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POS e registratore di cassa 2026: cosa cambia davvero per le ASD?

Dal 1° gennaio 2026 le regole sui pagamenti tracciabili si sono fatte più stringenti, introducendo l’obbligo di connessione tra POS e registratori di cassa. Questa novità ha generato un bel po’ di disorientamento tra chi si occupa della gestione amministrativa di ASD e SSD.

La domanda che ci viene posta più spesso in queste settimane è semplice: “Dobbiamo adeguarci anche noi?”

Per capire cosa fare, bisogna guardare al proprio regime contabile. Chi ha scelto la Legge 398/91, infatti, beneficia di importanti esoneri che rendono questo adempimento non obbligatorio nella maggior parte dei casi. Facciamo chiarezza punto per punto su come muoversi in sicurezza.

📌 Promemoria: Le informazioni riportate sono di natura divulgativa. Poiché ogni ASD ha le sue peculiarità, ti invitiamo a verificare la tua posizione specifica con un consulente fiscale di fiducia.

⚙️ POS e Cassa uniti: cosa dice la legge nel 2026

La normativa attuale (D.Lgs. 127/2015) impone una svolta digitale per le attività commerciali: l’obbligo di interconnessione tra il terminale di pagamento (POS) e il registratore di cassa telematico.

Tradotto in pratica significa che:

  • Prima: Potevi battere lo scontrino sulla cassa e incassare l’importo sul POS in due momenti separati.
  • Oggi: I due strumenti devono essere integrati in un unico flusso, dove il pagamento elettronico genera e convalida l’operazione sulla cassa.

Una mossa pensata per digitalizzare al 100% i flussi d’incasso e semplificare i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate. Fortunatamente, come vedremo tra un attimo, esistono eccezioni fondamentali che salvano molte associazioni.

🛡️ Nessun obbligo di collegamento per le ASD in 398: ecco perché

Entriamo nel dettaglio della regola che tutela il mondo dello sport dilettantistico. Se la tua ASD o SSD applica il regime forfettario della Legge 398/91, la risposta al tormentone del 2026 è: no, non devi adeguare i tuoi sistemi.

Ecco perché il meccanismo fila liscio a tuo favore:

  • L’esonero alla base: La normativa ha sempre previsto che chi applica la 398 non debba emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali e commerciali connesse.
  • La conferma successiva: I successivi decreti del Ministero dell’Economia hanno chiarito che chi è escluso dalla certificazione dei corrispettivi non deve attivare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
  • L’effetto sul 2026: Poiché l’obbligo di unire POS e cassa riguarda solo chi trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, per te questa regola non esiste.

Il verdetto pratico: Puoi continuare a usare il tuo POS per ricevere i pagamenti dei soci e dei tesserati esattamente come facevi prima.

🔄 Il bivio: come gestire il POS tra quote dei soci e incassi del bar

Nella realtà di tutti i giorni, pochissime associazioni fanno solo attività istituzionale. Spesso la vita del centro sportivo si regge anche sul bar della sede, sulla vendita del merchandising con il logo del club o sull’affitto degli spazi per i tornei.

Se la tua realtà rientra in questa categoria “ibrida”, è qui che nasce la vera confusione sul POS 2026. La regola d’oro da ricordare è che la natura dell’entrata cambia le regole del gioco fiscale.

Per fare ordine ed evitare sanzioni senza spendere soldi inutilmente, analizziamo i tre casi specifici in cui può sdoppiarsi la gestione della tua ASD o SSD.

Scenario 1: Solo POS per tutto (Sia istituzionale che commerciale, sfruttando l’esonero della 398 ed emettendo fatture/registrando i corrispettivi sul registro cartaceo ex 398 ➔ Nessun obbligo di collegamento).

Scenario 2: Uso facoltativo del Registratore Telematico per il bar (Se l’ASD ha scelto volontariamente di usare una cassa per il bar ➔ Qui scatta l’obbligo di collegamento POS-Cassa, ma solo per il terminale dedicato al bar).

Scenario 3: Doppio POS separato (Un POS per le quote associative e un POS/Cassa integrato per l’attività commerciale ➔ La soluzione più pulita per evitare contestazioni).

