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CU Associazioni ai Professionisti: la guida definitiva su come fare e cosa cambia

Se gestisci un’associazione – che si tratti di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), di un ente del Terzo Settore (ETS) o di un’associazione culturale – ti sarà sicuramente capitato di collaborare con dei professionisti. Che si tratti del commercialista che cura la contabilità, dell’avvocato che ha redatto uno statuto, o di un grafico freelance che ha curato il sito web, c’è un adempimento fiscale obbligatorio che non puoi dimenticare: l’emissione della Certificazione Unica (CU).

Spesso nel mondo dell’associazionismo si pensa che le scadenze fiscali riguardino solo le grandi aziende. Non è così. Facciamo chiarezza su come funziona la CU emessa dalle associazioni ai professionisti esterni.

La Certificazione Unica è il documento con cui l’associazione (in veste di sostituto d’imposta) dichiara al Fisco e al professionista i compensi che gli ha erogato nell’anno precedente e le ritenute d’acconto che ha trattenuto e versato per suo conto tramite modello F24.

Regola d’oro: Se la tua associazione riceve una fattura con ritenuta d’acconto (la classica ritenuta del 20%) e la paga, l’anno successivo ha l’obbligo di certificare quel pagamento inviando la CU all’Agenzia delle Entrate e al professionista stesso.

L’ente deve emettere la CU per tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno emesso fattura con ritenuta. Tra i casi più comuni troviamo:

  • Professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, geometri).
  • Freelance e consulenti con partita IVA ordinaria o semplificata.
  • Prestatori di lavoro autonomo occasionale (le collaborazioni spot senza partita IVA, con ritenuta d’acconto del 20%).

Questo è il dubbio più frequente. I professionisti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto in fattura. Tuttavia, l’associazione deve comunque emettere la CU anche per loro, indicando il compenso erogato con un apposito codice di esclusione. Serve all’Agenzia delle Entrate per incrociare i dati.

La compilazione della CU per il lavoro autonomo richiede l’inserimento di dati specifici nei quadri dedicati:

  1. Dati del sostituto d’imposta: I dati fiscali dell’associazione.
  2. Dati del percipiente: I dati anagrafici e la partita IVA/codice fiscale del professionista.
  3. Ammontare lordo: Il compenso totale pagato (al netto dell’eventuale rivalsa INPS se prevista, ma comprensivo della cassa previdenziale d’albo).
  4. Imponibile e ritenute: L’importo su cui è calcolata la ritenuta e il valore della ritenuta stessa (di solito il 20%).

Nota: Ricorda che il criterio fondamentale è quello di cassa. Nella CU vanno inseriti solo i compensi effettivamente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data in cui è stata emessa la fattura.

Le scadenze per la Certificazione Unica solitamente seguono un doppio binario, ma per i professionisti c’è una flessibilità importante da conoscere:

  • 16 Marzo: È la scadenza ordinaria per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della copia cartacea/digitale al professionista.
  • 31 Ottobre (Scadenza Modello 770): Le CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo “non dichiarabili nel modello 730 precompilato” (come la maggior parte delle fatture dei professionisti a partita IVA) possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del modello 770 (fine ottobre).

Il consiglio del giorno: Anche se la legge permette l’invio flessibile a ottobre per le partite IVA, il consiglio è di consegnare e inviare tutto entro marzo. Questo permette ai professionisti di avere i dati pronti per la loro dichiarazione dei redditi estiva ed evita dimenticanze all’associazione.

Omettere l’invio della CU, inviarla in ritardo o con dati errati comporta delle sanzioni fiscali.

  • La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni certificazione omessa o errata.
  • Se la CU viene corretta e reinviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo (33,33 euro).

Gestire il Terzo Settore o il mondo sportivo è bellissimo, ma la burocrazia non perdona. Per evitare errori, soprattutto se l’associazione ha molte collaborazioni attive, affidarsi a un consulente o al commercialista per l’invio telematico del flusso delle CU è sempre la scelta più sicura.

Gestire ASD e SSD: la Guida Definitiva tra Adempimenti Amministrativi e Fisco

Il mondo del dilettantismo sportivo ha subito una metamorfosi radicale. La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) e la progressiva riforma del quadro IVA hanno tracciato una linea netta rispetto al passato: le vecchie abitudini gestionali non sono più sufficienti. Oggi, governare una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o una SSD (Società Sportiva Dilettantistica) richiede precisione aziendale.

Se da un lato le tutele per i lavoratori e la trasparenza sono aumentate, dall’altro la burocrazia fiscale e amministrativa è diventata più stringente. Facciamo chiarezza sui pilastri obbligatori per mantenere l’ente in perfetta regola.

1. La spina dorsale amministrativa: il RASD

Il primo e fondamentale adempimento per qualsiasi realtà sportiva è l’iscrizione al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), gestito dal Dipartimento per lo Sport.

L’iscrizione al RASD non è una semplice formalità, ma la condizione sine qua non per:

  • Ottenere il riconoscimento della natura dilettantistica dell’ente.
  • Accedere a qualunque beneficio o agevolazione fiscale e contributiva.
  • Gestire le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori sportivi.

Nota di bilancio: Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico-finanziario (per le ASD) o il bilancio d’esercizio (per le SSD), che andrà successivamente depositato proprio all’interno del RASD (ancora non obbligatorio).

2. La rivoluzione del Lavoro Sportivo

La Riforma ha cancellato i vecchi “compensi sportivi” esenti da tutto, introducendo figure contrattuali definite (subordinati, autonomi o collaboratori coordinati e continuativi – co.co.co.). Per le co.co.co. sportive, la gestione ruota attorno a due soglie cruciali basate sull’anno solare:

Fascia di Compenso AnnuoImposte (IRPEF)Contributi Previdenziali (INPS)
Fino a 5.000 €EsenteEsente
Da 5.000 € a 15.000 €EsenteSoggetto a contribuzione (Gestione Separata)*
Oltre i 15.000 €Soggetto ad aliquota ordinariaSoggetto a contribuzione (Gestione Separata)

*Nota: fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi oltre i 5.000€ è ridotta al 50%.

