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CU Associazioni ai Professionisti: la guida definitiva su come fare e cosa cambia

Se gestisci un’associazione – che si tratti di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), di un ente del Terzo Settore (ETS) o di un’associazione culturale – ti sarà sicuramente capitato di collaborare con dei professionisti. Che si tratti del commercialista che cura la contabilità, dell’avvocato che ha redatto uno statuto, o di un grafico freelance che ha curato il sito web, c’è un adempimento fiscale obbligatorio che non puoi dimenticare: l’emissione della Certificazione Unica (CU).

Spesso nel mondo dell’associazionismo si pensa che le scadenze fiscali riguardino solo le grandi aziende. Non è così. Facciamo chiarezza su come funziona la CU emessa dalle associazioni ai professionisti esterni.

La Certificazione Unica è il documento con cui l’associazione (in veste di sostituto d’imposta) dichiara al Fisco e al professionista i compensi che gli ha erogato nell’anno precedente e le ritenute d’acconto che ha trattenuto e versato per suo conto tramite modello F24.

Regola d’oro: Se la tua associazione riceve una fattura con ritenuta d’acconto (la classica ritenuta del 20%) e la paga, l’anno successivo ha l’obbligo di certificare quel pagamento inviando la CU all’Agenzia delle Entrate e al professionista stesso.

L’ente deve emettere la CU per tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che hanno emesso fattura con ritenuta. Tra i casi più comuni troviamo:

  • Professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, geometri).
  • Freelance e consulenti con partita IVA ordinaria o semplificata.
  • Prestatori di lavoro autonomo occasionale (le collaborazioni spot senza partita IVA, con ritenuta d’acconto del 20%).

Questo è il dubbio più frequente. I professionisti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto in fattura. Tuttavia, l’associazione deve comunque emettere la CU anche per loro, indicando il compenso erogato con un apposito codice di esclusione. Serve all’Agenzia delle Entrate per incrociare i dati.

La compilazione della CU per il lavoro autonomo richiede l’inserimento di dati specifici nei quadri dedicati:

  1. Dati del sostituto d’imposta: I dati fiscali dell’associazione.
  2. Dati del percipiente: I dati anagrafici e la partita IVA/codice fiscale del professionista.
  3. Ammontare lordo: Il compenso totale pagato (al netto dell’eventuale rivalsa INPS se prevista, ma comprensivo della cassa previdenziale d’albo).
  4. Imponibile e ritenute: L’importo su cui è calcolata la ritenuta e il valore della ritenuta stessa (di solito il 20%).

Nota: Ricorda che il criterio fondamentale è quello di cassa. Nella CU vanno inseriti solo i compensi effettivamente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data in cui è stata emessa la fattura.

Le scadenze per la Certificazione Unica solitamente seguono un doppio binario, ma per i professionisti c’è una flessibilità importante da conoscere:

  • 16 Marzo: È la scadenza ordinaria per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della copia cartacea/digitale al professionista.
  • 31 Ottobre (Scadenza Modello 770): Le CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo “non dichiarabili nel modello 730 precompilato” (come la maggior parte delle fatture dei professionisti a partita IVA) possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del modello 770 (fine ottobre).

Il consiglio del giorno: Anche se la legge permette l’invio flessibile a ottobre per le partite IVA, il consiglio è di consegnare e inviare tutto entro marzo. Questo permette ai professionisti di avere i dati pronti per la loro dichiarazione dei redditi estiva ed evita dimenticanze all’associazione.

Omettere l’invio della CU, inviarla in ritardo o con dati errati comporta delle sanzioni fiscali.

  • La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni certificazione omessa o errata.
  • Se la CU viene corretta e reinviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo (33,33 euro).

Gestire il Terzo Settore o il mondo sportivo è bellissimo, ma la burocrazia non perdona. Per evitare errori, soprattutto se l’associazione ha molte collaborazioni attive, affidarsi a un consulente o al commercialista per l’invio telematico del flusso delle CU è sempre la scelta più sicura.

Gestire ASD e SSD: la Guida Definitiva tra Adempimenti Amministrativi e Fisco

Il mondo del dilettantismo sportivo ha subito una metamorfosi radicale. La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) e la progressiva riforma del quadro IVA hanno tracciato una linea netta rispetto al passato: le vecchie abitudini gestionali non sono più sufficienti. Oggi, governare una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o una SSD (Società Sportiva Dilettantistica) richiede precisione aziendale.