Tipo di incassoCodice POSTrasmissione AdEIVA
Attività commercialeCodice commercialeApplicata (aliquota pertinente)
Attività istituzionaleCodice istituzionaleSì (fuori campo IVA)Non applicata

Nota pratica: Anche se l’attività istituzionale è fuori campo IVA e non richiede lo scontrino, la dicitura “Trasmissione AdE: Sì” per i pagamenti tracciabili serve a dimostrare al fisco la trasparenza dei flussi finanziari dell’associazione (obbligatoria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali del mondo sportivo).

📠 E se in sede c’è un vecchio registratore di cassa?

Può capitare che una ASD o SSD abbia in bacheca o sul bancone un registratore di cassa telematico ereditato da una precedente gestione in regime ordinario, o acquistato prima di passare al regime agevolato 398/91.

Cosa bisogna fare con questo apparecchio per evitare sanzioni sul POS nel 2026?

La regola è semplice: se la tua associazione è oggi in regime 398, non ha l’obbligo di trasmettere i corrispettivi. Di conseguenza, quel dispositivo non deve risultare attivo e censito come “In servizio” sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

⚠️ Attenzione a non fare errori: Non basta staccare il cavo internet. Per essere in regola e non dover collegare il POS, l’apparecchio deve essere formalmente disattivato (messo “fuori servizio”) dal tuo tecnico abilitato. Se lo usi solo come una “calcolatrice” interna per stampare promemoria non fiscali per i soci, assicurati che la cassa non stia inviando dati al fisco a tua insaputa.

💡 Tiriamo le somme: cosa cambia davvero per te?

Per evitare la confusione generata dalle novità del 2026, ecco i concetti chiave che ogni dirigente sportivo deve tenere a mente:

  1. Il regime 398/91 ti esonera dalla cassa telematica, quindi il tuo POS può rimanere “indipendente”.
  2. Se hai un’attività commerciale parallela (come il bar della sede), l’obbligo di collegamento POS-Cassa scatta solo per quel tipo di incassi.
  3. I vecchi registratori non più attivi fiscalmente non creano vincoli sul POS.
  4. Digitalizzare e tracciare le quote dei soci non è solo una tutela contro i controlli, ma una comodità per la tua segreteria.

Prima di fare qualsiasi modifica ai tuoi sistemi, confrontati sempre con un consulente esperto di Terzo Settore e Sport.

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🛑 DOMANDE FREQUENTI. POS nelle ASD: Vero o Falso? Facciamo chiarezza

  • Nel 2026 tutte le ASD devono cambiare il POS.FALSO. L’obbligo di collegamento POS-Cassa riguarda solo chi usa il registratore telematico. Se la tua ASD/SSD è in regime 398/91, sei esonerato.
  • Se l’associazione gestisce un bar, il POS va adeguato. canali dedicati sul terminale per non mischiare le entrate del bar (commerciali) con le quote dei corsi (istituzionali). Per queste ultime, soluzioni come Golee Pay ti permettono di dormire sonni tranquilli.
  • Usare un solo POS per quote associative e sponsorizzazioni è vietato.FALSO. È assolutamente possibile, a patto che il terminale sia configurato a codici distinti per indirizzare correttamente i flussi (con o senza IVA) all’Agenzia delle Entrate.
  • Se il POS invia i dati al fisco, le quote dei soci diventano commerciali.FALSO. La natura giuridica dell’incasso non cambia: una quota associativa resta fuori campo IVA anche se tracciata telematicamente.
  • La presenza di una vecchia cassa in segreteria fa scattare l’obbligo.FALSO. Conta solo lo stato fiscale del dispositivo: se è formalmente fuori servizio sul portale dell’AdE, il tuo POS non deve essere collegato a nulla.
Sportivi e Partita IVA: scattano le nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia a metà maggio

Il mondo del lavoro sportivo dilettantistico si evolve ancora. Se sei un istruttore, un allenatore, un personal trainer o un professionista dello sport con partita IVA, oppure se gestisci una ASD o una SSD, c’è una novità tecnica molto importante di cui devi tenere conto.

Dal 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1). La novità più rilevante per il nostro settore è l’introduzione di un codice ad hoc nel tracciato XML: il codice ESENZSPORT.

Vediamo insieme cosa significa, come si usa e perché non sostituisce i vecchi adempimenti.

Che cos’è il codice ESENZSPORT e a cosa serve?