L’obbligo di autocertificazione

Ogni collaboratore ha l’obbligo di rilasciare un’autocertificazione all’ASD/SSD in cui dichiara i compensi percepiti da altri sodalizi sportivi nello stesso anno. Senza questo documento, l’ente non può calcolare correttamente lo scatto delle soglie e rischia sanzioni.

E i collaboratori amministrativo-gestionali?

Chi lavora in segreteria o alla cassa rientra nel regime delle co.co.co. amministrativo-gestionali (Art. 37 D.Lgs. 36/2021). Godono delle stesse soglie di esenzione dei tecnici, ma con una differenza amministrativa critica: non possono beneficiare delle semplificazioni del RASD. I loro contratti vanno comunicati tramite i canali ordinari (Unilav/Centro per l’Impiego), richiedono l’apertura della posizione INAIL (a differenza degli sportivi puri protetti dall’assicurazione federale) e la gestione tramite Libro Unico del Lavoro (LUL).

3. L’aspetto Fiscale: l’era dell’Esenzione IVA

Sul fronte fiscale, il cambiamento più importante riguarda la transizione dal vecchio regime di “esclusione” IVA al nuovo regime di “esenzione” IVA (Art. 10 DPR 633/1972).

Mentre prima le quote dei corsi pagate da soci e tesserati erano considerate “fuori campo IVA” (quindi trascurabili ai fini dell’imposta), ora le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport sono qualificate come esenti.

Cosa cambia concretamente nella quotidianità dell’ente?

  • Per chi ha solo entrate istituzionali (quote associative): È possibile continuare a operare con il solo Codice Fiscale, senza l’obbligo automatico di apertura della Partita IVA.
  • Per chi percepisce corrispettivi specifici (es. corsi commerciali o servizi a non tesserati): Diventa obbligatorio aprire la Partita IVA, procedere con la fatturazione elettronica (con codice di esenzione specifico) e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, a meno che non si scelga un regime agevolato.

Il ruolo salvagente della Legge 398/1991

Il regime forfettario della Legge 398/91 rimane il pilastro fondamentale per le realtà che svolgono attività commerciale accessoria (come sponsorizzazioni o pubblicità) entro il limite di 400.000 € di ricavi. Scegliere questo regime garantisce:

  1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie e dalla certificazione dei corrispettivi.
  2. Tassazione agevolata sulle sole entrate commerciali, calcolata applicando un coefficiente di redditività del 3%.

Conclusioni: una check-list per i dirigenti

Per non farsi trovare impreparati di fronte a eventuali controlli dell’Ispettorato del Lavoro o dell’Agenzia delle Entrate, ogni ASD e SSD deve verificare regolarmente questi passaggi:

1.Verifica dello Statuto:

Accertarsi che l’atto costitutivo e lo statuto siano perfettamente adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (assenza di lucro, oggetto sociale incentrato sull’attività sportiva).

2.Controllo Posizione RASD:

Verificare che i dati del registro siano aggiornati e che tutti i tesserati e i verbali di bilancio siano correttamente inseriti.

3.Inquadramento dei Collaboratori:

Raccogliere le autocertificazioni da tecnici e segretari, firmare i relativi contratti di co.co.co. sportiva o amministrativa e predisporre i cedolini per chi supera i 5.000 € annui.

4.Allineamento IVA e Fatturazione:

Pianificare con il proprio consulente fiscale se l’operatività dell’ente richiede l’apertura della Partita IVA per la gestione delle operazioni esenti o se sussistono i requisiti per il mantenimento del regime 398/91.

La gestione sportiva non è più un passatempo domenicale: tutelare il proprio ente significa applicare queste regole con rigore e professionalità.

Verbali dell’Associazione: la Guida Pratica per non Sbagliare un Colpo

Quando si fonda o si gestisce un’associazione, l’entusiasmo è tutto rivolto ai progetti, agli eventi e alla causa. Poi, però, arriva il momento dell’assemblea o del Consiglio Direttivo e spunta la domanda temuta: “Chi scrive il verbale?”.

Tenere e conservare i registri verbali viene spesso visto come un obbligo noioso. In realtà, il registro delle adunanze non è solo un mucchio di fogli burocratici: è la carta d’identità storica e legale della tua associazione. Protegge le decisioni del direttivo, garantisce la trasparenza di fronte agli associati e, soprattutto, è fondamentale in caso di controlli fiscali.

Ecco una guida semplice e senza fronzoli su come redigerli, gestirli e conservarli a norma di legge.

1. Cosa deve contenere un verbale perfetto?

Non serve scrivere un romanzo, ma ci sono alcuni elementi strutturali che non possono assolutamente mancare affinché il verbale sia valido. Assicurati di inserire sempre:

  • Dati di base: Data, ora e luogo dell’incontro (specificando se si tiene online/in videoconferenza).
  • Chi c’è: Nome del Presidente, del Segretario e l’elenco dei presenti (o il conteggio per verificare il raggiungimento del quorum).
  • L’Ordine del Giorno (ODG): La lista dei punti da discutere, stabilita nell’avviso di convocazione.
  • Discussione e Delibere: Un riassunto fedele ma sintetico del dibattito e, cosa fondamentale, l’esito delle votazioni (quanti favorevoli, contrari, astenuti).
  • Le Firme: In calce, il verbale deve essere sempre firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

2. Come tenere il registro: cartaceo o digitale?

La legge (in particolare con la riforma del Terzo Settore) richiede che i registri siano tenuti in modo da garantire l’inalterabilità dei testi. Oggi hai due strade:

La via tradizionale (Cartacea)

Se preferisci la carta, il metodo migliore è utilizzare un libro verbali a pagine numerate (puoi acquistarli già pronti in buffetteria).