Se da un lato le tutele per i lavoratori e la trasparenza sono aumentate, dall’altro la burocrazia fiscale e amministrativa è diventata più stringente. Facciamo chiarezza sui pilastri obbligatori per mantenere l’ente in perfetta regola.

1. La spina dorsale amministrativa: il RASD

Il primo e fondamentale adempimento per qualsiasi realtà sportiva è l’iscrizione al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), gestito dal Dipartimento per lo Sport.

L’iscrizione al RASD non è una semplice formalità, ma la condizione sine qua non per:

  • Ottenere il riconoscimento della natura dilettantistica dell’ente.
  • Accedere a qualunque beneficio o agevolazione fiscale e contributiva.
  • Gestire le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori sportivi.

Nota di bilancio: Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico-finanziario (per le ASD) o il bilancio d’esercizio (per le SSD), che andrà successivamente depositato proprio all’interno del RASD (ancora non obbligatorio).

2. La rivoluzione del Lavoro Sportivo

La Riforma ha cancellato i vecchi “compensi sportivi” esenti da tutto, introducendo figure contrattuali definite (subordinati, autonomi o collaboratori coordinati e continuativi – co.co.co.). Per le co.co.co. sportive, la gestione ruota attorno a due soglie cruciali basate sull’anno solare:

Fascia di Compenso AnnuoImposte (IRPEF)Contributi Previdenziali (INPS)
Fino a 5.000 €EsenteEsente
Da 5.000 € a 15.000 €EsenteSoggetto a contribuzione (Gestione Separata)*
Oltre i 15.000 €Soggetto ad aliquota ordinariaSoggetto a contribuzione (Gestione Separata)

*Nota: fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi oltre i 5.000€ è ridotta al 50%.

L’obbligo di autocertificazione

Ogni collaboratore ha l’obbligo di rilasciare un’autocertificazione all’ASD/SSD in cui dichiara i compensi percepiti da altri sodalizi sportivi nello stesso anno. Senza questo documento, l’ente non può calcolare correttamente lo scatto delle soglie e rischia sanzioni.

E i collaboratori amministrativo-gestionali?

Chi lavora in segreteria o alla cassa rientra nel regime delle co.co.co. amministrativo-gestionali (Art. 37 D.Lgs. 36/2021). Godono delle stesse soglie di esenzione dei tecnici, ma con una differenza amministrativa critica: non possono beneficiare delle semplificazioni del RASD. I loro contratti vanno comunicati tramite i canali ordinari (Unilav/Centro per l’Impiego), richiedono l’apertura della posizione INAIL (a differenza degli sportivi puri protetti dall’assicurazione federale) e la gestione tramite Libro Unico del Lavoro (LUL).

3. L’aspetto Fiscale: l’era dell’Esenzione IVA

Sul fronte fiscale, il cambiamento più importante riguarda la transizione dal vecchio regime di “esclusione” IVA al nuovo regime di “esenzione” IVA (Art. 10 DPR 633/1972).

Mentre prima le quote dei corsi pagate da soci e tesserati erano considerate “fuori campo IVA” (quindi trascurabili ai fini dell’imposta), ora le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport sono qualificate come esenti.

Cosa cambia concretamente nella quotidianità dell’ente?

  • Per chi ha solo entrate istituzionali (quote associative): È possibile continuare a operare con il solo Codice Fiscale, senza l’obbligo automatico di apertura della Partita IVA.
  • Per chi percepisce corrispettivi specifici (es. corsi commerciali o servizi a non tesserati): Diventa obbligatorio aprire la Partita IVA, procedere con la fatturazione elettronica (con codice di esenzione specifico) e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, a meno che non si scelga un regime agevolato.

Il ruolo salvagente della Legge 398/1991

Il regime forfettario della Legge 398/91 rimane il pilastro fondamentale per le realtà che svolgono attività commerciale accessoria (come sponsorizzazioni o pubblicità) entro il limite di 400.000 € di ricavi. Scegliere questo regime garantisce:

  1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie e dalla certificazione dei corrispettivi.
  2. Tassazione agevolata sulle sole entrate commerciali, calcolata applicando un coefficiente di redditività del 3%.

Conclusioni: una check-list per i dirigenti

Per non farsi trovare impreparati di fronte a eventuali controlli dell’Ispettorato del Lavoro o dell’Agenzia delle Entrate, ogni ASD e SSD deve verificare regolarmente questi passaggi:

1.Verifica dello Statuto:

Accertarsi che l’atto costitutivo e lo statuto siano perfettamente adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 (assenza di lucro, oggetto sociale incentrato sull’attività sportiva).