La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito un principio ormai noto: i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non sono imponibili a fini fiscali fino a 15.000 euro all’anno.

Fino ad oggi, chi emetteva fattura elettronica inseriva questa esenzione “a testo libero” nelle note o nella descrizione della prestazione, lasciando alle ASD e ai commercialisti l’onere di decifrare la natura del compenso.

Dal 15 maggio 2026 tutto questo diventa standardizzato. Il codice ESENZSPORT serve proprio a comunicare direttamente al Sistema di Interscambio (SdI) e al committente che quel preciso compenso beneficia della franchigia dei 15.000 euro.

Nota bene: Questa modifica è puramente tecnica e descrittiva. Non cambia i requisiti fiscali, non modifica le aliquote e non tocca le regole sull’IVA (che dipendono dal tuo regime fiscale, es. forfettario o ordinario). Serve a fare chiarezza ed evitare errori di calcolo sulle ritenute.

Come compilare la nuova fattura elettronica

Se utilizzi un software di fatturazione, troverai un campo specifico all’interno della sezione dedicata ai dati gestionali. Tecnicamente, la stringa si posiziona in questo modo all’interno del file XML:

XML

<AltriDatiGestionali> <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato> </AltriDatiGestionali>

Quando va inserito il codice?

  • Sotto i 15.000 euro di compensi annui: Quando emetti la fattura e sai di essere ancora dentro la franchigia esente, il codice va inserito per segnalare che la somma non deve essere tassata.
  • Al superamento dei 15.000 euro: Sulla quota che eccede la franchigia (quella che diventa imponibile e su cui si applica la ritenuta o la tassazione ordinaria), il codice non va inserito.

Occhio al Regime Forfettario!

Se operi in regime forfettario, la franchigia dei 15.000 euro si comporta in modo particolare:

  1. I primi 15.000 euro non subiscono l’applicazione della ritenuta e non concorrono al calcolo dell’imposta sostitutiva (il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente).
  2. Attenzione al limite degli 85.000 euro: Anche se i primi 15.000 euro sono esenti da tasse, contano comunque come fatturato totale per verificare se puoi rimanere nel regime forfettario l’anno successivo.

Il grande malinteso: l’autocertificazione serve ancora?

Sì, assolutamente. Questo è l’errore più comune che si sta diffondendo da quando è entrata in vigore la novità.

Il codice ESENZSPORT in fattura facilita la comunicazione, ma non ha valore legale sostitutivo. L’unico documento che tutela legalmente l’ASD o la SSD prima di effettuare un pagamento senza ritenuta rimane l’autocertificazione firmata dal lavoratore.

DocumentoObbligatorio?A cosa serve?
Codice ESENZSPORTConsigliato / Richiesto dai softwareStandardizza il file XML e chiarisce la natura del compenso.
Autocertificazione cartacea/digitaleSì, sempre obbligatoriaAttesta i compensi già percepiti nell’anno solare e tutela l’ente sportivo da sanzioni.

Cosa devono fare ASD e SSD adesso?

Se gestisci un’associazione o una società sportiva, i tuoi compiti principali per evitare sanzioni non cambiano, ma si digitalizzano:

  • Richiedi sempre l’autocertificazione aggiornata ai tuoi collaboratori prima di disporre il bonifico di ogni fattura.
  • Verifica la fattura: Controlla che i tuoi istruttori stiano inserendo correttamente il codice ESENZSPORT se sono sotto soglia, così da avere una contabilità perfettamente allineata in caso di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Tieni il conto: Monitora costantemente la somma dei compensi erogati ad ogni singolo collaboratore durante l’anno solare per accorgerti subito quando si avvicina il tetto dei 15.000 euro.
Codice di Comportamento EPS (Enti di Promozione sportiva)

Un passo storico e significativo per disciplinare in modo chiaro e condiviso la presenza degli Enti di Promozione Sportiva sul territorio.

Il Codice di Comportamento EPS è un documento, un insieme di linee guida e principi fondamentali finalizzati a garantire un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente. Definisce con maggior rigore i rapporti tra gli Enti: correttezza, responsabilità e coerenza nella promozione di uno sport per tutti, anche se competitiva, contribuire alla coesione sociale del Paese.