  • Il consiglio in più: Se stampi i verbali al computer e poi li incolli sul libro, applica il timbro dell’associazione e la firma a cavallo tra il foglio incollato e la pagina del libro. Questo eviterà qualsiasi accusa di “sostituzione” dei fogli.

La via moderna (Digitale)

È possibile tenere i registri in formato digitale? Sì, ma non basta un semplice file Word sul desktop. Per avere valore legale ed essere opponibile a terzi (ad esempio all’Agenzia delle Entrate), il documento informatico deve essere salvato in formato PDF/A (non modificabile), firmato digitalmente con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) dal Presidente e dal Segretario, e idealmente marcato temporalmente.

3. Dove e per quanto tempo vanno conservati?

La regola d’oro della burocrazia associativa è una sola: i libri verbali si conservano per sempre. Non scadono dopo 5 o 10 anni come le fatture. Rappresentano la vita stessa dell’ente.

  • Sede legale: I registri devono essere custoditi presso la sede legale dell’associazione. Devono essere sempre disponibili qualora un socio chieda di consultarli (un diritto garantito dal Codice Civile e dagli statuti).
  • Sicurezza: Se sono cartacei, occhio all’umidità e ai posti fisicamente accessibili a chiunque. Se sono digitali, fai sempre un doppio backup (uno in cloud sicuro e uno su un hard disk esterno).

💡 Un ultimo consiglio pratico: Non ridurti all’ultimo. Scrivere il verbale tre mesi dopo l’incontro significa dimenticare dettagli cruciali o rischiare di non raccogliere le firme in tempo. Prendi l’abitudine di redigere la bozza entro 48 ore dall’assemblea: i ricordi saranno freschi e il lavoro risulterà molto più leggero.

Il Grande Salto delle APS: Cosa cambia con la Riforma Fiscale del Terzo Settore

Se gestisci un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o ti occupi di no-profit, ti sarai accorto che l’aria è cambiata. Dopo anni di rinvii, bozze e attese, la Riforma Fiscale del Terzo Settore ha incassato il via libera definitivo della Commissione Europea ed è entrata pienamente a regime.

Non parliamo più di “teoria” o di adeguamenti statutari: la svolta è concreta, tocca i portafogli delle associazioni e introduce regole del gioco completamente nuove, in particolare sul fronte dell’IVA e delle attività commerciali.

Facciamo chiarezza sulle novità più importanti e su cosa devi fare subito per non farti trovare impreparato.

Questo è il cambiamento più drastico. Per decenni, moltissime associazioni hanno sfruttato la Legge 398/1991 per gestire in modo forfettario e super-semplificato le piccole attività commerciali (come le sponsorizzazioni o i piccoli bar interni).

La nuova regola è tassativa: se la tua associazione è iscritta al RUNTS come APS, non puoi più applicare la Legge 398/91.

Se la tua associazione è una “ASD-APS” (cioè un ente con la doppia qualifica sia sportiva che di promozione sociale), la veste di APS prevale dal punto di vista fiscale. Devi abbandonare la 398 e passare al nuovo regime del Terzo Settore.

Per sostituire i vecchi vantaggi fiscali, il Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto un nuovo regime forfettario agevolato dedicato alle APS che non superano gli 85.000 € di ricavi commerciali annui.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo meccanismo:

AspettoCome Funziona
Tassazione (IRES)Si applica un coefficiente di redditività bassissimo (pari al 3%) solo sulla parte commerciale. Le tasse si pagano su quella piccola percentuale.
Funzionamento IVADiventa un regime di “franchigia”. L’APS non applica l’IVA sulle proprie fatture di vendita, ma di contro non può detrarre l’IVA sugli acquisti (l’IVA diventa un costo).
AdempimentiNiente dichiarazione IVA annuale, niente obbligo di registrazione delle fatture (ma resta l’obbligo di numerarle e conservarle).

Se la tua APS supera gli 85.000 € di entrate commerciali, passerà automaticamente al regime contabile ordinario del Terzo Settore a partire dall’anno successivo.

La Riforma impone una separazione netta e trasparente di ciò che l’associazione fa. Le entrate si dividono ora in due grandi macro-aree:

  • Attività di Interesse Generale (Istituzionali): Sono i corsi, i laboratori e le attività rivolte ai soci che rientrano nelle finalità dello statuto. Se svolte dietro corrispettivi specifici che non superano i costi effettivi di gestione, rimangono decommercializzate (non ci paghi le tasse).
  • Attività Diverse (Commerciali): Le sponsorizzazioni, la vendita di merchandising ai non soci o la gestione di un bar aperto al pubblico. Queste attività sono permesse, ma devono restare secondarie e strumentali rispetto a quelle principali (secondo i limiti percentuali previsti dai decreti ministeriali).

Una buona notizia sul fronte della burocrazia: per tutte le APS regolarmente iscritte al RUNTS decade l’obbligo di presentare il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate. I dati necessari per i controlli di trasparenza vengono infatti già estratti direttamente dal Registro Unico Nazionale.

Cosa bisogna fare, concretamente, nei prossimi giorni? Ecco i passi fondamentali:

  1. Verifica i ricavi commerciali

    Analisi di bilancio. Controlla il bilancio dell’anno precedente: i ricavi derivanti da attività commerciali (es. sponsor) sono inferiori o superiori a 85.000 €?

    2. Scegli il regime fiscale

    Confronto con il tuo commercialista. Pianifica con il tuo consulente fiscale l’opzione migliore per la transizione formale verso il nuovo regime dell’Articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

    3. Aggiorna i sistemi di fatturazione

    Adeguamento tecnico. Se emetti fatture commerciali (es. per sponsor), aggiorna i codici IVA sul tuo software di fatturazione elettronica per riflettere l’esenzione/franchigia del nuovo regime forfettario.

