivo

    Per non fare confusione, ecco un riepilogo visivo delle differenze macroscopiche:

    CaratteristicaVolontario SportivoLavoratore Sportivo (es. Co.co.co)
    CompensoAssente (Solo rimborsi spese documentati)Previsto (Fino a 5.000€ esente, poi scaglioni)
    CompatibilitàNon può avere altri contratti con la stessa ASDPuò cumulare più contratti se compatibili
    AssicurazionePolizza specifica Volontari (Infortuni/RC)INAIL (se prevista) + tutele previdenziali
    RegistroIscrizione nel Registro Volontari dell’enteComunicazione Unificata / RASD

    Conclusioni

    Il volontariato resta il motore pulsante dello sport dilettantistico, ma la Riforma impone un cambio di mentalità: trasparenza e tracciabilità. Regolamentare correttamente i tuoi volontari, assicurarli e gestire i rimborsi con rigore non è solo un obbligo di legge, ma è il modo migliore per proteggere la tua associazione da controlli e contestazioni fiscali.

    Vuoi approfondire come redigere il modello di autocertificazione per i rimborsi spese dei tuoi volontari? Lascia un commento o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri modelli pronti all’uso!

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