Gli Enti devono promuovere la lealtà e il fair play nella quotidianità e nelle competizioni, contrastando qualsiasi condotta che possa compromettere l\’integrità dei risultati sportivi e generare forme di concorrenza contrastanti con le previsioni del codice.

Gli EPS devono diffondere una pratica sportiva sicura e accessibile a tutti i livelli, privilegiando percorsi formativi di qualità che elevino le competenze a vario titolo e valorizzino, attraverso lo sport, la salute e il benessere, l’inclusione e l’integrazione sociale, l’educazione e la cultura sportiva e ambientale.

Il Codice di Comportamento vuole rimarcare e rafforzare i seguenti principi:
Etica e Sport: Lo sport non è solo competizione, ma anche un potente strumento di crescita personale e sociale. Gli EPS adottano comportamenti che riflettono i valori dello sport, come il rispetto, la lealtà, l\’integrità e il fair play.
Inclusione e trasparenza: Gli EPS promuovono un ambiente sportivo etico, inclusivo e trasparente, valorizzando le diversità e garantendo pari opportunità a tutti i partecipanti.
Collaborazione e leale concorrenza: Gli EPS favoriscono la collaborazione e la cooperazione per il bene comune dello sport, pur mantenendo una sana competizione basata sul rispetto reciproco e sull\’assoluta necessità di evitare comportamenti antisportivi e di concorrenza sleale.
Responsabilità e Sostenibilità: Gli EPS gestiscono le risorse in modo responsabile, garantendo efficienza, trasparenza e rendicontazione. Promuovono inoltre pratiche sostenibili per ridurre l\’impatto ambientale e tutelare l\’ecosistema.

Per assolvere a questo ruolo e adottare il Codice gli EPS si impegnano primariamente a:

Trasparenza e onestà, lealtà sportiva. Privilegiare l\’accuratezza e la veridicità di informazioni, favorendo una comunicazione chiara e trasparente. Promuovere la lealtà e il fair play, come già detto antecedentemente, incoraggiando anche iniziative pubbliche congiunte.

    Rispetto reciproco. Riconoscere i valori, gli obiettivi, le differenze , la cultura e le competenze di ogni singola Organizzazione. In particolare deve evitare atti e azioni finalizzate a sottrarre in modo improprio e con promozioni sleali, attività e tesserati ad altri EPS, come le proposte con costi ridotti o nulli delle affiliazioni e del tesseramento.

    Educazione, Formazione e Attività Sportiva. Promuovere iniziative educative, anche congiunte, opportunità per migliorare le competenze e la conoscenza collettiva. Gli EPS devono operare affinché l\’educazione e la formazione nello sport siano guidate da principi etici fondamentali che promuovono un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i partecipanti. Per questi motivi si impegnano a rilasciare titoli di formazione (titoli tecnici), nonché la validità nel proprio ambito.

    Gestione delle Risorse. Gli EPS devono garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche per assicurare trasparenza, efficienza e responsabilità. Gli EPS sono quindi tenuti a:

    • rispettare specifiche regole amministrative e al deposito del bilancio o rendiconto presso il RUNTS (APS), pubblicando sul sito istituzionale;
    • adottare procedure amministrative chiare e definite per la gestione delle risorse pubbliche;
    • disporre di personale qualificato con le competenze necessarie per gestire le risorse pubbliche in modo efficiente e conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili;
    • implementare sistemi di controllo interno adeguati per prevenire e rilevare frodi, sperperi e altri abusi delle risorse pubbliche;
    • monitorare e valutare regolarmente la propria gestione delle risorse pubbliche, al fine di identificare aree di miglioramento e apportare le necessarie modifiche.

    Si attende inoltre una ulteriore appendice che delineerà le procedure di rilevamento delle eventuali violazioni al Codice e di irrogazione delle relative sanzioni e per la quale verrà richiesto un approfondimento specifico nell’ambito dell’attuale discussione sulla Riforma della giustizia sportiva.

    Tu hai già chi ti segue affinché hai tutto sotto controllo? Contattaci per saperne di più…

    Proroga IVA al 2036
    IVA: rinvio al 2036

    La riforma dell’Iva per il Terzo Settore, attesa da tempo, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2026, è stata ufficialmente rinviata di 10 anni, al 2036

    Questo posticipo ti offre un ulteriore periodo di transizione sia che tu abbia una ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) o SSD (Società Sportiva Dilettantistiche), consentendoti ancora ad oggi di mantenere i benefici fiscali esistenti😊.