    4. Monitora i limiti di strumentalità

    Tenuta della contabilità. Imposta una contabilità separata per tenere sotto controllo che le “attività diverse” non superino i limiti di legge rispetto alle attività istituzionali.

    La Riforma del Terzo Settore non va vista come una punizione, ma come un’opportunità di crescita e trasparenza. Il nuovo regime forfettario per le APS sotto gli 85.000 € offre ottime sponde di risparmio fiscale, a patto di abbandonare i vecchi automatismi e gestire l’associazione con una mentalità più attenta e rigorosa.

    E la tua APS è già pronta per il nuovo regime fiscale? Hai già pianificato il passaggio con il tuo consulente? Parliamone nei commenti!

    Identikit del Volontario Sportivo: Regole e Rimborsi

    La Riforma dello Sport ha ridisegnato i confini del lavoro e dell’impegno gratuito nel terzo settore e nelle associazioni. Tra le figure centrali di questo nuovo ecosistema c’è, senza dubbio, il volontario sportivo.

    Spesso si tende a confondere il volontariato con una forma di “lavoro in nero legalizzato” o, al contrario, si applicano regole troppo rigide per paura di sanzioni. Facciamo chiarezza sulla disciplina normativa, sui limiti dei rimborsi spese e sugli adempimenti pratici che le ASD e SSD devono obbligatoriamente seguire.

    Chi è il Volontario Sportivo? L’identikit normativo

    Il volontario sportivo è chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (nemmeno indiretto).

    Esistono due paletti fondamentali stabiliti dalla legge:

    1. Incompatibilità: La figura del volontario è totalmente incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l’ente di cui fa parte. In breve: non si può essere segretari dipendenti e allenatori volontari nella stessa ASD.
    2. Natura delle mansioni: Le prestazioni devono essere strettamente collegate allo svolgimento delle attività istituzionali della società sportiva.

    Il nodo dei Rimborsi Spese: Cosa è ammesso?

    La gratuità è la colonna portante del volontariato, ma questo non significa che il volontario debba rimetterci di tasca propria. La normativa prevede la possibilità di erogare dei rimborsi, ma con regole molto rigide per evitare abusi.

    ❌ No ai rimborsi forfettari

    I vecchi “rimborsi forfettari” mensili (quelli slegati dalle spese reali) non sono più ammessi per i volontari. Qualsiasi somma fissa erogata senza pezza d’appoggio rischia di essere riqualificata come lavoro subordinato, con conseguenti sanzioni pesanti.

    Sì ai rimborsi documentati

    Il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta fuori dal proprio comune di residenza (viaggio, vitto, alloggio).

    La novità del rimborso autocertificato (Autocertificazione)

    La legge prevede una semplificazione: è possibile rimborsare spese tramite autocertificazione (senza presentare i singoli scontrini) a patto che:

    • Le spese siano previste dall’ente.
    • Riguardino attività svolte fuori dal comune di residenza.
    • Non superino il limite massimo di 400 euro mensili.

    Attenzione: Questo limite di 400 euro non è un “premio” o una quota fissa, ma un tetto massimo entro cui autocertificare spese reali (es. chilometraggio, piccoli acquisti per l’associazione).

    Gli adempimenti pratici per le ASD e SSD

    Per essere in regola e tutelare sia l’associazione che il volontario, i dirigenti sportivi devono smarcare tre adempimenti fondamentali:

    1. Registro dei Volontari

    Ogni ASD/SSD deve istituire e tenere aggiornato un apposito registro dei volontari (che può essere integrato in quello dei soci o tenuto separatamente). I volontari che prestano attività in modo sistematico vanno iscritti in questo registro.

    2. L’Assicurazione Obbligatoria

    I volontari non possono scendere in campo (o stare dietro una scrivania) senza tutele. L’ente ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per:

    • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Per i danni che il volontario potrebbe causare.
    • Infortuni e Malattia: Legati allo svolgimento dell’attività di volontariato.

    3. La Comunicazione al Registro Nazionale (RASD)

    I dati dei volontari e i relativi rimborsi spese erogati devono essere tracciati e, dove richiesto dalle ultime disposizioni, comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che centralizza la gestione burocratica dello sport italiano.

    Tabella di sintesi: Volontario vs Lavoratore Sportivo

    Per non fare confusione, ecco un riepilogo visivo delle differenze macroscopiche:

    CaratteristicaVolontario SportivoLavoratore Sportivo (es. Co.co.co)
    CompensoAssente (Solo rimborsi spese documentati)Previsto (Fino a 5.000€ esente, poi scaglioni)
    CompatibilitàNon può avere altri contratti con la stessa ASDPuò cumulare più contratti se compatibili
    AssicurazionePolizza specifica Volontari (Infortuni/RC)INAIL (se prevista) + tutele previdenziali
    RegistroIscrizione nel Registro Volontari dell’enteComunicazione Unificata / RASD

    Conclusioni

    Il volontariato resta il motore pulsante dello sport dilettantistico, ma la Riforma impone un cambio di mentalità: trasparenza e tracciabilità. Regolamentare correttamente i tuoi volontari, assicurarli e gestire i rimborsi con rigore non è solo un obbligo di legge, ma è il modo migliore per proteggere la tua associazione da controlli e contestazioni fiscali.

    Vuoi approfondire come redigere il modello di autocertificazione per i rimborsi spese dei tuoi volontari? Lascia un commento o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri modelli pronti all’uso!

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    POS e registratore di cassa 2026: cosa cambia davvero per le ASD?

    Dal 1° gennaio 2026 le regole sui pagamenti tracciabili si sono fatte più stringenti, introducendo l’obbligo di connessione tra POS e registratori di cassa. Questa novità ha generato un bel po’ di disorientamento tra chi si occupa della gestione amministrativa di ASD e SSD.

