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DIRETTORE DI GARA ENTRA NEL REGISTRO DI SPORT E SALUTE

Chi è il Direttore di Gara?

Il direttore di gara  garantisce il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole che riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

E\’ necessario stipulare un contratto co co co?

Per tali mansioni non è necessario stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma è sufficiente che per ogni singola prestazione (quindi ogni singolo evento nel quale sia chiamato a svolgere il ruolo di direttore di gara) sia effettuale la comunicazione o designazione da parte della Federazione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione sportiva anche paralimpici.

Al Direttore di gara può essere pagato un compenso in qualità di lavoratore sportivo?

Si.

COSA FARE:

  • per l’instaurazione del rapporto è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti (non occorre il contratto);
  • le comunicazioni dell’inizio del rapporto al Centro per l’impiego sono effettuate dalla Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti per cicli cumulativi di massimo 30 prestazioni arbitrali per trimestre, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre in cui hanno avuto luogo;
  • le Federazioni, DSA o Enti di Promozione sportiva comunicano attraverso il RASD i Direttori di gara convocati e i relativi compensi entro 10 giorni dalla gara;
  • l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

Il Direttore di gara può svolgere altresì la propria mansione in qualità di volontario e può percepire rimborsi forfettari per le spese sostenute sia per attività svolte al di fuori del proprio Comune di residenza che per attività nel proprio Comune, nel limite di 150 euro mensili.

Cosa succede se non si effettuano le comunicazioni?

In mancanza di comunicazione saranno previste sanzioni come normativa generale.

Riassumendo:

Il Direttore di Gara deve essere inserito nel RAS (REGISTRO DI SPORT E SALUTE) all\’interno della sezione LAVORO SPORTIVO ed accedere al modulo Designazioni ove verranno elencate tutte le designazioni effettuate dall\’organismo.

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Dipendenti Pubblici e Collaboratori Sportivi

Con la nuova riforma vi sono nuove normative. Vediamo insieme quali sono per saperne di più.

Sai che i dipendenti pubblici possono svolgere attività come collaboratori sportivi, ma devono rispettare alcune normative precise?

Con la Riforma dello Sport e il Decreto Legislativo 36 del 2021, ci sono importanti novità per i dipendenti pubblici.

Sei un dipendente pubblico e vuoi operare nel mondo sportivo dilettantistico?

Ecco cosa devi sapere:

  • Se il compenso annuale non supera i 5.000 euro, il dipendente pubblico deve semplicemente comunicarlo all\’amministrazione di appartenenza.
  • Se il compenso supera i 5.000 euro annui, è necessaria una richiesta di autorizzazione da parte dell\’amministrazione, che ha 30 giorni per rispondere.

Cosa devi fare?

È obbligatorio il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza ai fini dello svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita. In poche parole una sorta di nulla osta.

È essenziale che rispetti i vincoli di trasparenza e conformità normativa per evitare problemi amministrativi.

Inoltre, sai che è necessario che l’attività di lavoro sportivo venga svolto al di fuori dell’orario di lavoro.

Dalla data di ricezione della richiesta, le amministrazioni avranno 30 giorni di tempo per rilasciare o meno l’autorizzazione. Vale la regola del silenzio-assenso, quindi se non viene comunicato il rifiuto la domanda è automaticamente accettata.

Perché è importante? Tu cosa vuoi fare?

Scrivici cosa ne pensi…

E se vuoi saperne di più contattaci

Partita IVA per un’associazione no profit dal 1 gennaio 2025

INTRODUZIONE

La partita IVA per un\’associazione non è sempre necessaria. A partire, però, dal 1 gennaio 2025, tutte le associazioni no profit saranno obbligate ad aprire una partita IVA per gestire le proprie attività economiche.

Cambia così il panorama fiscale per le attività sportive dilettantistiche in Italia il quale subirà una trasformazione radicale.

l\’art. 36-bis del DL 75/2023

In attesa dell’entrata in vigore, il legislatore ha introdotto l’art. 36-bis del DL 75/2023, convertito dalla legge 112 del 10/8/2023. Questa norma, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Chi dovrà aprire partita IVA

A partire dal 1 gennaio 2025, tutte le associazioni no profit, indipendentemente dal loro volume di attività economiche, saranno obbligate ad aprire una partita IVA.

Avere una partita IVA permette all’associazione di:

  • Fatturare i servizi offerti
  • Detrare l’IVA sugli acquisti
  • Partecipare a gare d’appalto pubbliche

Se l’associazione non svolge attività economiche continuative, può operare con il solo codice fiscale. Questo è sufficiente per la maggior parte delle attività istituzionali e occasionali, anche se a partire dal 2025 sarà comunque obbligatorio avere una partita IVA.

Quando l\’associazione può essere senza partita IVA?

Un\’associazione non deve aprire una partita IVA se percepisce solo:

  • entrate istituzionali, che consistono nelle quote versate dagli associati per l\’iscrizione all\’associazione e i successivi rinnovi
  • donazioni erogate da enti, aziende e privati (associati e non) per sostenere gli scopi dell\’organizzazione
  • entrate \”decommercializzate\” per legge, ad esempio le raccolte fondi o i ricavi delle vendite occasionali di prodotti di modico valore (entro €50) o i contributi corrisposti da enti pubblici sulla base di apposite convenzioni

Aspettiamo insieme maggiore chiarezza ed ulteriori informazioni per saperne di più.