    La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri n. 149 di ieri 20 novembre che ha approvato il Decreto Correttivo del Terzo Settore.

    I principali effetti di tale proroga per la tua ASD/SSD sono:

    – non è necessario che tu apra la partita IVA alla tua ASD/SSD che esercita esclusivamente attività istituzionali fuori campo IVA;

    – non è necessario che tu effettui fatturazione delle operazioni con finalità istituzionali, l\’elaborazione e orientarti verso tutti gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA.

    – resta invariato l’art. 4 c. 4 del Dpr n. 633/72 relativo ai corrispettivi specifici della tua ASD/SSD per le attività istituzionali verso associati, tesserati con conseguente “de-commercializzazione” ai fini IVA e reddituale.

    La proroga ti consentirà di evitare l’impatto immediato di un cambiamento fiscale radicale, che avrebbe rischiato di appesantire l’operatività del tuo ENTE, spesso fondato sul volontariato e su strutture organizzative leggere.

    Tuttavia, è fondamentale che tu inizi a prepararti ai cambiamenti futuri, specialmente in vista della gestione fiscale e dell’eventuale necessità di adeguarti alla fatturazione elettronica.

    Per saperne di più contattaci….

    COME GESTIRE I COMPENSI SPORTIVI OLTRE I 5.000,00 €

    Con questo articolo iniziamo a spiegare come organizzare per tempo gli adempimenti delle ASD e SSD relativi ai collaboratori sportivi che superano la soglia di 5.000 euro.

    Come ben sai, la recente riforma del lavoro sportivo ha introdotto cambiamenti sostanziali, rendendo necessaria una comprensione approfondita delle nuove regole.

    Qui troverai tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente i compensi nel mondo dello sport dilettantistico, evitando errori e potenziali sanzioni.

    Cosa importante che non devi dimenticare, il conteggio è annuale:

    • Per l’anno 2023, il conteggio parte dal 1° luglio. Questo significa che per il 2023, solo i compensi percepiti nella seconda metà dell’anno concorrono al raggiungimento della soglia;
    • Dal 2024 in poi, si considererà l’intero anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
    • Per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si applica il criterio di cassa allargato: i compensi ricevuti nei primi 12 giorni di gennaio per prestazioni dell’anno precedente vengono conteggiati nell’anno di competenza.

    Cosa deve fare il tuo collaboratore?

    Prima di ogni pagamento, il tuo collaboratore sportivo deve fornire un’autocertificazione che attesti l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno solare fino a quel momento.

    L’autocertificazione deve includere:

    • Compensi per co.co.co. sportiva e amministrativo-gestionale
    • Compensi per prestazioni autonome professionali sportive
    • Compensi per prestazioni autonome occasionali

    Questo documento è cruciale per determinare se la soglia dei 5.000 euro è stata superata.

    Non vanno invece inclusi:

    • Redditi da altre attività non sportive
    • Rimborsi spese documentati per trasferte
    • Premi non contrattualizzati per risultati sportivi

    La responsabilità della correttezza dei dati ricade sul collaboratore, ma è nell’interesse di entrambe le parti che l’autocertificazione sia il più possibile accurata e aggiornata.

    Ora passiamo alle ASD e alle SSD. Quali sono gli adempimenti per le Associazioni e Società Sportive?

    Quando un collaboratore supera la soglia dei 5.000 euro, l’associazione o società sportiva deve intraprendere una serie di azioni specifiche:

    • Calcolare i contributi dovuti sulla parte eccedente i 5.000 euro
    • Trattenere la quota a carico del lavoratore
    • Versare al collaboratore l’importo netto anziché quello lordo

    Come Fare?

    Per effettuare questi calcoli, è necessario che tu utilizzi il Registro delle Attività Sportive (RAS). Il sistema permette di inserire i dati del collaboratore e del compenso, calcolando automaticamente i contributi dovuti e l’importo netto da corrispondere.