    La domanda che ci viene posta più spesso in queste settimane è semplice: “Dobbiamo adeguarci anche noi?”

    Per capire cosa fare, bisogna guardare al proprio regime contabile. Chi ha scelto la Legge 398/91, infatti, beneficia di importanti esoneri che rendono questo adempimento non obbligatorio nella maggior parte dei casi. Facciamo chiarezza punto per punto su come muoversi in sicurezza.

    📌 Promemoria: Le informazioni riportate sono di natura divulgativa. Poiché ogni ASD ha le sue peculiarità, ti invitiamo a verificare la tua posizione specifica con un consulente fiscale di fiducia.

    ⚙️ POS e Cassa uniti: cosa dice la legge nel 2026

    La normativa attuale (D.Lgs. 127/2015) impone una svolta digitale per le attività commerciali: l’obbligo di interconnessione tra il terminale di pagamento (POS) e il registratore di cassa telematico.

    Tradotto in pratica significa che:

    • Prima: Potevi battere lo scontrino sulla cassa e incassare l’importo sul POS in due momenti separati.
    • Oggi: I due strumenti devono essere integrati in un unico flusso, dove il pagamento elettronico genera e convalida l’operazione sulla cassa.

    Una mossa pensata per digitalizzare al 100% i flussi d’incasso e semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate. Fortunatamente, come vedremo tra un attimo, esistono eccezioni fondamentali che salvano molte associazioni.

    🛡️ Nessun obbligo di collegamento per le ASD in 398: ecco perché

    Entriamo nel dettaglio della regola che tutela il mondo dello sport dilettantistico. Se la tua ASD o SSD applica il regime forfettario della Legge 398/91, la risposta al tormentone del 2026 è: no, non devi adeguare i tuoi sistemi.

    Ecco perché il meccanismo fila liscio a tuo favore:

    • L’esonero alla base: La normativa ha sempre previsto che chi applica la 398 non debba emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali e commerciali connesse.
    • La conferma successiva: I successivi decreti del Ministero dell’Economia hanno chiarito che chi è escluso dalla certificazione dei corrispettivi non deve attivare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
    • L’effetto sul 2026: Poiché l’obbligo di unire POS e cassa riguarda solo chi trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, per te questa regola non esiste.

    Il verdetto pratico: Puoi continuare a usare il tuo POS per ricevere i pagamenti dei soci e dei tesserati esattamente come facevi prima.

    🔄 Il bivio: come gestire il POS tra quote dei soci e incassi del bar

    Nella realtà di tutti i giorni, pochissime associazioni fanno solo attività istituzionale. Spesso la vita del centro sportivo si regge anche sul bar della sede, sulla vendita del merchandising con il logo del club o sull’affitto degli spazi per i tornei.

    Se la tua realtà rientra in questa categoria “ibrida”, è qui che nasce la vera confusione sul POS 2026. La regola d’oro da ricordare è che la natura dell’entrata cambia le regole del gioco fiscale.

    Per fare ordine ed evitare sanzioni senza spendere soldi inutilmente, analizziamo i tre casi specifici in cui può sdoppiarsi la gestione della tua ASD o SSD.

    Scenario 1: Solo POS per tutto (Sia istituzionale che commerciale, sfruttando l’esonero della 398 ed emettendo fatture/registrando i corrispettivi sul registro cartaceo ex 398 ➔ Nessun obbligo di collegamento).

    Scenario 2: Uso facoltativo del Registratore Telematico per il bar (Se l’ASD ha scelto volontariamente di usare una cassa per il bar ➔ Qui scatta l’obbligo di collegamento POS-Cassa, ma solo per il terminale dedicato al bar).

    Scenario 3: Doppio POS separato (Un POS per le quote associative e un POS/Cassa integrato per l’attività commerciale ➔ La soluzione più pulita per evitare contestazioni).

    Tipo di incassoCodice POSTrasmissione AdEIVA
    Attività commercialeCodice commercialeApplicata (aliquota pertinente)
    Attività istituzionaleCodice istituzionaleSì (fuori campo IVA)Non applicata

    Nota pratica: Anche se l’attività istituzionale è fuori campo IVA e non richiede lo scontrino, la dicitura “Trasmissione AdE: Sì” per i pagamenti tracciabili serve a dimostrare al fisco la trasparenza dei flussi finanziari dell’associazione (obbligatoria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali del mondo sportivo).

    📠 E se in sede c’è un vecchio registratore di cassa?

    Può capitare che una ASD o SSD abbia in bacheca o sul bancone un registratore di cassa telematico ereditato da una precedente gestione in regime ordinario, o acquistato prima di passare al regime agevolato 398/91.

    Cosa bisogna fare con questo apparecchio per evitare sanzioni sul POS nel 2026?

    La regola è semplice: se la tua associazione è oggi in regime 398, non ha l’obbligo di trasmettere i corrispettivi. Di conseguenza, quel dispositivo non deve risultare attivo e censito come “In servizio” sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

    ⚠️ Attenzione a non fare errori: Non basta staccare il cavo internet. Per essere in regola e non dover collegare il POS, l’apparecchio deve essere formalmente disattivato (messo “fuori servizio”) dal tuo tecnico abilitato. Se lo usi solo come una “calcolatrice” interna per stampare promemoria non fiscali per i soci, assicurati che la cassa non stia inviando dati al fisco a tua insaputa.

    💡 Tiriamo le somme: cosa cambia davvero per te?