2.Controllo Posizione RASD:

Verificare che i dati del registro siano aggiornati e che tutti i tesserati e i verbali di bilancio siano correttamente inseriti.

3.Inquadramento dei Collaboratori:

Raccogliere le autocertificazioni da tecnici e segretari, firmare i relativi contratti di co.co.co. sportiva o amministrativa e predisporre i cedolini per chi supera i 5.000 € annui.

4.Allineamento IVA e Fatturazione:

Pianificare con il proprio consulente fiscale se l’operatività dell’ente richiede l’apertura della Partita IVA per la gestione delle operazioni esenti o se sussistono i requisiti per il mantenimento del regime 398/91.

La gestione sportiva non è più un passatempo domenicale: tutelare il proprio ente significa applicare queste regole con rigore e professionalità.

Verbali dell’Associazione: la Guida Pratica per non Sbagliare un Colpo

Quando si fonda o si gestisce un’associazione, l’entusiasmo è tutto rivolto ai progetti, agli eventi e alla causa. Poi, però, arriva il momento dell’assemblea o del Consiglio Direttivo e spunta la domanda temuta: “Chi scrive il verbale?”.

Tenere e conservare i registri verbali viene spesso visto come un obbligo noioso. In realtà, il registro delle adunanze non è solo un mucchio di fogli burocratici: è la carta d’identità storica e legale della tua associazione. Protegge le decisioni del direttivo, garantisce la trasparenza di fronte agli associati e, soprattutto, è fondamentale in caso di controlli fiscali.

Ecco una guida semplice e senza fronzoli su come redigerli, gestirli e conservarli a norma di legge.

1. Cosa deve contenere un verbale perfetto?

Non serve scrivere un romanzo, ma ci sono alcuni elementi strutturali che non possono assolutamente mancare affinché il verbale sia valido. Assicurati di inserire sempre:

  • Dati di base: Data, ora e luogo dell’incontro (specificando se si tiene online/in videoconferenza).
  • Chi c’è: Nome del Presidente, del Segretario e l’elenco dei presenti (o il conteggio per verificare il raggiungimento del quorum).
  • L’Ordine del Giorno (ODG): La lista dei punti da discutere, stabilita nell’avviso di convocazione.
  • Discussione e Delibere: Un riassunto fedele ma sintetico del dibattito e, cosa fondamentale, l’esito delle votazioni (quanti favorevoli, contrari, astenuti).
  • Le Firme: In calce, il verbale deve essere sempre firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

2. Come tenere il registro: cartaceo o digitale?

La legge (in particolare con la riforma del Terzo Settore) richiede che i registri siano tenuti in modo da garantire l’inalterabilità dei testi. Oggi hai due strade:

La via tradizionale (Cartacea)

Se preferisci la carta, il metodo migliore è utilizzare un libro verbali a pagine numerate (puoi acquistarli già pronti in buffetteria).

  • Il consiglio in più: Se stampi i verbali al computer e poi li incolli sul libro, applica il timbro dell’associazione e la firma a cavallo tra il foglio incollato e la pagina del libro. Questo eviterà qualsiasi accusa di “sostituzione” dei fogli.

La via moderna (Digitale)

È possibile tenere i registri in formato digitale? Sì, ma non basta un semplice file Word sul desktop. Per avere valore legale ed essere opponibile a terzi (ad esempio all’Agenzia delle Entrate), il documento informatico deve essere salvato in formato PDF/A (non modificabile), firmato digitalmente con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) dal Presidente e dal Segretario, e idealmente marcato temporalmente.

3. Dove e per quanto tempo vanno conservati?

La regola d’oro della burocrazia associativa è una sola: i libri verbali si conservano per sempre. Non scadono dopo 5 o 10 anni come le fatture. Rappresentano la vita stessa dell’ente.

  • Sede legale: I registri devono essere custoditi presso la sede legale dell’associazione. Devono essere sempre disponibili qualora un socio chieda di consultarli (un diritto garantito dal Codice Civile e dagli statuti).
  • Sicurezza: Se sono cartacei, occhio all’umidità e ai posti fisicamente accessibili a chiunque. Se sono digitali, fai sempre un doppio backup (uno in cloud sicuro e uno su un hard disk esterno).

💡 Un ultimo consiglio pratico: Non ridurti all’ultimo. Scrivere il verbale tre mesi dopo l’incontro significa dimenticare dettagli cruciali o rischiare di non raccogliere le firme in tempo. Prendi l’abitudine di redigere la bozza entro 48 ore dall’assemblea: i ricordi saranno freschi e il lavoro risulterà molto più leggero.

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