    In dettaglio, segui i punti e vedrai che sarà più semplice:

    1. Inserire la data del pagamento e l’importo lordo da corrispondere
    2. Nel campo “non imponibile previdenziale”, inserire manualmente l’importo residuo di franchigia ancora spettante o 0,00 se il collaboratore ha già superato la soglia di 5.000 euro
    3. Cliccare su “Verifica” per ottenere il calcolo automatico dei contributi e dell’importo netto da pagare al collaboratore

    Una volta calcolati i contributi, tu Associazione devi procedere con due adempimenti fondamentali:

    1. Generare e pagare il modello F24 per il versamento dei contributi:
      • Scadenza: entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’importo eccedente
      • Utilizzare il codice sede INPS corrispondente alla sede legale dell’associazione
    2. Generare e trasmettere all’INPS il modello UNIEMENS:
      • Scadenza: entro la fine del mese successivo al pagamento
      • Al momento, il RAS consente la generazione del file UNIEMENS ma non la sua trasmissione

    Per la trasmissione dell’UNIEMENS, in attesa che il RAS implementi questa funzionalità, le associazioni devono accede autonomamente attraverso il portale INPS:

    • Inviare all’INPS, tramite PEC, il modulo SC65 per l’abilitazione ai servizi telematici
    • Il legale rappresentante deve associare il proprio codice fiscale a quello dell’associazione

    Cosa devi sapere?

    Ebbene devi sapere l\’aliquota da utilizzare a seconda se sei iscritto o meno ad altre forme di previdenza:

    • Per i non iscritti: l’aliquota è del 25% + 2,03%
    • Per gli iscritti ad altre forme di previdenza o titolari di pensione: l’aliquota è del 24%

    Inoltre, se ii tuo collaboratore supera la soglia dei 5.000 euro ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo adempimento è a carico del collaboratore, non dell’associazione sportiva.

    Tutte le iscrizioni ormai sono on-line e quindi il tuo collaboratore deve semplicemente:

    1. Accedere al servizio dedicato con SPID, CIE o CNS
    2. Selezionare “parasubordinato” per i co.co.co.
    3. Inserire la data di inizio attività (inizio del primo contratto)
    4. Fornire numero di telefono e indirizzo e-mail
    5. Confermare i dati per la protocollazione della domanda

    Ad oggi, abbiamo molti strumenti a disposizione che ci permettono di rispettare le normative vigenti, quindi questo articolo vi permetterà di mettervi in gioco e di conoscere meglio la tua ASD, i tuoi collaboratori e tutto quello che bisogna fare per gestirla alla luce del sole.

    DIRETTORE DI GARA ENTRA NEL REGISTRO DI SPORT E SALUTE

    Chi è il Direttore di Gara?

    Il direttore di gara  garantisce il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole che riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

    E\’ necessario stipulare un contratto co co co?

    Per tali mansioni non è necessario stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma è sufficiente che per ogni singola prestazione (quindi ogni singolo evento nel quale sia chiamato a svolgere il ruolo di direttore di gara) sia effettuale la comunicazione o designazione da parte della Federazione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione sportiva anche paralimpici.

    Al Direttore di gara può essere pagato un compenso in qualità di lavoratore sportivo?

    Si.

    COSA FARE:

    • per l’instaurazione del rapporto è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti (non occorre il contratto);
    • le comunicazioni dell’inizio del rapporto al Centro per l’impiego sono effettuate dalla Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti per cicli cumulativi di massimo 30 prestazioni arbitrali per trimestre, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre in cui hanno avuto luogo;
    • le Federazioni, DSA o Enti di Promozione sportiva comunicano attraverso il RASD i Direttori di gara convocati e i relativi compensi entro 10 giorni dalla gara;
    • l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

    Il Direttore di gara può svolgere altresì la propria mansione in qualità di volontario e può percepire rimborsi forfettari per le spese sostenute sia per attività svolte al di fuori del proprio Comune di residenza che per attività nel proprio Comune, nel limite di 150 euro mensili.

    Cosa succede se non si effettuano le comunicazioni?

    In mancanza di comunicazione saranno previste sanzioni come normativa generale.

    Riassumendo:

    Il Direttore di Gara deve essere inserito nel RAS (REGISTRO DI SPORT E SALUTE) all\’interno della sezione LAVORO SPORTIVO ed accedere al modulo Designazioni ove verranno elencate tutte le designazioni effettuate dall\’organismo.

    Per saperne di più contattaci

    Dipendenti Pubblici e Collaboratori Sportivi

    Con la nuova riforma vi sono nuove normative. Vediamo insieme quali sono per saperne di più.