    Per evitare la confusione generata dalle novità del 2026, ecco i concetti chiave che ogni dirigente sportivo deve tenere a mente:

    1. Il regime 398/91 ti esonera dalla cassa telematica, quindi il tuo POS può rimanere “indipendente”.
    2. Se hai un’attività commerciale parallela (come il bar della sede), l’obbligo di collegamento POS-Cassa scatta solo per quel tipo di incassi.
    3. I vecchi registratori non più attivi fiscalmente non creano vincoli sul POS.
    4. Digitalizzare e tracciare le quote dei soci non è solo una tutela contro i controlli, ma una comodità per la tua segreteria.

    Prima di fare qualsiasi modifica ai tuoi sistemi, confrontati sempre con un consulente esperto di Terzo Settore e Sport.

    Vuoi eliminare lo stress della riscossione delle quote? Smetti di rincorrere i genitori per i pagamenti o di inserire a mano ogni singola entrata.

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    🛑 DOMANDE FREQUENTI. POS nelle ASD: Vero o Falso? Facciamo chiarezza

    • Nel 2026 tutte le ASD devono cambiare il POS.FALSO. L’obbligo di collegamento POS-Cassa riguarda solo chi usa il registratore telematico. Se la tua ASD/SSD è in regime 398/91, sei esonerato.
    • Se l’associazione gestisce un bar, il POS va adeguato. canali dedicati sul terminale per non mischiare le entrate del bar (commerciali) con le quote dei corsi (istituzionali). Per queste ultime, soluzioni come Golee Pay ti permettono di dormire sonni tranquilli.
    • Usare un solo POS per quote associative e sponsorizzazioni è vietato.FALSO. È assolutamente possibile, a patto che il terminale sia configurato a codici distinti per indirizzare correttamente i flussi (con o senza IVA) all’Agenzia delle Entrate.
    • Se il POS invia i dati al fisco, le quote dei soci diventano commerciali.FALSO. La natura giuridica dell’incasso non cambia: una quota associativa resta fuori campo IVA anche se tracciata telematicamente.
    • La presenza di una vecchia cassa in segreteria fa scattare l’obbligo.FALSO. Conta solo lo stato fiscale del dispositivo: se è formalmente fuori servizio sul portale dell’AdE, il tuo POS non deve essere collegato a nulla.
    Sportivi e Partita IVA: scattano le nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia a metà maggio

    Il mondo del lavoro sportivo dilettantistico si evolve ancora. Se sei un istruttore, un allenatore, un personal trainer o un professionista dello sport con partita IVA, oppure se gestisci una ASD o una SSD, c’è una novità tecnica molto importante di cui devi tenere conto.

    Dal 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1). La novità più rilevante per il nostro settore è l’introduzione di un codice ad hoc nel tracciato XML: il codice ESENZSPORT.

    Vediamo insieme cosa significa, come si usa e perché non sostituisce i vecchi adempimenti.

    Che cos’è il codice ESENZSPORT e a cosa serve?

    La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito un principio ormai noto: i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono imponibili a fini fiscali fino a 15.000 euro all’anno.

    Fino ad oggi, chi emetteva fattura elettronica inseriva questa esenzione “a testo libero” nelle note o nella descrizione della prestazione, lasciando alle ASD e ai commercialisti l’onere di decifrare la natura del compenso.

    Dal 15 maggio 2026 tutto questo diventa standardizzato. Il codice ESENZSPORT serve proprio a comunicare direttamente al Sistema di Interscambio (SdI) e al committente che quel preciso compenso beneficia della franchigia dei 15.000 euro.

    Nota bene: Questa modifica è puramente tecnica e descrittiva. Non cambia i requisiti fiscali, non modifica le aliquote e non tocca le regole sull’IVA (che dipendono dal tuo regime fiscale, es. forfettario o ordinario). Serve a fare chiarezza ed evitare errori di calcolo sulle ritenute.

    Come compilare la nuova fattura elettronica

    Se utilizzi un software di fatturazione, troverai un campo specifico all’interno della sezione dedicata ai dati gestionali. Tecnicamente, la stringa si posiziona in questo modo all’interno del file XML:

    XML

    <AltriDatiGestionali> <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato> </AltriDatiGestionali>

    Quando va inserito il codice?

    • Sotto i 15.000 euro di compensi annui: Quando emetti la fattura e sai di essere ancora dentro la franchigia esente, il codice va inserito per segnalare che la somma non deve essere tassata.
    • Al superamento dei 15.000 euro: Sulla quota che eccede la franchigia (quella che diventa imponibile e su cui si applica la ritenuta o la tassazione ordinaria), il codice non va inserito.

    Occhio al Regime Forfettario!

    Se operi in regime forfettario, la franchigia dei 15.000 euro si comporta in modo particolare:

    1. I primi 15.000 euro non subiscono l’applicazione della ritenuta e non concorrono al calcolo dell’imposta sostitutiva (il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente).
    2. Attenzione al limite degli 85.000 euro: Anche se i primi 15.000 euro sono esenti da tasse, contano comunque come fatturato totale per verificare se puoi rimanere nel regime forfettario l’anno successivo.

    Il grande malinteso: l’autocertificazione serve ancora?

    Sì, assolutamente. Questo è l’errore più comune che si sta diffondendo da quando è entrata in vigore la novità.

    Il codice ESENZSPORT in fattura facilita la comunicazione, ma non ha valore legale sostitutivo. L’unico documento che tutela legalmente l’ASD o la SSD prima di effettuare un pagamento senza ritenuta rimane l’autocertificazione firmata dal lavoratore.

    DocumentoObbligatorio?A cosa serve?
    Codice ESENZSPORTConsigliato / Richiesto dai softwareStandardizza il file XML e chiarisce la natura del compenso.
    Autocertificazione cartacea/digitaleSì, sempre obbligatoriaAttesta i compensi già percepiti nell’anno solare e tutela l’ente sportivo da sanzioni.

    Cosa devono fare ASD e SSD adesso?

    Se gestisci un’associazione o una società sportiva, i tuoi compiti principali per evitare sanzioni non cambiano, ma si digitalizzano:

    • Richiedi sempre l’autocertificazione aggiornata ai tuoi collaboratori prima di disporre il bonifico di ogni fattura.
    • Verifica la fattura: Controlla che i tuoi istruttori stiano inserendo correttamente il codice ESENZSPORT se sono sotto soglia, così da avere una contabilità perfettamente allineata in caso di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
    • Tieni il conto: Monitora costantemente la somma dei compensi erogati ad ogni singolo collaboratore durante l’anno solare per accorgerti subito quando si avvicina il tetto dei 15.000 euro.
    Svolta RUNTS: adempimenti più facili con la delega

    Gestire il RUNTS richiede tempo, precisione e scadenze fisse: un carico di lavoro che spesso pesa interamente sulle spalle del solo rappresentante legale, rallentando l’attività dell’ente. Fortunatamente, le cose stanno per cambiare. Grazie alla novità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, gli Enti del Terzo Settore possono finalmente respirare: è stata infatti introdotta la possibilità di delegare a un soggetto terzo le operazioni sul portale.

    Il quadro normativo: le date da segnare in agenda

    Facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche. Le nuove regole arrivano con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo. Questo provvedimento aggiorna le vecchie linee guida del 2020. Segnati questa data: 9 aprile 2026. È questo il giorno in cui il sistema informatico sarà pronto e la delega a terzi diventerà ufficialmente operativa.

    I 5 punti chiave della nuova delega RUNTS

    Vediamo concretamente come cambia la gestione delle pratiche attraverso 5 punti fondamentali:

    • Libertà di scelta: Il legale rappresentante (o la Rete associativa) può delegare qualsiasi persona di fiducia, senza vincoli di iscrizione ad albi professionali.
    • Delega “Su Misura”: Decidi tu cosa affidare all’esterno. Puoi delegare tutto o solo singole operazioni, come il deposito dei bilanci, le variazioni dei dati o l’iscrizione al 5×1000.
    • Questione Firma: Autonomia vs Controllo. Puoi scegliere la Delega con sottoscrizione, in cui il delegato firma digitalmente e si assume la responsabilità dei documenti, oppure la Delega senza sottoscrizione, dove il delegato compila e invia l’istanza, ma la firma finale (e la responsabilità) resta in capo al presidente.
    • Massima flessibilità: Non c’è nulla di definitivo. Tramite la nuova area dedicata sul portale RUNTS puoi attivare, monitorare, modificare o revocare le deleghe in pochi clic.

    Responsabilità e sanzioni: chi paga in caso di errori o ritardi?

    Se il delegato ritarda l’invio di una pratica, chi riceve la multa? A fare chiarezza ci ha pensato la nota esplicativa n. 5003 del 27 marzo del Ministero del Lavoro (MLPS).

    La risposta è netta: la sanzione amministrativa arriva sempre al Presidente (o agli amministratori dell’ente). Per il principio di tipicità dell’illecito, lo Stato non può fare multe dirette al delegato.

    Cosa rischia allora il delegato? Gli uffici del RUNTS restano estranei ai rapporti interni tra le parti. Tuttavia, se il delegato non rispetta i patti e le tempistiche, il legale rappresentante può rivalersi privatamente su di lui per chiedere il risarcimento del danno (la multa pagata), sulla base del contratto di mandato che li lega.

    Cosa cambia, quindi, da oggi per il tuo ente?

    Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la gestione degli ETS. Delegare le pratiche RUNTS a una persona di fiducia non è solo un modo per alleggerire gli oneri del legale rappresentante, ma una vera opportunità per rendere l’intera gestione dell’ente più fluida e professionale.

    Con le giuste cautele sulla scelta del delegato e sul tipo di firma, la burocrazia fa meno paura.

    💡 Hai bisogno di aiuto con la nuova delega RUNTS? I nostri esperti sono a tua disposizione. Scegli come preferisci contattarci:

    Premi sportivi: l’esenzione di 300 euro è realtà. Ma attenzione al superamento della soglia

    Gestione premi: perché la soglia dei 300 € semplifica la vita

    Solitamente, premiare un atleta significa dover gestire la ritenuta fiscale del 20%: un obbligo che trasforma l’associazione in un piccolo “esattore” per conto del fisco. Immaginate di dover scorporare e versare 40 € su un premio di soli 200 €: il tempo speso per la burocrazia spesso supera il valore economico dell’operazione.

    • Senza esenzione: Premio di 200 € 160 € all’atleta e 40 € al Fisco.
    • Con la nuova esenzione: Premio di 200 € 200 € interamente all’atleta.

    L’esenzione introdotta per il 2026 nasce proprio per eliminare questo paradosso, permettendo alle ASD/SSD di consegnare l’importo lordo direttamente all’atleta, a patto di non superare i 300 €.

    Attenzione al passato: il regime fiscale 2025 non cambia

    Non fate confusione con le premiazioni effettuate lo scorso anno. Se nel 2025 avete applicato la ritenuta del 20% anche su premi minimi (es. 50 €), avete agito correttamente: in quel periodo l’esenzione non era in vigore. Purtroppo, la normativa attuale non prevede finestre di recupero né rimborsi per i versamenti effettuati nel 2025. La nuova “area tax-free” sotto i 300 € è una novità esclusiva del calendario 2026.

    Calendario alla mano: quando scatta il “Tax Free”

    Attenzione alle date: l’esenzione non copre l’intero anno solare. È possibile erogare premi senza ritenuta solo per le competizioni che si svolgono dal 28 marzo 2026 fino a fine anno. Se la vostra associazione ha in programma eventi autunnali, potete pianificare i budget sapendo che sotto i 300 euro non avrete oneri fiscali. Ricordate però che, ad oggi, dal 1° gennaio 2027 si tornerà alle regole rigide del 2025.