    Sai che i dipendenti pubblici possono svolgere attività come collaboratori sportivi, ma devono rispettare alcune normative precise?

    Con la Riforma dello Sport e il Decreto Legislativo 36 del 2021, ci sono importanti novità per i dipendenti pubblici.

    Sei un dipendente pubblico e vuoi operare nel mondo sportivo dilettantistico?

    Ecco cosa devi sapere:

    • Se il compenso annuale non supera i 5.000 euro, il dipendente pubblico deve semplicemente comunicarlo all\’amministrazione di appartenenza.
    • Se il compenso supera i 5.000 euro annui, è necessaria una richiesta di autorizzazione da parte dell\’amministrazione, che ha 30 giorni per rispondere.

    Cosa devi fare?

    È obbligatorio il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza ai fini dello svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita. In poche parole una sorta di nulla osta.

    È essenziale che rispetti i vincoli di trasparenza e conformità normativa per evitare problemi amministrativi.

    Inoltre, sai che è necessario che l’attività di lavoro sportivo venga svolto al di fuori dell’orario di lavoro.

    Dalla data di ricezione della richiesta, le amministrazioni avranno 30 giorni di tempo per rilasciare o meno l’autorizzazione. Vale la regola del silenzio-assenso, quindi se non viene comunicato il rifiuto la domanda è automaticamente accettata.

    Perché è importante? Tu cosa vuoi fare?

    Scrivici cosa ne pensi…

    E se vuoi saperne di più contattaci

    Libro dei Verbali

    Iniziamo col dire che non dobbiamo confondere la parola verbale che utilizziamo in altri contesti, come ad esempio qui verbale non indica una multa.

    Infatti, il Libro dei Verbali ì dei verbali è un testo fondamentale ed obbligatorio del quale spesso gli enti non profit sottovalutano l’importanza. Inoltre è l’Associazione stessa che è tenuta a compilare e conservare.

    Che cosa ci sarà scritto in questo libro? In esso sono contenuti i resoconti di tutte le assemblee soci e di direttivo convocate ed effettuate dall’Associazione.

    Spesso il libro dei verbali viene visto come un’osservanza unicamente formale che toglie tempo prezioso allo svolgere delle attività. Per alcuni invece viene visto come un documento complicato che non si sa da che parte cominciare a scrivere.

    In realtà, se ben tenuto e aggiornato, puoi utilizzarlo per difenderti in caso di controlli fiscali o civilistici. Ti sembra poco?

    Cosa contiene quindi un verbale? Il Segretario dell’Assemblea si occupa di stendere il verbale e semplicemente riporta i punti dell’ordine del giorno discussi durante l’assemblea, identico a quello che è stato mandato ai soci in fase di convocazione. I verbali possono essere scritti a mano o al computer, ricorda la cosa importante è che ci sia!

    Quanto è scritto nello statuto deve essere rigorosamente rispettato? SEMPRE.

    Di conseguenza, se lo statuto prevede che delle assemblee e delle riunioni del consiglio siano redatti verbali, la tua Associazione deve scriverli nel libro dei verbali e conservarli con cura.

    Giusto per essere più chiaro! La tenuta dei libri sociali (tra i quali il libro dei verbali) è importante perché è da questi libri che si capisce se la tua associazione applica i principi di trasparenza, partecipazione, democraticità, uguaglianza dei diritti ed inoltre mette in pratica quanto previsto dalla normativa per usufruire delle agevolazioni fiscali.

    Come avrai capito, i verbali delle assemblee devono essere redatti con criterio e devono anche essere conservati con metodo, perché rappresentano il racconto della vita democratica della tua associazione.

    Ora ti do una piccola, brutta notizia…. non esiste un fax simile di verbale che possa andar bene per ogni associazione.

    Lo so, i dubbi sorgono spesso, perché nessuno nasce imparato.

    Se vuoi stare tranquillo e dormire sonni sereni puoi farli visionare a chi segue la tua associazione a 360 gradi.

    Se stai valutando di affidarti a NGS Group per la gestione dell’associazione, sappi che controlliamo ovviamente anche questi documenti.

    Infatti, oltre ad avere una consulenza da utilizzare nel corso dell’anno, puoi farci quesiti illimitati via mail e mandarci da controllare ogni documento riguardante l’associazione per un parere.