    ‘esonero dalla ritenuta del 20% segue un cronoprogramma preciso:

    • Data di inizio: 28 marzo 2026.
    • Data di fine: 31 dicembre 2026.
    • Natura della norma: Temporanea.

    Il meccanismo “Tutto o Niente”: la differenza tra soglia e franchigia

    È fondamentale non confondere questa agevolazione con una franchigia. A differenza di altri bonus fiscali, dove si paga solo sulla parte che eccede il limite, qui vige la regola del “dentro o fuori”. Se il valore del premio oltrepassa anche di un solo euro il tetto dei 300 €, l’agevolazione decade totalmente e la tassazione del 20% viene applicata sull’intero importo.

    • Scenario A: Premio da 250 € Sotto la soglia: 0 € di tasse.
    • Scenario B: Premio da 350 € Sopra la soglia: 70 € di ritenuta (il 20% di 350 €).

    Più premi, più esenzioni: come funziona tra diverse associazioni

    La soglia dei 300 euro non è un “tesoretto” annuale dell’atleta, ma un limite che si azzera per ogni diversa società sportiva. In pratica, se un atleta vince premi di 250 euro in tre gare organizzate da tre club differenti, non pagherà alcuna ritenuta su nessuno di essi. L’esenzione “cade” solo se è la singola associazione a corrispondere allo stesso atleta, nell’anno solare, premi per un totale superiore ai 300 euro.

    L’obbligo di attestazione: la tutela per il dirigente

    L’applicazione dell’esenzione non è automatica, ma subordinata alla sottoscrizione di un’apposita autocertificazione da parte del percipiente. In questo documento, l’atleta deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver superato il limite di 300 euro per premi ricevuti dal medesimo ente nel corso dell’anno. In assenza di tale modulo firmato, l’ASD/SSD decade dal diritto di esenzione e deve obbligatoriamente procedere con la trattenuta fiscale del 20%, indipendentemente dall’entità della somma.

    ✅ I 5 step per non sbagliare

    • Controlla la cifra: Il premio rientra nel limite dei 300 €?
    • Firma obbligatoria: L’atleta ha sottoscritto la dichiarazione di esenzione?
    • Pagamento “Full”: In caso di esito positivo, paga il 100% della somma.
    • Attenzione allo sforamento: Sopra i 300 €, la tassazione del 20% scatta su tutto il premio.
    • Fascicolo fiscale: Archivia autocertificazioni e distinte di pagamento in modo ordinato.

    “Come evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate”

    I “Mai Più” della tassazione premi 2026

    • MAI pagare senza autocertificazione (anche se l’importo è minimo).
    • MAI tassare solo la differenza sopra i 300 € (si tassa tutto il premio).
    • MAI dimenticare di sommare i premi erogati allo stesso atleta durante l’anno solare.
    • MAI applicare queste regole ai pagamenti effettuati nel 2025.

    Richiedi Info contattandoci

    ASD/SSD e comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni: Scadenza e Oggetto

    Iniziamo con una domanda: perchè una ASD/SSD deve comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e cosa?

    Una piccola novità che non è poi così piccola come vedremo.

    A partire dal 2026, le ASD/SSD che emettono compensi a collaboratori sportivi, i quali sono anche dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono obbligati a comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore, come previsto dall’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) entro il 30 gennaio dell’anno successivo i compensi erogati.  La mancata comunicazione comporta sanzioni pari al doppio del compenso. 

    Tutto ciò, come puoi comprendere, è finalizzato a garantire la trasparenza e la compatibilità delle attività extra-istituzionali svolte dai dipendenti pubblici. 

    Chi è obbligato a comunicare i compensi?

    L’obbligo riguarda gli enti sportivi che:

    • hanno erogato compensi sportivi superiori a 5.000 euro annui;
    • a soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti della Pubblica Amministrazione.

    Adesso vediamo chi rientra come Dipendente della Pubblica Amministrazione:

    • insegnanti e personale scolastico;
    • forze dell’ordine e di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, ecc.)
    • dipendenti di enti locali (comuni, province, regioni, ecc.)
    • personale sanitario pubblico;
    • dipendenti universitari;
    • dipendenti di enti pubblici economici;
    • personale governativo.

    Per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui complessivi, invece:

    • non è richiesta l’autorizzazione;
    • non è necessaria la comunicazione annuale degli importi;

    Come effettuare la comunicazione?

    Effettuala tramite modalità tracciabili:

    • PEC all’indirizzo dell’amministrazione;
    • Protocollazione presso l’ufficio competente, anche tramite il collaboratore;
    • Raccomandata A/R.

    Entro quando va effettuata la comunicazione?

    la comunicazione deve essere effettuata:

    • entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento (entro il 30 gennaio),

    oppure

    • entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, se avvenuta prima della fine dell’anno.
    • Sono esclusi i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale, i quali seguono le regole ordinarie, ossia l’obbligo comunicativo deve essere adempiuto entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.

    Cosa deve contenere la comunicazione?

    La comunicazione deve includere i seguenti elementi utili a identificare il rapporto:

    • Dati della tua ASD/SSD e i dati anagrafici del dipendente pubblico;
    • l\’importo totale dei compensi corrisposti nel periodo di riferimento.

    Cosa succede se non effettui la comunicazione?

    Se decidi di non comunicare l\’importo all\’Amministrazione Pubblica esponi la tua ASD/SSD ad una sanzione amministrativa. Dovrai erogare il doppio dei compensi corrisposti al dipendente pubblico.

    Consiglio per te che sai leggendo:

    • verifica se nel 2025 sono stati pagati compensi per lavoro sportivo a dipendenti pubblici;
    • verifica se il totale annuo del dipendente supera 5.000 euro;
    • invia la comunicazione entro il 30 gennaio, conservando prova dell’invio e della ricezione.